Di particolare interesse per la tematica delle relazioni sindacali la Circolare n.25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e le sue note applicative del 30 novembre 2012, in riferimento agli Schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria,che le pubbliche amministrazioni devono allegare ai contratti integrativi ai sensi dell’art. 40, co. 3-sexies, d.lgs n. 165/2001. Dette relazioni, secondo la normativa vigente, sono finalizzate, in primo luogo, sia a supportare la delegazione trattante di parte pubblica ,che gli organi di controllo, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo. Emerge poi, dagli schemi e dalle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato il “particolare rigore nelle politiche di controllo della spesa della contrattazione integrativa”, soprattutto in riferimento ai trattamenti accessori del personale,dove è noto vige il blocco del salario accessorio “per il triennio 2011-2013, che rappresenta indubbiamente “un vincolo in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate “.
Tale blocco è infatti previsto dall’art. 9, c. 2-bis, del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, n. 78,( convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122) che prevede che” a decorrere dal 1° gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all‘articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non può superare il ( corrispondente importo dell‘anno 2010 ed e,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio”. A tal proposito e proprio in
merito alla costituzione del fondo la Ragioneria generale precisa che
“la p.a debba provvedere con atto formale alla adozione di un atto di
costituzione autonomo rispetto al contratto integrativo “e che, per
quanto concerne qui lo specifico tema delle relazioni sindacali”
precisa che “la costituzione del Fondo non è materia di contrattazione
integrativa. Quanto poi, agli obiettivi da conseguire con le
indicazioni e gli schemi “obbligatori” per tutte le p.a., la medesima
sostiene che “costituiscono principi generali la corretta
quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, il rispetto
della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di
contratto, e la facilitazione delle verifiche da parte degli organi di
controllo e trasparenza nei confronti del cittadino e utente”.
La circolare (cfr. parte I° indicazioni generali) individua inoltre,
gli atti di contrattazione integrativa riconducendoli a tre distinte
tipologie consistenti nei contratti integrativi normativi (c.d.
articolato) e cioè, “atti che definiscono la cornice di regole generali
concordate in sede integrativa e riferiti ad un arco temporale
stabilito dalla contrattazione di primo livello” ; nei contratti
integrativi economici ,” atti che compiutamente e periodicamente
rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede
locale e riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo
livello vigenti (CCNL, regionali o provinciali), ad un biennio o, più
frequentemente, ad uno specifico anno; nei contratti stralcio su
specifiche materie (normativi o economici),“che possono essere siglati
dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole
disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello”.
Chiarisce poi la Ragioneria dello Stato – nei suoi numerosi “nota
bene” rinvenibili all’interno del testo, che “nella casistica sopra
riportata rientrano anche tutti gli atti denominati nei modi più vari
(verbali, protocolli di intesa, accordi quadro ecc.) che interessano
l’utilizzo delle risorse del Fondo, ivi compresi anche gli atti
unilaterali formalizzati in via provvisoria dall’Amministrazione ai
sensi dell’art. 40, c. 3ter del d.lgs. n. 165/2001, come novellato
dall’art. 54 c. 1 del d.lgs. n. 150/2009”. La medesima si sofferma
poi,sulle tipologie dei controlli di compatibilità economica e
finanziaria previsti dalla legge in relazione alla contrattazione
integrativa: a tal proposito chiarisce che “in relazione alle
fattispecie sopracitate” (anche di denominazioni diverse) che rilevano
sull’utilizzo del Fondo e/o sulla disciplina di istituti particolari,
vanno applicate le vigenti procedure di certificazione dell’Organo
interno di cui all’art. 40-bis c. 1 del d.lgs. n. 165/2001 e quelle del
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e
finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,previste
invece dall’art. 40-bis, c. 2, per le amministrazioni ivi previste.
Quanto al controllo “esterno all’ente (ma sempre di tipo pubblico) , si
prevede l’accertamento congiunto del Dipartimento della funzione
pubblica e del Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della
ragioneria Generale dello Stato – di cui all’art. 40-bis, c. 2 del
d.lgs. n. 165/2001 ‑ fermo restando il rispetto del principio
dell’unicità della sessione negoziale come previsto nella generalità
dei contratti collettivi nazionali ,a tutte le fattispecie sopra
citate, anche se con denominazioni diverse, delle amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo, nonché quelle nazionali degli
enti pubblici non economici, delle amministrazioni ex art. 70, co. 4,
del D. lgs. n. 165/2001, e degli enti e le istituzioni di ricerca con
organico superiore a duecento unità . Restano esclusi gli accordi di
istituto scolastico, di sede o di amministrazione periferica, comunque
denominati, gli accordi di tutti gli enti territoriali, delle
amministrazioni del S.S.N, delle amministrazioni regionali, delle
Università.
La stessa circolare n.25/2012, rinvia poi, ai fini della redazione
degli schemi alla applicazione delle circolari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13
maggio 2010, n. 7, Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi
del d.l. n. 150/2009, nonché le lettere circolari: n.1 del 17 febbraio
2011 (Applicazione del d.l. n. 150/2009. Intesa del 4 febbraio 2011.
Decorrenze); n.7 del 5 aprile 2011 (D. l. n. 150/2009: chiarimenti
applicativi). Grande rilievo viene dedicato al ruolo dell’Organo di
controllo interno che ha la funzione di certificare i profili di
compatibilità economico-finanziaria e normativa, di cui all’art.
40-bis, c.1, del d.lgs. n. 165/2001: a tal proposito,la
Ragioneria dello Stato chiarisce come “ tale certificazione deve
essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica sia su quella
illustrativa (art. 40, c. 3-sexies, ed art. 40-bis, c. 2 del d.lgs. n.
165/2001) su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni
normative”,comprendendo “il controllo sugli aspetti di carattere
economico-finanziario e sulla compatibilità della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall’applicazione delle
norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della
negoziabilità dei singoli istituti”.
La medesima, nel chiarire inoltre, che” non sono ammesse relazioni
cumulative e, che , ogni singola ipotesi di accordo deve essere
corredata da specifiche relazioni “, afferma chiaramente che” in
assenza della certificazione positiva su tutti gli aspetti prima
menzionati, l’ipotesi di accordo non potrà avere seguito”. La stessa
circolare non manca di intervenire sul delicato rapporto tra
legge e contrattazione collettiva, come è noto profondamente
mutato dopo il d.lgs.n.150/2009,e dai recenti provvedimenti del
Governo Monti ( cfr. art.2 L.n.135 del 7 agosto 2012) ,atteso che
reca come “ vada rammentato che a seguito dell’entrata in vigore
del d. lgs. n. 150/2009 , ed in particolare con la modifica dell’art.
40, c. 1, del d.lgs. n. 165/2001 (da leggere in combinato disposto con
l’art. 5, c. 2) sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che
demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti
relativi all’organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di
lavoro, consentendosi in relazione a detti istituti esclusivamente
l’informazione ai sindacati.