CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO
NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E L’ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (ENASARCO)
PREMESSO
-
per le istanze del riconoscimento della inabilità permanente, l’assoluta
e permanente impossibilità, da parte dell’agente, di svolgere qualsiasi attività
lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
-
per le istanze del riconoscimento della invalidità permanente parziale,
la riduzione della capacità lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, insorto o aggravatosi dopo l’inizio del rapporto assicurativo;
Tra
L’INAIL (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro) rappresentato dal Presidente Avv. Prof. Vincenzo Mungasi, domiciliato per
la carica in Roma, via IV novembre n°
134 e la Fondazione ENASARCO rappresentata
dal Presidente Dr. Renato Porreca con sede legale in
Roma, via Antoniotto Usodimare, 31
Si conviene quanto segue
Art. 1
La struttura ENASARCO comunica
alla struttura Inail competente per distretto di appartenenza del proprio assicurato il nominativo ed il
recapito dello stesso, al fine di consentire un rapido espletamento della
visita medico legale.
Art. 2
La Fondazione ENASARCO provvederà ad indicare nella lettera di incarico la
tipologia della prestazione richiesta.
Art. 3
L’Inail si impegna a convocare a mezzo raccomandata A.R. l’agente entro
tre giorni dalla ricezione della comunicazione e rendere noto, entro il
quindicesimo giorno dall’esperimento della visita, i risultati della stessa,
allegando alla relazione conclusiva i documenti a sostegno di quanto definito
nel corso dell’accertamento. Nello stesso termine dovrà essere comunicata alla
Fondazione la non accettazione dell’iscritto di non sottoporsi a visita medica o
la sua non reperibilità attraverso l’invio della documentazione attestante l’invito
e la mancata presentazione o l’irreperibilità dell’agente.
Art. 4
La Fondazione ENASARCO
corrisponderà all’Inail, per ogni prestazione resa
dai propri medici in attività di intramoenia
i seguenti compensi:
a) Compenso di €. 70 per ogni visita
medico legale espletata;
b) Compenso di € 100
per la rappresentanza medico legale in sede di collegio arbitrale;
c) Compenso di €
100 per assistenza in sede di contenzioso giudiziario, anche con relazione
scritta, anche senza l’assunzione delle funzioni di CTP;
d) Compenso di € 150
per assistenza in sede di contenzioso giudiziario, con partecipazione alle
operazioni peritali e relazione scritta controperitale (CTP);
Art. 5
Il pagamento della prestazione verrà effettuato contestualmente all’invio della relazione
medico – legale quale prestazione singola i attività economica.
Art. 6
Le spese postali sostenute in sede
di convocazione dell’agente verranno liquidate
contestualmente al pagamento previsto dal precedente articolo 5.
Art. 7
Gli accertamenti specialistici
ritenuti necessari dal medico legale per definire il caso, verranno da quest’ultimo prescritti e potranno essere effettuati da propri fiduciari presso le strutture dell’Inail, ovvero presso strutture convenzionate con l’inail. La regolazione di tale prestazione verrà concordata con l’assistito ed effettuata direttamente
dallo stesso.
Art. 8
La presente convenzione ha la
durata di due anni e si intende tacitamente rinnovata ovvero
aggiornata a seguito di richiesta da una delle parti intervenuta entro e non
oltre tre mesi dalla scadenza.
Alla scadenza,
in caso di rinnovo, la parte economica della presente convenzione verrà
adeguata all’aumento del costo della vita.
Per l’INAIL
Avv. Prof.
Vincenzo Mungari
Per la Fondazione ENASARCO
Dr. Donato Porreca