LA RESPONSABILITA' DELLA BANCA O DEL MEDIATORE FINANZIARIO PER AVER FATTO SOTTOSCRIVERE INDEBITAMENTE AL CLIENTE UN INVESTIMENTO POI RIVELATOSI ROVINOSO - Possibili strategie giudiziali a tutela del consumatore
Alla luce dei recentissimi fatti di cronaca, una fattispecie che purtroppo è
all'ordine del giorno è quella per cui un comune cliente, nella più totale
buona fede, si reca alla propria banca “di fiducia”, a un promotore finanziario
o ad un mediatore specializzato per investire parte dei propri risparmi in
bonds o azioni o alti prodotti finanziari. In loco, il funzionario qualificato
(o il promotore finanziario) gli consiglia di acquistare i titoli della società
XXX, sebbene sovente capiti che il funzionario stesso, alla luce delle
informazioni specialistiche in suo possesso, sia consapevole o della scarsa
redditività di detti titoli, o della imminente crisi economica e finanziaria o
addirittura di un possibile fallimento della summenzionata società. Il cliente,
sprovveduto in materia di finanza, investimenti, borsa ecc...sulla base di ciò,
investe parecchio denaro nell’acquisto dei citati bonds o prodotti finanziari.
Tuttavia, dopo anche solo alcuni mesi e per le ragioni sopra elencate, i bonds
o i predetti prodotti finanziari al tempo acquistati perdono del tutto valore e
il cliente si trova con un ingentissimo danno patrimoniale.
RESPONSABILITA' PER DOLO EX ART. 1439 C.C.
Innanzitutto, la vicenda in esame potrebbe riconducibile alla fattispecie del
dolo ex art. 1439 c.c.. In base al I comma di tale disposizione, il dolo è
causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei
contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe
contrattato.
La figura in esame, insieme all’errore ed alla violenza (art. 1427 c.c.), è
compresa nella categoria dei cosiddetti “vizi della volontà”, i quali
consistono in veri e proprio elementi perturbatori del consenso che si
inseriscono nel processo decisionale della vittima, portandola a manifestare
una volontà, per l’appunto, viziata. Per questa ragione, appurata la
sussistenza e l’incidenza di uno di questi elementi, il soggetto danneggiato ha
la possibilità di ottenere l’annullamento del contratto viziato e il
risarcimento del danno. In particolare, il dolo è causa di annullamento del
negozio quando sia concretato in artifici e raggiri o anche in menzogne tali da
generare nella controparte una rappresentazione alterata della realtà. A
seguito del sopra descritto comportamento fraudolento, viene provocato un
errore nel meccanismo volitivo della vittima che ben può essere qualificato
come essenziale ai sensi dell’art 1429 c.c.. Quanto alla condotta illecita, ai
sensi dell’art. 1439 c.c., l’attività dolosa può consistere tanto
nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata
(dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o
con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dopo omissivo). Quest’ultima
ipotesi, nello specifico, può ravvisarsi solo nell’eventualità in cui l’inerzia
dell’agente si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente
preordinato, con malizia e astuzia, a realizzare l’inganno perseguito
(Cassazione Civile Sentenza n. 5549/04).
Tuttavia, per essere elemento invalidante il contratto, la figura in esame deve
incidere nel momento di formazione del medesimo ed occorre che la sopra
descritta attività ingannevole abbia agito come causa decisiva e determinate
della volontà contrattuale. Inoltre, l’adeguatezza dei mezzi fraudolenti
utilizzati deve essere rapportata alla normale diligenza ed al normale
buonsenso di cui la controparte deve essere fornita perché ne sia tutelabile
l’affidamento, in quanto la buona fede riceve tutela solo se non sia viziata da
negligenza o ignoranza. Infine, detta valutazione deve essere posta in essere
in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni
soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere ed
ingannare una persona di media diligenza.
Nel caso in esame, il contratto stipulato tra il cliente e la banca o
l'intermediatore finanziario, relativo all’acquisto dei bonds o dei prodotti
finanziari della società XXX, è viziato dal dolo ex art. 1439 c.c. e pertanto è
annullabile. Infatti, il cliente ha sottoscritto tale investimento solo a
seguito del consiglio del funzionario qualificato. Questi, seppur consapevole o
della scarsa redditività di detti titoli, o della imminente crisi o addirittura
di un probabile fallimento della summenzionata società, per guadagnare la
provvigione, ne consigliava comunque l'acquisto.
Tale condotta è del tutto illecita in quanto il funzionario, alla luce del
ruolo rivestito e della specifica attività esercitata, avrebbe dovuto
prospettare correttamente la situazione e avrebbe dovuto indirizzare l’investitore
verso bonds o titoli emessi da altre società. Invece, con il predetto atto
fraudolento, peraltro connotato dal fine specifico di guadagnare sull’acquisto
dei titoli citati, il mediatore finanziario veniva meno al suo dovere di
correttezza e buona fede verso la clientela. Pertanto, poiché, a seguito della crisi della società XXX, i relativi bonds o i
relativi prodotti finanziari perdono tutto il loro valore, il cliente subisce
delle ingenti perdite economiche, che dovranno essere risarcite. Infatti, il
succitato investitore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno che
consiste sia in quanto speso nell’investimento, che si rivelerà ben presto
rovinoso, sia il mancato guadagno che presumibilmente avrebbe potuto maturare
se l’investimento dei suoi risparmi non fosse stato viziato.
2) RESPONSABILITA' CONTRATTUALE PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DILIGENZA EX ART. 1176 C.C.
In secondo luogo, a carico della banca, del promotore finanziario ecc...
potrebbe essere configurabile un’ipotesi di illecito contrattuale nei confronti
del cliente. Infatti, il contratto intercorso tra le parti è ascrivibile alla
figura del mandato ex art. 1703 c.c.. Secondo tale norma, nel negozio de quo
una parte (mandatario) si obbliga compiere uno o più atti giuridici per conto
dell’altro (mandante). Tale fattispecie è negozio consensuale, a forma libera
(salvo il caso in cui una particolare forma non sia imposta dalla legge) e
solitamente è a titolo oneroso. In particolare, nel caso concreto, viene in
applicazione l’art. 1710 c.c., il quale prescrive che il mandatario è tenuto ad
eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il
mandato è gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Alla luce di tale disposizione, grava sul mandatario l’obbligo di compiere gli
atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di
famiglia. In generale, la diligenza richiesta è quella che è lecita attendersi
da un qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza. Inoltre, la diligenza
nell’esecuzione del contratto deve valutarsi essenzialmente in relazione alla
volontà e agli intendimenti del mandante, con riferimento ai limiti oggettivi
dell’incarico e alle istruzioni impartite dall’altro contraente. Quindi, è
proprio alla luce del sopra descritto criterio, peraltro di generale
applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.) che
deve valutarsi la condotta del mandatario. Pertanto, nel caso in cui a seguito
dell’eventuale inadempimento venga addotto il fatto del terzo, per libere il
mandatario da responsabilità contrattuale è necessario che tale fatto sia del
tutto estraneo ad un suo obbligo di ordinaria diligenza. Ciò avviene in tutti i
casi in cui quest’ultimo contraente abbia utilizzato tutti quei rimedi che
avrebbero dovuto apparirgli necessari o utili per rimuovere l’ostacolo
all’esecuzione dell’obbligo assunto. In particolare, con specifica attinenza al
caso in esame, nell’eventualità di mandato conferito al fine della gestione dei
titoli azionari, la diligenza del mandatario, al pari della buona fede e della
correttezza nell’esecuzione della prestazione dovuta, assume un contenuto
particolarmente rilevante, trattandosi di contratto che conferisce ad una delle
parti una posizione preminente. Pertanto, il rischio connaturato alle
operazioni finanziarie convenute ab origine va rettamente distribuito
alla stregua delle suddette regole di diligenza applicate secondo canoni
particolarmente rigorosi, non potendosi confondere l’aleatorietà delle
operazioni di borsa con la “rovinosità” delle stesse. In tale eventualità, al
cospetto di ingenti perdite subite dal mandante, l’altro contraente si deve
ritenere tenuto alla prova di aver eseguito l’incarico con la necessaria
diligenza, salvo essere responsabile dei danni così cagionati. Inoltre, sempre
con specifico riferimento all’attività bancaria, l’istituto di credito che,
tramite un proprio dipendente, abbia fornito informazioni o assicurazioni su di
un particolare ambito od oggetto a richiesta di un cliente è responsabile
contrattualmente se le notizie così fornite non risultino rispondere alla
situazione di fatto esistente al momento della richiesta. Ciò con particolare
riferimento all’inadempimento dell’obbligo di diligenza gravante sull’istituto
bancario, derivante dalla specifica natura dell’attività esercitata (Cassazione
Civile Sentenza n. 8983/00).
Nella vicenda concreta appare innegabile una responsabilità contrattuale della
banca o del mediatore finanziario verso il predetto cliente, riguardo
all’acquisto dei titoli della società XXX. Infatti, l’investitore si recava
alla banca o al private banker per investire dei risparmi in bonds, titoli o
altri prodotti finanziari con possibilità di ingenti guadagni. Dopo aver
chiesto consiglio al funzionario all'uopo incaricato, questi gli faceva
comprare molti titoli di detta società. Purtroppo, a causa del consiglio
truffaldino del suddetto funzionario l’investimento ben presto si è rivelato
sbagliato, per la crisi economica e finanziaria della società indicata. Nel
caso concreto, è stato innanzitutto violato il principio di buona fede nella
trattative nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.). Infatti, la banca,
tramite il suo funzionario, o il private banker avrebbe dovuto prospettare
l’esatto quadro della situazione finanziaria e debitoria della società XXX.
Inoltre, sempre con riferimento alla condotta del funzionario citato, il
mandato, ai sensi dell’art. 1708 c.c., comprende non solo gli atti per i quali
è stato conferito, ma anche necessari al suo compimento. Nel caso concreto,
quindi, il cliente avrebbe dovuto essere consigliato solo ed esclusivamente con
informazioni veritiere per individuare l’investimento realmente più
vantaggioso. Infine, a nulla rileva che la crisi della società XXX sia stata
“resa di pubblico dominio” solo dopo il perfezionamento dell'acquisto dei
bonds, o titoli ecc.. in quanto detto evento era del tutto previsto e
prevedibile oltre che verosimile al momento di effettuare l’investimento.
Invece, tale circostanza essenziale è stata sottaciuta dalla banca o dal
mediatore, presumibilmente per far investire il malcapitato cliente verso
titoli scarsamente appetibili, date le condizioni finanziarie della società di
riferimento.
Pertanto, alla luce di questi motivi, il cliente, ai sensi dell’art.1453 c.c.,
ha diritto ad ottenere al risoluzione del contratto ed il risarcimento del
danno che patito.
3) RESPONSABILITA' EX ART. 2043 C.C.
Infine, la posizione dell’investitore de quo è tutelabile
anche ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Secondo tale disposizione qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno. La figura in esame, applicazione
diretta del principio “neminem laedere” costituisce il fondamento su cui
si basa l’intera disciplina dell’illecito extracontrattuale nel nostro sistema
giuridico. La fattispecie de qua è connotata dalla condotta dell’agente, dalla
sussistenza del nesso di causalità e del danno ingiusto. Quanto al primo dei
summenzionati elementi, nell’espressione adoperata dall’art 2043 c.c. (“fatto
doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”) devono essere
ricomprese sia le azioni che le omissioni, dolose o colpose, alle quali sia
riconducibile l’evento dannoso. In particolare, la responsabilità per colpa, a
differenza di quella per dolo, si ravvisa nel caso in cui l’agente non abbia
improntato la propria condotta all’uso di quelle cautele che vengono richieste
nelle varie situazioni della vita. Poi, tra il fatto lesivo e l’evento cagionato,
deve sussistere una relazione diretta. Per accertare il suddetto nesso
eziologico, il Giudice dovrà valutare tutti gli elementi della fattispecie, al
fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente idoneo a
produrre l’evento. Infine, l’ingiustizia del danno, che il legislatore assume
quale componente essenziale della fattispecie in esame, va intesa nella duplice
accezione di danno prodotto “non jure” e “contra jure”. Il danno “non
jure” deve essere inteso nel senso che la condotta produttiva del danno non
deve essere altrimenti giustificato dall’ordinamento giuridico. Invece, il
danno è “contra jus” nel senso che il fatto illecito deve ledere una
situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall’ordinamento. Ciò detto, con
particolare riferimento all’ambito della responsabilità per i danni derivanti
dall’aver confidato sulla veridicità delle informazioni ricevute, non è
configurabile in capo al richiedente un vero e proprio diritto soggettivo
all’esattezza delle informazioni richieste, bensì un interesse giuridicamente
protetto a non vedersi alterare o malformare la volontà per l’opera dolosa o
colposa dell’altro, interesse configurabile alla stregua dell’art. 1439 c.c..
Riguardo ai rapporti bancari, la regola di trasparenza e di corretta gestione
dl credito comportano che la banca, ove ritenga di fornire un’informazione o
una notizia, non può renderla in maniera inesatta, dovendo, in tale caso,
risarcire ai sensi dell’art 2043 c.c. il danno ingiustamente cagionato (Cassazione
Civile Sentenza n. 5659/98).
Nel caso concreto, il nostro cliente, a causa della condotta illecita del
mediatore finanziario ha patito un danno ingiusto. Infatti, il cliente stesso,
volendo investire, ha chiesto consiglio al funzionario di banca o al promotore
finanziario, persona preposta all’uopo e di supposta adeguata competenza in
materia, e quest’ultimo l’ha orientato verso i titoli di una società con forti
debiti, in grave crisi economica o addirittura prossima al fallimento. Fatto
che puntualmente si verificava mesi dopo il perfezionamento dell’ordine dei
titoli finanziari citati. La condotta del funzionario è connotata, oltre che
dalla mala fede, anche dal dolo che consiste, nel caso specifico, nella volontà
e consapevolezza di consigliare un investimento molto probabilmente rovinoso.
Ciò per lucrare sulla vendita dei bonds, o titoli o prodotti finanziari della
società XXX, titoli che, per i noti fatti, erano scarsamente appetibili. Tale
informazioni truffaldine hanno fatto si che il cliente ha acquistato ingenti
quantità di detti titoli. Senza la condotta dolosa del funzionario, tale
investimento non sarebbe senz’altro stato posto in essere, ma sarebbero stati
acquistati bonds o comunque titoli di società finanziariamente ben più solide.
Pertanto, nel caso in esame, la banca o il privare banker, a seguito del
comportamento ingannevole del suo impiegato, è responsabile ai sensi dell’art
2043 c.c. dell’ingente danno economico che presumibilmente verrà patito dal
cliente, ed è quindi è tenuta a corrispondere al suddetto un pieno
risarcimento.
CONCLUSIONI
In conclusione, la “classica” vicenda in esame, è ascrivibile a più fattispecie
legalmente previste, le quali garantiscono al cliente una tutela piena ed
illimitata. Pertanto, questi può esercitare un’azione di annullamento del
contratto ex art. 1439 c.c., o un’azione di risoluzione del contratto per
inadempimento ex art 1453 c.c. o l’azione di responsabilità extracontrattuale
ex art. 2043 c.c.. In ogni caso ha diritto ad un pieno risarcimento di tutti i
danni patiti a causa del comportamento illecito della banca o del mediatore
finanziario “di fiducia”.
(Avv. Luigi Modaffari)