C. conti, Sez. giur. Puglia, Giud. Un. Raeli, 27 marzo 2009, n. 219 – P.S. ( avv. M. Catucci e avv. C. Quero ) c./ I.N.P.D.A.P. ( G. Romano )
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del d.l. n. 17 del 1983, come convertito nella l. n. 79 del 1983, spetta, ai dipendenti che siano stati collocati a riposo anticipatamente all’età pensionabile e siano in godimento dell’indennità integrativa speciale in quarantesimi, il diritto ad ottenere variazioni dell’indennità stessa in misura intera, una volta raggiunta l’età del pensionamento; finalità della disposizione in esame è, infatti, quella di attenuare l’effetto restrittivo della riforma per i casi di prepensionamento e consente, ma solo dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, che l’indennità integrativa speciale non si incrementi più solo in ragione dei quarantesimi corrispondenti agli anni di servizio, ma per intero.
( Omissis ) Considerato in
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato all’I.N.P.D.A.P. in data 4 ottobre e depositato il giorno 10 ottobre successivo presso questa Sezione Giurisdizionale Regionale, il ricorrente in epigrafe, ex dipendente dell’AMIU in quiescenza dall’1.6.1985, chiede che venga accertato il proprio diritto dall’8.6.1985 - data del compimento del 65° anno di età - alla corresponsione in misura intera e non più in quarantesimi, degli incrementi dell'I.I.S, come previsto dall'art.10, co.4, d.l. n.17 del 1983 convertito nella l. 25.3.1983 n.79, già vanamente richiesto in via amministrativa all'INPDAP con lettera ricevuta il 29 dicembre 2004.
Si costituiva in giudizio l'INPDAP ritenendo inapplicabile detto art.10, l. n.79/1983, abrogato a seguito dell'entrata in vigore, dal 1.5.1984, dell'art.21, l. 27.12.1983 n.730, statuente un nuovo criterio di adeguamento-percentuale dell'IIS non più fondato sul punto unico di contingenza di cui all'art.3, co.3, l.n.297 del 1982. In subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei di indennità integrativa speciale non riscossi
All'udienza di merito del 20 febbraio 2009, le parti costituite si sono riportate alle rispettive memorie.
Ritenuto in
DIRITTO
La questione sottoposta all’esame della Sezione concerne la misura della indennità integrativa speciale spettante al Sig. P.S., in pensione dall’1 giugno 1985, al momento del compimento dell’età pensionabile prevista dall’ordinamento di appartenenza.
Il ricorso è fondato.
Il decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, ha stabilito, all'articolo 10, co.1, che per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, il quale a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge avesse presentato domanda di pensionamento, la misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione sia determinata “in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità”. Tale disposizione è stata correttamente applicata in occasione della liquidazione della pensione dell'attrice.
Tuttavia il comma quarto dell'articolo 10 in rassegna ha, altresì, stabilito che “Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti”.
Ne consegue che, per tutti i casi - qual è quello che ha riguardato il ricorrente - nei quali l'indennità in parola sia stata attribuita per quota rapportata agli anni di servizio utili al computo pensionistico, in forza di quanto stabilito dal primo comma cit., la disciplina introdotta da quest'ultimo divenga successivamente inoperante al sopravvenire delle condizioni e nei limiti stabiliti nel comma quarto.
Tale approdo interpretativo, fondato sul dato normativo testuale, è stato già espresso in giurisprudenza (vedi, C. conti, Sez. Giur. .Lombardia, 21 aprile 2006 n.281) e confermato da un univoco indirizzo di questa Corte, in primo e secondo grado, che ha statuito che ai sensi dell'art. 10 comma 1 d.l. n. 17 del 1983, come convertito nella l. n. 79 del 1983, spetta, ai dipendenti che siano stati collocati a riposo anticipatamente all'età pensionabile e siano in godimento dell'indennità integrativa speciale in quarantesimi, il diritto ad ottenere variazioni dell'indennità stessa in misura intera, una volta raggiunta l'età del pensionamento (ex multis: C. conti, Sez. I centr. app., 20 febbraio 2009, n. 88; Id., Sez. III centr. app., 6 luglio 2005 n.430; Id., Sez. III centr. app., 15 maggio 1998 n 315 e1 luglio 2002 n 230; Id., Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia, 6 agosto 2001, n. 317; Id., Sez. Giur. . Emilia Romagna, 21 febbraio 1996, n. 72; Id., Sez. III centr. app., 15 ottobre 1990, n. 64292; Id., Sez. Giur. Umbria, 9 gennaio 2006 n.13; Id., Sez. Giur. Calabria, 15 febbraio 2006, n.221).
La finalità della disposizione in esame è quella di attenuare l'effetto restrittivo della riforma per i casi di prepensionamento e consente, ma solo dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, che l'indennità integrativa speciale non si incrementi più solo in ragione dei quarantesimi corrispondenti agli anni di servizio, ma per intero. Diversamente opinando peraltro, verrebbe stravolto il senso deflativo dell'innovazione legislativa, volta comunque a limitare il ricorso al pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle ipotesi di anzianità contributiva particolarmente ridotta.
Si osserva - in conclusione - in ordine all'incidenza sulle norme in argomento apportata dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che tale ultima disposizione non ha, l'effetto ritenuto dall’Istituto di Previdenza, secondo cui dal 1 gennaio 1984 sarebbe cessato l'effetto della ridetta legge n. 79 del 1983. Infatti, atteso che il comma nono dell'articolo 21 in rassegna ha, invece, confermato per esplicito che “resta ferma la disciplina per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1979, n. 79”, gli stessi decreti ministeriali attuativi - come pure sottolineato nella giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia, 6 agosto 2001, n. 317; Sez. Giur. Lazio, 22 marzo 2002, n. 953/02) - prevedono che gli aumenti di perequazione automatica sono determinati separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione (si vedano, in particolare, i commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 24 febbraio 1984).
Conclusivamente si ritiene che il ricorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della l. 17/1983, ad ottenere variazioni dell'indennità stessa in misura intera, una volta raggiunta l'età del pensionamento.
Alcun problema di prescrizione quinquennale si pone nel caso di specie in quanto l’Istituto di previdenza si è costituito in giudizio in violazione dei termini previsti dall’art. 166 c.p.c., reso applicabile - dall’art. 26 del R.D. n° 1038/1933 - al giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti e, pertanto, decade dalla possibilità di proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio, come l’eccezione di prescrizione.
Risulta, infatti, che l’eccezione di prescrizione è stata formulata nella memoria di costituzione pervenuta soltanto due giorni prima della odierna udienza.
Deve, pertanto, imputare l’I.N.P.D.A.P. alla sua condotta processuale la mancata pronuncia sulla eccezione di prescrizione, non potendo il Giudice rilevarla d’ufficio.
Spetta, pertanto, al ricorrente il diritto alla attribuzione, dal compimento del 65° anno di età ( 8 giugno 1985 ),della indennità integrativa speciale in misura inter, non commisurati agli anni di servizio.
Sulle somme liquidate andranno corrisposti interessi e rivalutazione, con la stessa decorrenza del diritto principale, nelle misure di legge.
Alla soccombenza in giudizio dell’I.N.P.D.A.P. segue la condanna dello stesso al pagamento in solido delle spese, dei diritti ed onorari del presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 5.000,00, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari, in considerazione della natura della controversia innanzi ad una giurisdizione superiore, oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
P. Q. M.
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso ( omissis ) e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alle variazioni della indennità integrativa speciale in misura intera, oltre accessori di legge, a decorrere dall’8.6.1985.
Condanna l’I.N.P.D.A.P. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dell’avv. Catucci Maria e dell’avv. Quero Caterina, anticipatari, nella misura di € 5.000,00, oltre I.V.A. e C.A.P.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del venti febbraio duemilanove.
IL GIUDICE
( V. Raeli )