LA RESPONSABILITA' DELLA BANCA O DEL MEDIATORE FINANZIARIO PER AVER FATTO SOTTOSCRIVERE INDEBITAMENTE AL CLIENTE UN INVESTIMENTO POI RIVELATOSI ROVINOSO - Possibili strategie giudiziali a tutela del consumatore

 


Alla luce dei recentissimi fatti di cronaca, una fattispecie che purtroppo è all'ordine del giorno è quella per cui un comune cliente, nella più totale buona fede, si reca alla propria banca “di fiducia”, a un promotore finanziario o ad un mediatore specializzato per investire parte dei propri risparmi in bonds o azioni o alti prodotti finanziari. In loco, il funzionario qualificato (o il promotore finanziario) gli consiglia di acquistare i titoli della società XXX, sebbene sovente capiti che il funzionario stesso, alla luce delle informazioni specialistiche in suo possesso, sia consapevole o della scarsa redditività di detti titoli, o della imminente crisi economica e finanziaria o addirittura di un possibile fallimento della summenzionata società. Il cliente, sprovveduto in materia di finanza, investimenti, borsa ecc...sulla base di ciò, investe parecchio denaro nell’acquisto dei citati bonds o prodotti finanziari. Tuttavia, dopo anche solo alcuni mesi e per le ragioni sopra elencate, i bonds o i predetti prodotti finanziari al tempo acquistati perdono del tutto valore e il cliente si trova con un ingentissimo danno patrimoniale.

 

 

RESPONSABILITA' PER DOLO EX ART. 1439 C.C.


Innanzitutto, la vicenda in esame potrebbe riconducibile alla fattispecie del dolo ex art. 1439 c.c.. In base al I comma di tale disposizione, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.
La figura in esame, insieme all’errore ed alla violenza (art. 1427 c.c.), è compresa nella categoria dei cosiddetti “vizi della volontà”, i quali consistono in veri e proprio elementi perturbatori del consenso che si inseriscono nel processo decisionale della vittima, portandola a manifestare una volontà, per l’appunto, viziata. Per questa ragione, appurata la sussistenza e l’incidenza di uno di questi elementi, il soggetto danneggiato ha la possibilità di ottenere l’annullamento del contratto viziato e il risarcimento del danno. In particolare, il dolo è causa di annullamento del negozio quando sia concretato in artifici e raggiri o anche in menzogne tali da generare nella controparte una rappresentazione alterata della realtà. A seguito del sopra descritto comportamento fraudolento, viene provocato un errore nel meccanismo volitivo della vittima che ben può essere qualificato come essenziale ai sensi dell’art 1429 c.c.. Quanto alla condotta illecita, ai sensi dell’art. 1439 c.c., l’attività dolosa può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dopo omissivo). Quest’ultima ipotesi, nello specifico, può ravvisarsi solo nell’eventualità in cui l’inerzia dell’agente si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia e astuzia, a realizzare l’inganno perseguito (Cassazione Civile Sentenza n. 5549/04).
Tuttavia, per essere elemento invalidante il contratto, la figura in esame deve incidere nel momento di formazione del medesimo ed occorre che la sopra descritta attività ingannevole abbia agito come causa decisiva e determinate della volontà contrattuale. Inoltre, l’adeguatezza dei mezzi fraudolenti utilizzati deve essere rapportata alla normale diligenza ed al normale buonsenso di cui la controparte deve essere fornita perché ne sia tutelabile l’affidamento, in quanto la buona fede riceve tutela solo se non sia viziata da negligenza o ignoranza. Infine, detta valutazione deve essere posta in essere in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere ed ingannare una persona di media diligenza.
Nel caso in esame, il contratto stipulato tra il cliente e la banca o l'intermediatore finanziario, relativo all’acquisto dei bonds o dei prodotti finanziari della società XXX, è viziato dal dolo ex art. 1439 c.c. e pertanto è annullabile. Infatti, il cliente ha sottoscritto tale investimento solo a seguito del consiglio del funzionario qualificato. Questi, seppur consapevole o della scarsa redditività di detti titoli, o della imminente crisi o addirittura di un probabile fallimento della summenzionata società, per guadagnare la provvigione, ne consigliava comunque l'acquisto.
Tale condotta è del tutto illecita in quanto il funzionario, alla luce del ruolo rivestito e della specifica attività esercitata, avrebbe dovuto prospettare correttamente la situazione e avrebbe dovuto indirizzare l’investitore verso bonds o titoli emessi da altre società. Invece, con il predetto atto fraudolento, peraltro connotato dal fine specifico di guadagnare sull’acquisto dei titoli citati, il mediatore finanziario veniva meno al suo dovere di correttezza e buona fede verso la clientela. Pertanto, poiché, a seguito della crisi della società XXX, i relativi bonds o i relativi prodotti finanziari perdono tutto il loro valore, il cliente subisce delle ingenti perdite economiche, che dovranno essere risarcite. Infatti, il succitato investitore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno che consiste sia in quanto speso nell’investimento, che si rivelerà ben presto rovinoso, sia il mancato guadagno che presumibilmente avrebbe potuto maturare se l’investimento dei suoi risparmi non fosse stato viziato.

 

 

 

2) RESPONSABILITA' CONTRATTUALE PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DILIGENZA EX ART. 1176 C.C.


In secondo luogo, a carico della banca, del promotore finanziario ecc... potrebbe essere configurabile un’ipotesi di illecito contrattuale nei confronti del cliente. Infatti, il contratto intercorso tra le parti è ascrivibile alla figura del mandato ex art. 1703 c.c.. Secondo tale norma, nel negozio de quo una parte (mandatario) si obbliga compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altro (mandante). Tale fattispecie è negozio consensuale, a forma libera (salvo il caso in cui una particolare forma non sia imposta dalla legge) e solitamente è a titolo oneroso. In particolare, nel caso concreto, viene in applicazione l’art. 1710 c.c., il quale prescrive che il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Alla luce di tale disposizione, grava sul mandatario l’obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia. In generale, la diligenza richiesta è quella che è lecita attendersi da un qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza. Inoltre, la diligenza nell’esecuzione del contratto deve valutarsi essenzialmente in relazione alla volontà e agli intendimenti del mandante, con riferimento ai limiti oggettivi dell’incarico e alle istruzioni impartite dall’altro contraente. Quindi, è proprio alla luce del sopra descritto criterio, peraltro di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.) che deve valutarsi la condotta del mandatario. Pertanto, nel caso in cui a seguito dell’eventuale inadempimento venga addotto il fatto del terzo, per libere il mandatario da responsabilità contrattuale è necessario che tale fatto sia del tutto estraneo ad un suo obbligo di ordinaria diligenza. Ciò avviene in tutti i casi in cui quest’ultimo contraente abbia utilizzato tutti quei rimedi che avrebbero dovuto apparirgli necessari o utili per rimuovere l’ostacolo all’esecuzione dell’obbligo assunto. In particolare, con specifica attinenza al caso in esame, nell’eventualità di mandato conferito al fine della gestione dei titoli azionari, la diligenza del mandatario, al pari della buona fede e della correttezza nell’esecuzione della prestazione dovuta, assume un contenuto particolarmente rilevante, trattandosi di contratto che conferisce ad una delle parti una posizione preminente. Pertanto, il rischio connaturato alle operazioni finanziarie convenute ab origine va rettamente distribuito alla stregua delle suddette regole di diligenza applicate secondo canoni particolarmente rigorosi, non potendosi confondere l’aleatorietà delle operazioni di borsa con la “rovinosità” delle stesse. In tale eventualità, al cospetto di ingenti perdite subite dal mandante, l’altro contraente si deve ritenere tenuto alla prova di aver eseguito l’incarico con la necessaria diligenza, salvo essere responsabile dei danni così cagionati. Inoltre, sempre con specifico riferimento all’attività bancaria, l’istituto di credito che, tramite un proprio dipendente, abbia fornito informazioni o assicurazioni su di un particolare ambito od oggetto a richiesta di un cliente è responsabile contrattualmente se le notizie così fornite non risultino rispondere alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta. Ciò con particolare riferimento all’inadempimento dell’obbligo di diligenza gravante sull’istituto bancario, derivante dalla specifica natura dell’attività esercitata (Cassazione Civile Sentenza n. 8983/00).
Nella vicenda concreta appare innegabile una responsabilità contrattuale della banca o del mediatore finanziario verso il predetto cliente, riguardo all’acquisto dei titoli della società XXX. Infatti, l’investitore si recava alla banca o al private banker per investire dei risparmi in bonds, titoli o altri prodotti finanziari con possibilità di ingenti guadagni. Dopo aver chiesto consiglio al funzionario all'uopo incaricato, questi gli faceva comprare molti titoli di detta società. Purtroppo, a causa del consiglio truffaldino del suddetto funzionario l’investimento ben presto si è rivelato sbagliato, per la crisi economica e finanziaria della società indicata. Nel caso concreto, è stato innanzitutto violato il principio di buona fede nella trattative nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.). Infatti, la banca, tramite il suo funzionario, o il private banker avrebbe dovuto prospettare l’esatto quadro della situazione finanziaria e debitoria della società XXX. Inoltre, sempre con riferimento alla condotta del funzionario citato, il mandato, ai sensi dell’art. 1708 c.c., comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche necessari al suo compimento. Nel caso concreto, quindi, il cliente avrebbe dovuto essere consigliato solo ed esclusivamente con informazioni veritiere per individuare l’investimento realmente più vantaggioso. Infine, a nulla rileva che la crisi della società XXX sia stata “resa di pubblico dominio” solo dopo il perfezionamento dell'acquisto dei bonds, o titoli ecc.. in quanto detto evento era del tutto previsto e prevedibile oltre che verosimile al momento di effettuare l’investimento. Invece, tale circostanza essenziale è stata sottaciuta dalla banca o dal mediatore, presumibilmente per far investire il malcapitato cliente verso titoli scarsamente appetibili, date le condizioni finanziarie della società di riferimento.
Pertanto, alla luce di questi motivi, il cliente, ai sensi dell’art.1453 c.c., ha diritto ad ottenere al risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno che patito.

 

3) RESPONSABILITA' EX ART. 2043 C.C.


Infine, la posizione dell’investitore de quo è tutelabile anche ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Secondo tale disposizione qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La figura in esame, applicazione diretta del principio “neminem laedere” costituisce il fondamento su cui si basa l’intera disciplina dell’illecito extracontrattuale nel nostro sistema giuridico. La fattispecie de qua è connotata dalla condotta dell’agente, dalla sussistenza del nesso di causalità e del danno ingiusto. Quanto al primo dei summenzionati elementi, nell’espressione adoperata dall’art 2043 c.c. (“fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”) devono essere ricomprese sia le azioni che le omissioni, dolose o colpose, alle quali sia riconducibile l’evento dannoso. In particolare, la responsabilità per colpa, a differenza di quella per dolo, si ravvisa nel caso in cui l’agente non abbia improntato la propria condotta all’uso di quelle cautele che vengono richieste nelle varie situazioni della vita. Poi, tra il fatto lesivo e l’evento cagionato, deve sussistere una relazione diretta. Per accertare il suddetto nesso eziologico, il Giudice dovrà valutare tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente idoneo a produrre l’evento. Infine, l’ingiustizia del danno, che il legislatore assume quale componente essenziale della fattispecie in esame, va intesa nella duplice accezione di danno prodotto “non jure” e “contra jure”. Il danno “non jure” deve essere inteso nel senso che la condotta produttiva del danno non deve essere altrimenti giustificato dall’ordinamento giuridico. Invece, il danno è “contra jus” nel senso che il fatto illecito deve ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall’ordinamento. Ciò detto, con particolare riferimento all’ambito della responsabilità per i danni derivanti dall’aver confidato sulla veridicità delle informazioni ricevute, non è configurabile in capo al richiedente un vero e proprio diritto soggettivo all’esattezza delle informazioni richieste, bensì un interesse giuridicamente protetto a non vedersi alterare o malformare la volontà per l’opera dolosa o colposa dell’altro, interesse configurabile alla stregua dell’art. 1439 c.c.. Riguardo ai rapporti bancari, la regola di trasparenza e di corretta gestione dl credito comportano che la banca, ove ritenga di fornire un’informazione o una notizia, non può renderla in maniera inesatta, dovendo, in tale caso, risarcire ai sensi dell’art 2043 c.c. il danno ingiustamente cagionato (Cassazione Civile Sentenza n. 5659/98).
Nel caso concreto, il nostro cliente, a causa della condotta illecita del mediatore finanziario ha patito un danno ingiusto. Infatti, il cliente stesso, volendo investire, ha chiesto consiglio al funzionario di banca o al promotore finanziario, persona preposta all’uopo e di supposta adeguata competenza in materia, e quest’ultimo l’ha orientato verso i titoli di una società con forti debiti, in grave crisi economica o addirittura prossima al fallimento. Fatto che puntualmente si verificava mesi dopo il perfezionamento dell’ordine dei titoli finanziari citati. La condotta del funzionario è connotata, oltre che dalla mala fede, anche dal dolo che consiste, nel caso specifico, nella volontà e consapevolezza di consigliare un investimento molto probabilmente rovinoso. Ciò per lucrare sulla vendita dei bonds, o titoli o prodotti finanziari della società XXX, titoli che, per i noti fatti, erano scarsamente appetibili. Tale informazioni truffaldine hanno fatto si che il cliente ha acquistato ingenti quantità di detti titoli. Senza la condotta dolosa del funzionario, tale investimento non sarebbe senz’altro stato posto in essere, ma sarebbero stati acquistati bonds o comunque titoli di società finanziariamente ben più solide. Pertanto, nel caso in esame, la banca o il privare banker, a seguito del comportamento ingannevole del suo impiegato, è responsabile ai sensi dell’art 2043 c.c. dell’ingente danno economico che presumibilmente verrà patito dal cliente, ed è quindi è tenuta a corrispondere al suddetto un pieno risarcimento.

 

CONCLUSIONI
In conclusione, la “classica” vicenda in esame, è ascrivibile a più fattispecie legalmente previste, le quali garantiscono al cliente una tutela piena ed illimitata. Pertanto, questi può esercitare un’azione di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., o un’azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art 1453 c.c. o l’azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. In ogni caso ha diritto ad un pieno risarcimento di tutti i danni patiti a causa del comportamento illecito della banca o del mediatore finanziario “di fiducia”.

 

(Avv. Luigi Modaffari)