Verifiche conseguenti alle attività induttive
Dott.ssa Mariagabriella Corbi
Lo strumento di accertamento del reddito del redditometro trova sempre più applicazione nell’ambito dei controlli dell’Amministrazione finanziaria, anche se si cerca di evitare un impiego indifferenziato ed indiscriminato di esso che potrebbe portare ad un incremento notevole del contenzioso. I fattori che hanno contribuito maggiormente all’acquisto, negli ultimi anni, di particolare rilievo di tale meccanismo sono sia il perfezionamento della tecnologia a disposizione dell’amministrazione per il reperimento delle informazioni necessarie per la ricostruzione della stile di vita dei contribuenti, sia la tendenza giurisprudenziale a riconoscere la portata di prova relativa a questo tipo di accertamento, lasciando la possibilità al contribuente di difendersi mediante la dimostrazione di quali siano le diverse fonti reddituali che hanno permesso di far fronte alle spese connesse a tale stile di vita condotto.
L'accertamento "sintetico" è disciplinato dall’articolo 38 comma 4 del DPR n. 600/73 esso consente al Fisco la possibilità di desumere il reddito del cittadino, qualora si evidenzia una discrepanza del 25% da quanto dichiarato dallo stesso. Tale presunzione reddituale scaturisce da elementi indicativi di capacità contributiva evidenziati dallo stesso Fisco, inerenti a spese per consumi o investimenti, che eccedono i redditi dichiarati dal contribuente.
Importanza delle differenze tra reddito effettivo e reddito dichiarato.
L’accertamento induttivo dei redditi ai sensi del comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è operativo quando per due o più periodi d’imposta, il reddito dichiarato si discosti per almeno un quarto da quello complessivo netto “accertabile” con i coefficienti indicati dalla normativa in materia.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 19106/2005)
E' il contribuente che deve dimostrare il contrario di quanto dedotto tramite il redditometro
L'uso dei coefficienti valutativi nelle indagini (“redditometri”), contemplati dalla legge ed adottati dall’Autorità amministrativa, solleva l’Amministrazione da qualsiasi altro atto consentendo l'emissione di accertamento basandosi su calcoli numerici; a cura del contribuente fornire in sede giudiziaria la prova inversa al calcolo induttivo del redditometro.
L'applicazione dei calcoli induttivi si applicano anche agli anni antecedenti a quello analizzato. In tale conteggio si utilizzano esclusivamente “parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendentemente dal tempo dell’elaborazione”.
Non è possibile celarsi dietro una fittizia vendita o di una fortuita donazione.
Validità giuridica dell'utilizzo pregresso del redditometro
L’Ufficio impositore oltre a determinare in maniera globale il reddito sulla scorta di dati e fatti certi, li fornisce anche al Ministero delle finanze per la fissazione di coefficienti presuntivi ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del DPR n. 600/1973, favorisce il riferimento a redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d’imposta da verificare, senza porre limiti temporali ai pregressi, poiché l'atto in concreto disciplinato è quello dell' accertamento, sul quale non viene ad incidere il momento della elaborazione.
L'utilizzo dello strumento accertativo può essere messo in atto solo dopo che l’ufficio abbia dimostrato con valide presunzioni semplici, tratte da dati e frangenti circostanziati, un maggior reddito che si discosti per un 25% da quello dichiarato. In un secondo tempo, posteriormente alla dimostrazione, sarà possibile utilizzare le tabelle ministeriali con le quali quantificare il reddito da accertare tenendo presente alcuni coefficienti indicativi di capacità contributiva attribuibili al contribuente. E' ovvio che la rideterminazione del reddito non può essere fatta in maniera superficiale, sulla base di rari elementi contributivi in quanto il decreto ministeriale non individua il perché si arrivi alla determinazione di un dato reddito con la conseguenza che non si giustificare o provare per ostacolare la presunzione tributaria.
Sentenza n. 45/IV/2003 della Commissione Tributaria Regionale di Bari
Le conseguenze che eventuali irregolarità possono comportare sull'ammissibilità delle relative prove si concretizzano nell'annullabilità dell'atto posto in essere
- l'avviso di accertamento rientra nel genus più ampio dei provvedimenti amministrativi per i quali vige il principio della "invalidità derivata", cioè il vizio commesso nell'ambito del processo verbale di constatazione finisce per colpire anche l'atto successivo e conseguente;
- la norma dell'art. 191 del codice di procedura penale circa l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite trova applicazione anche in campo tributario; - la prova irritualmente acquisita è come se non esistesse, per cui l'atto di accertamento che si fonda su tale prova è viziato per mancanza di motivazione, ex art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente;
- detta inutilizzabilità non abbisogna di un'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l'assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola;
- l'acquisizione di un documento con violazione di legge non può essere a vantaggio del detentore, che sia l'autore di tale violazione, o ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile.
Anche con il coinvolgimento sempre più massiccio di Comuni e Guardia di Finanza. Nel piano straordinario di accertamenti da attuare fino al 2011, infatti, spicca proprio la loro crescente partecipazione alla lotta all’evasione. L’articolo 83 del Dl 112/2008, ai commi 10 e 11 illustra le caratteristiche di questa sinergia, tratteggiando le mosse della “partita a tre” nella lotta all’evasione.
L’Agenzia e le Fiamme Gialle definiscono annualmente, d’intesa tra loro, le modalità della cooperazione al piano di controlli. La norma, infatti, prevede espressamente che la Guardia di Finanza destini “un’adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche”. E non solo. Le operazioni di accertamento passano anche per la “chiamata” in causa dei Comuni. Questi enti locali prendono parte alla determinazione sintetica del reddito, segnalando alle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
Dott.ssa Mariagabriella CORBI