TRIBUNALE DI PRATO


Sezione Lavoro


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, dott. Marilena Rizzo


all’udienza del 29/1/2010 nel procedimento n. 914/06 , Ruolo Lavoro, tra


Xxx Xxx Ben Xxx, elettivamente domiciliato in Prato, Via Pallacorda n. 6 , presso lo studio dell’avvocato Alessandro Gattai, che lo difende come da mandato a margine del ricorso


RICORRENTE


Contro


Xxx Costruzioni ed Impianti srl, con sede in Xxx, rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Forconi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata fuori il circondario di Prato e quindi per legge presso la cancelleria-sede-


CONVENUTO


ha pronunciato la seguente



SENTENZA


Il ricorrente ha adito questa giustizia in tesi, per sentire dichiarare l’illegittimità del licenziamento asseritamente intimato il 17/1/06, in ipotesi per sentire dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato in data 1/2/06, con condanna della ditta convenuta, alternativamente, alla riassunzione o al pagamento di un indennizzo secondo i parametri previsti dalla legge per l’ipotesi di tutela obbligatoria.


Il ricorrente argomenta le proprie richieste sostenendo che il 17/1/06 egli sarebbe stato licenziato oralmente dal datore di lavoro , allorché questi gli consegnò la lettera di contestazione di violazione disciplinare per essere stato assente ingiustificato nel periodo 10-16 gennaio 2006, mentre egli, in realtà, era assente in quanto autorizzato a fruire delle ferie. Il ricorrente sostiene altresì che detto licenziamento è stato poi confermato con la lettera del 1/2/06.


La società convenuta si è difesa negando il licenziamento orale e negando di avere mai concesso ferie, che anzi erano state espressamente rifiutate al lavoratore, il quale peraltro, le aveva interamente esaurite . Sostiene pertanto l’ingiustificatezza dell’assenza del lavoratore e la legittimità del licenziamento attuato.


Ritiene il Tribunale che il ricorso non sia fondato.


L’asserito licenziamento orale non è stato dimostrato, e quindi le richieste ad esso ricollegate non possono trovare accoglimento.


Per quanto concerne il licenziamento disposto con lettera del 1/2/06 ritiene il Tribunale che la società convenuta abbia dimostrato la legittimità dello stesso, atteso che :


1) risulta incontestata la circostanza che effettivamente il lavoratore sia mancato dal lavoro nel periodo 10-16 gennaio 2006;


2) il lavoratore non aveva ferie ancora da fruire, in quanto, assunto il 22/3/05, aveva già fruito delle ferie in misura superiore al consentito nel periodo 24/3-2/4/05, per problemi di famiglia, dal 1/8 al 26/8 e , infine, non si era ripresentato al lavoro dal 29/8 al 7/9/05, essendosi trattenuto presso il proprio paese di origine ( cfr. le buste relative a questi periodi);


3) i testi Riccardo Xxx e Gioacchino Xxx hanno confermato che a fronte della richiesta di ulteriori giornate di ferie in coincidenza con la pasqua mussulmana, il legale rappresentante della società aveva opposto un rifiuto;


4) la deposizione di Xxx Xxx, compagno di lavoro del ricorrente, (che come questi si è assentato dal lavoro nello stesso periodo e, come il ricorrente, è stato licenziato in via disciplinare e ha dichiarato che il padre del legale rappresentante della società li aveva autorizzati a ritornare al loro paese nel periodo in questione, quale premio per avere lavorato nei giorni festivi di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Befana), non appare attendibile, da un lato, in quanto il teste ha proposto analogo ricorso nei confronti del datore di lavoro, e ha citato quale testimone il ricorrente, di tal che la sua deposizione è fortemente pregiudicata dal sospetto che la stessa sia stata resa quale scambio di analogo favore nell’altra causa che lo riguarda come parte; dall’altro , in quanto le affermazioni rese dallo stesso non hanno trovato alcun riscontro, risultando, per contro, il dato oggettivo che i lavoratori avevano esaurito le ferie e che prima di Natale avevano chiesto le ferie per il periodo dedotto in giudizio, che erano state loro rifiutate ( fatto ammesso sia dall’attore che dal teste Xxx, i quali sostengono che tale decisione datoriale è stata mutata dopo il Natale);


5) una eventuale menzogna del datore di lavoro nell’allegazione dei motivi di licenziamento si palesa incomprensibile, alla luce del fatto che il ricorrente e Xxx erano gli unici suoi due dipendenti ed erano quindi necessari per lo svolgimento dell’attività della società, che infatti i giorni in cui essi non hanno lavorato, non ha svolto alcuna attività nel cantiere ove era addetto il ricorrente ( fatto ammesso a verbale dagli stessi lavoratori, che hanno dichiarato che il cantiere era chiuso);


6) l’assenza dal lavoro si è protratta oltre 4 giorni e quindi il licenziamento si palesa come sanzione disciplinare adeguata e proporziona ai sensi dell’art. 98 del CCNL Edilizia Industria del 20/5/04, applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.


Il ricorso va pertanto respinto.


Le spese di lite seguono la soccombenza, e , liquidate come da dispositivo,vengono poste a carico del ricorrente.


P.Q.M.


Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, respinge il ricorso.


Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.025,00, di cui €. 800,00 per diritti, €. 1.000,00 per onorari ed €. 225,00 per spese generali, oltre ad IVA e CPA come per legge.


Prato, 29/1/2010


Il Tribunale-giudice del lavoro-


(dott.Marilena Rizzo)