Responsabilità disciplinare del magistrato nel caso di mancato rispetto della norma di cui all’art. 359, comma 1, c.p.p.: tale comportamento costituisce discredito per l’ordine giudiziario.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 6 maggio 2008, n.11037 (Dott. Valter Marchetti)
La norma di cui all’art.359, comma 1, c.p.p. prevede che “ il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera”.
Il fatto.
Il magistrato conferisce ( ad un avvocato) l’incarico di consulenza in questi termini: “ in relazione alla documentazione acquisita ed agli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, provveda all’analisi degli atti amministrativi adottati dal Comune di Viterbo ai fini della gestione del complesso termale (OMESSO), valuti i contratti e le modifiche contrattuali succedutesi nel tempo, evidenziando eventuali elementi di illegittimità con particolare riferimento all’ipoteca iscritta sul complesso (OMESSO)”.
La posizione delle Sezioni Unite.
Nella fattispecie in esame, osservano le Sezioni Unite, viene meno ai propri doveri il magistrato che , nell’ambito delle attività ritenute necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, ritiene di avvalersi di consulenti le cui specifiche competenze abbiano natura giuridica.
Osserva la Corte come spetta all’organo investito della funzione istituzionale dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, come affermato nella nostra carta costituzionale negli artt.102, comma 1, 104 e 107, valutare tutti gli elementi di diritto che fondano l’obbligo, sia quando questi riguardano elementi normativi della fattispecie concreta che si assume criminosa, sia quando concernano fatti “ la cui valutazione e qualificazione giuridica appare comunque indispensabile per lo svolgimento di indagini, indipendentemente dal settore del diritto la cui cognizione è richiesta”.
Inoltre, concludono le Sezioni Unite, “ il livello minimo di professionalità richiesta ad un magistrato include necessariamente e precipuamente la consapevolezza della preclusione ad avvalersi dell’opera di un consulente tecnico per risolvere questioni di diritto “ anche quando tali questioni risultano particolarmente complesse e concernenti a settori specialistici del diritto.
L’errore professionale del magistrato è idoneo a rilevare difetto di consapevolezza dell’essenza della funzione istituzionale sopra richiamata, comportando nocumento al prestigio dell’ordine giudiziario ex art. 18 del R.D. L. 31 maggio 1946, n.511.
( Dott. Valter Marchetti )