MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Avviso 1/2007 – G.U. 216 del 17.9.2007

Il  Ministero  della  solidarieta'  sociale  - Direzione generale
dell'immigrazione  ha  adottato  con  decreto  del  12 settembre 2007
l'avviso  n.  1/2007  per  il finanziamento di progetti finalizzati a
favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari.
                              Premessa.
    L'art.  1, comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) ha previsto l'istituzione presso il Ministero della
solidarieta'  sociale  di un fondo denominato "Fondo per l'inclusione
sociale  degli  immigrati", destinato a favorire l'inclusione sociale
dei  migranti  e  dei  loro familiari. Al fondo in questione e' stata
assegnata  la  somma  di  Euro 50.000.000,00, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
    Con  la  direttiva  del  3 agosto 2007 emanata dal Ministro della
solidarieta'  sociale  di concerto con il Ministro per i diritti e le
pari opportunita', registrata dalla Corte dei conti in data 27 agosto
2007 e disponibile sul sito www.solidarietasociale.gov.it, sono state
individuate,   tra   l'altro,   le   aree   prioritarie  sulle  quali
convogliare, per il corrente anno, gli interventi finanziabili con le
risorse del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.
    La  programmazione  degli interventi contenuti nella direttiva e'
destinata  a  trovare attuazione mediante interventi diretti da parte
dell'amministrazione,  anche  tramite  convenzioni  e  contratti, con
particolare  riguardo alle aree prioritarie di intervento individuate
ai  numeri 3, 6 e 7 del capoverso 1 della direttiva medesima, nonche'
mediante  la  realizzazione,  da parte dei soggetti individuati nella
direttiva  come  legittimati  alla  presentazione  delle  proposte di
azioni,  di  progetti  di  inclusione  sociale cofinanziati da questa
amministrazione.
    Con  il presente avviso si intende dare attuazione a tale aspetto
della succitata direttiva, attraverso la definizione delle specifiche
relative all'articolazione ed ai contenuti delle proposte progettuali
finanziabili  con  il  fondo in parola, delle procedure relative alla
presentazione  dei progetti, dei criteri di valutazione degli stessi,
delle  modalita'  di  assegnazione  e liquidazione dei finanziamenti,
delle procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.
    In  ordine  ai requisiti soggettivi dei proponenti, questi ultimi
potranno  realizzare  le  azioni  in  forma  singola  o associata: si
richiama  l'attenzione  dei  proponenti sul fatto che il partenariato
tra  una  pluralita'  di soggetti e' particolarmente incoraggiato per
l'attuazione  delle  iniziative  progettuali,  fermo restando che, in
caso  di  partenariato,  sara'  considerato soggetto proponente, e in
quanto  tale,  responsabile nei confronti dell'amministrazione, della
realizzazione   dell'intero   progetto,   l'ente   individuato,   dai
componenti il partenariato, quale soggetto capofila. La realizzazione
delle  attivita' progettuali dovra' essere svolta necessariamente dal
soggetto proponente e dai partners, non essendo ammesso l'affidamento
a  soggetti terzi delle attivita' medesime. Una deroga a tale divieto
sara'  possibile  solo  in  relazione  ad apporti specialistici per i
quali  l'ente  non  dispone  di  professionalita'  interne adeguate e
dovranno  essere  descritti  nella  scheda  di progetto ai fini della
valutazione  dell'ammissibilita'.  Inoltre,  per sopraggiunti motivi,
non  prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale,
ed  in  casi eccezionali, sara' consentita la delega a soggetti terzi
in   fase   di  esecuzione  delle  attivita',  previa  autorizzazione
dell'amministrazione.
    Per  quanto  attiene  agli  aspetti contenutistici delle proposte
progettuali,   si   evidenzia  l'opportunita'  che  le  stesse  siano
caratterizzate   dall'innovativita',   riscontrabile  nel  territorio
prescelto  come  zona  di  intervento  e/o  nella stessa tipologia di
azioni  proposte.  Parimenti  saranno  privilegiati  i  progetti  che
presentino  caratteristiche  di  sperimentalita',  tali da rendere il
progetto  medesimo  suscettibile di essere trasferito o riprodotto in
contesti diversi o analoghi rispetto a quello originario.
    Infine,  si  evidenzia  che  il  cofinanziamento  statale  potra'
coprire  le  spese  progettuali  fino  al  90%  del totale del budget
proposto,  nel  rispetto dei limiti massimi finanziabili per ciascuna
delle tipologie di progetto rientranti nelle aree di intervento sotto
definite.
                       1. Aree di intervento.
1.1. Identificazione delle aree di intervento.
    Le   proposte   progettuali   dovranno   riguardare  le  aree  di
intervento, identificate con i seguenti codici:
      COD.01 sostegno all'accesso all'alloggio;
      COD.01R  accesso  all'alloggio  delle  comunita'  Rom,  Sinti e
Camminanti;
      COD.02 accoglienza degli alunni stranieri;
      COD.02R  accoglienza  degli  alunni appartenenti alle comunita'
Rom, Sinti e Camminanti;
      COD.03 valorizzazione delle seconde generazioni;
      COD.04  tutela  delle donne immigrate a rischio di marginalita'
sociale;
      COD.05 diffusione della lingua e della cultura italiane.
1.2. Definizione degli obiettivi e delle attivita'.
    Ad  ogni  area  di  intervento corrispondono diverse tipologie di
azioni  finanziabili,  i  cui contenuti sono riportati di seguito nel
dettaglio  e per le quali sono state destinate le risorse finanziarie
ivi  specificate.  L'elaborazione  della  proposta progettuale dovra'
essere sviluppata utilizzando esclusivamente il modello C.
1.2.1. Sostegno all'accesso all'alloggio (COD.01).
    Obiettivo:  prevenire  i  fenomeni di marginalita' abitativa e di
discriminazione  che  precludono od ostacolano l'accesso dei migranti
all'abitazione.
    Proponenti:  soggetti,  in  forma  singola  o in partenariato, di
seguito indicati:
      regioni,   province   autonome,   enti   locali   e  loro  enti
strumentali;
      enti  ed  associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di  cui  agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
      enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003;
      organizzazioni  di  imprenditori,  di  datori  di  lavoro  e di
lavoratori.
    Attivita':
      a)  creazione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare
gli    immigrati   temporaneamente   impossibilitati   a   provvedere
autonomamente  alle proprie esigenze alloggiative anche per motivi di
salute;
      b)  azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il
recupero  e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per
facilitare l'accesso agli stessi;
      c)   iniziative  di  informazione,  assistenza  e  orientamento
finalizzate  al  reperimento di abitazioni in locazione e alla tutela
contro tutte le forme di discriminazione dell'accesso alla casa;
      d) monitoraggio  e  risoluzione  dei  conflitti  di derivazione
discriminatoria   o  etnico-razziale  in  ambito  condominiale  e  di
quartiere;
      e)  sostegno  a  progetti  sperimentali  per  l'acquisizione di
alloggi  attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione
di unita' immobiliari da destinare alla residenza.
    Destinatari:  cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti
sul territorio dello Stato italiano.
    Risorse   finanziarie:   Euro 17.000.000,00.   Il   finanziamento
richiesto per ogni progetto non puo' eccedere Euro 1.500.000,00.
1.2.2.  Accesso  all'alloggio delle comunita' Rom, Sinti e Camminanti
(COD.01R).
    Obiettivo:  prevenire  e  contrastare  i fenomeni di marginalita'
abitativa e di discriminazione che precludono od ostacolano l'accesso
all'abitazione   degli  appartenenti  alle  comunita'  Rom,  Sinti  e
Camminanti.
    Proponenti:  soggetti,  in  forma  singola  o in partenariato, di
seguito indicati:
      regioni,   province   autonome,   enti   locali   e  loro  enti
strumentali;
      enti  ed  associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di  cui  agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
      enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003;
      organizzazioni di imprenditori, datori di lavoro e lavoratori.
    Attivita':
      a)  creazione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare
gli   appartenenti   alle   comunita'   Rom,   Sinti   e   Camminanti
temporaneamente   impossibilitati  a  provvedere  autonomamente  alle
proprie esigenze alloggiative anche per motivi di salute;
      b)  azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il
recupero  e  la  gestione  di alloggi da destinare in locazione e per
facilitare l'accesso agli stessi;
      c)   iniziative  di  informazione,  assistenza  e  orientamento
finalizzate  al reperimento di abitazioni in locazione ed alla tutela
contro  tutte  le forme di discriminazioni etniche e razziali a danno
delle popolazioni Rom, Sinti e Camminnati per l'accesso alla casa;
      d)  monitoraggio,  mediazione  e  risoluzione  dei conflitti di
origine  discriminatoria  e/o  razziale  in  ambito condominiale e di
quartiere;
      e)  sostegno  a  progetti  sperimentali  per  l'acquisizione di
alloggi  attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione
di unita' immobiliari da destinare alla residenza.
    Le  predette  attivita' dovranno essere realizzate esclusivamente
in  almeno  uno  dei  territori provinciali di Roma, Padova, Torino e
Milano.
    Destinatari:  popolazioni  Rom,  Sinti e Camminanti, presenti nei
territori provinciali di Roma, Padova, Torino e Milano.
    Risorse    finanziarie:   Euro 3.000.000,00.   Il   finanziamento
richiesto non puo' essere superiore ad Euro 750.000,00.
1.2.3. Accoglienza degli alunni stranieri (COD.02).
    Obiettivo: facilitare i percorsi di inserimento e di orientamento
scolastico  degli  alunni  stranieri e/o agevolare il rapporto tra le
famiglie e le istituzioni scolastiche.
    Proponenti:  soggetti,  in  forma  singola  o in partenariato, di
seguito indicati:
      enti  ed  associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di  cui  agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
      enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003.
    Sara'  considerato  elemento premiante, ai fini della valutazione
del progetto, l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners)
all'albo  degli  enti  e delle associazioni accreditate o qualificate
dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  per  la  formazione  del
personale della scuola.
    Attivita':
      a) interventi di accoglienza/assistenza degli alunni stranieri,
con  priorita'  per  quelli di recente immigrazione, anche attraverso
l'impiego   di   mediatori   culturali,   per  favorire  il  positivo
inserimento    ed   orientamento   nel   percorso   scolastico.   Con
l'espressione "alunni stranieri di recente immigrazione" si intendono
coloro  che  sono risultati iscritti nelle scuole a partire dall'anno
scolastico 2006-2007;
      b)  interventi  volti  all'insegnamento  dell'italiano  seconda
lingua  agli  alunni  stranieri, con priorita' agli alunni di recente
immigrazione;
      c) interventi che coinvolgono i genitori e le famiglie migranti
nelle  attivita'  della  scuola  e nell'orientamento scolastico degli
alunni  stranieri,  con priorita' per quelli di recente immigrazione,
capaci  di  favorire  il dialogo interculturale tra alunni italiani e
stranieri e le rispettive famiglie;
      d) interventi di sensibilizzazione finalizzati al contrasto dei
fenomeni  discriminatori,  di  bullismo  e  di  razzismo  nonche'  al
rispetto  delle  diversita' ed al dialogo interculturale tra famiglie
italiane e straniere.
    Le  proposte  dovranno  essere realizzate in partenariato con una
singola  istituzione  scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il
soggetto  proponente  dovra'  produrre  una  lettera  di  adesione al
progetto,   a   firma   del   dirigente  scolastico  dell'istituzione
interessata,  corredata  del  parere favorevole dei competenti organi
collegiali,  comprensiva  dell'attestazione  da  parte  del  medesimo
dirigente  circa  l'eventuale  presenza  negli istituti scolastici di
docenti  formati  in  italiano  lingua  seconda.  Tale presenza sara'
considerata   elemento   premiante  ai  fini  della  valutazione  del
progetto.
    Destinatari:  alunni italiani e stranieri presenti sul territorio
italiano e le loro famiglie.
    Risorse    finanziarie:   Euro 1.000.000,00.   Il   finanziamento
richiesto  per  ogni  singolo progetto non potra' essere superiore ad
Euro 70.000,00.
    Al  fine di assicurare la diffusione degli interventi su tutto il
territorio nazionale, sulla base della presenza dei destinatari nelle
varie  aree  geografiche,  l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00
sara' cosi' ripartito:
      nord: 60%; centro: 30%; sud e isole: 10%. Qualora il numero dei
progetti  idonei  non esaurisca l'utilizzo degli importi destinati ad
un'area   geografica,   le   risorse   finanziarie   residue  saranno
redistribuite   in   misura   proporzionale   tra  le  restanti  aree
geografiche.
1.2.4.  Accoglienza  degli  alunni  appartenenti  alle comunita' Rom,
Sinti e Camminanti (COD.02R).
    Obiettivo:  facilitare  i percorsi di inserimento ed orientamento
scolastico  degli  alunni  appartenenti  alle  comunita' Rom, Sinti e
Camminanti  e/o  agevolare  il  rapporto  tra  le  loro famiglie e le
istituzioni scolastiche.
    Proponenti:  soggetti,  in  forma  singola  o in partenariato, di
seguito indicati:
      enti  ed  associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di  cui  agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
      enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003.
    Sara'  considerato  elemento premiante, ai fini della valutazione
del progetto, l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners)
all'albo  degli  enti  e delle associazioni accreditate o qualificate
dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  per  la  formazione  del
personale della scuola.
    Attivita':
      a) interventi    di    accoglienza/assistenza    degli   alunni
appartenenti  alle comunita' Rom, Sinti e Camminanti anche attraverso
l'impiego   di   mediatori   culturali,   per  favorire  il  positivo
inserimento  ed orientamento nel percorso scolastico, contrastando in
tal  modo  l'abbandono  scolastico  e  prevenendo la dispersione; per
l'attuazione  di  tali  interventi  potranno  anche essere realizzate
indagini conoscitive da includere nei progetti;
      b) interventi  che  coinvolgono  i  genitori e le famiglie Rom,
Sinti  e  Camminanti nelle attivita' della scuola e nell'orientamento
scolastico degli alunni;
      c) interventi di sensibilizzazione finalizzati al contrasto dei
fenomeni  discriminatori  nonche'  al rispetto delle diversita' ed al
dialogo interculturale.
    Le  proposte  dovranno  essere realizzate in partenariato con una
singola  istituzione  scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il
soggetto  proponente  dovra'  produrre  una  lettera  di  adesione al
progetto,   a   firma   del   dirigente  scolastico  dell'istituzione
interessata,  corredata  del  parere favorevole dei competenti organi
collegiali.
    Le  predette  attivita' dovranno essere realizzate esclusivamente
in  almeno  una  delle  aree  metropolitane di Roma, Bologna, Napoli,
Firenze e Milano.
    Destinatari:  alunni  appartenenti  alle  comunita'  Rom, Sinti e
Camminanti  -  presenti  nelle  aree  metropolitane di Roma, Bologna,
Napoli, Firenze e Milano.
    Risorse    finanziarie:   Euro 1.000.000,00.   Il   finanziamento
richiesto  per  ogni  singolo progetto non potra' essere superiore ad
Euro 200.000,00.
1.2.5. Valorizzazione delle seconde generazioni (COD.03).
    Obiettivo:  promuovere  i percorsi di inclusione sociale, al fine
di  favorire  il  riconoscimento  delle  diverse  identita' culturali
(emergenti  e  di  origine),  di  cui  i giovani stranieri di seconda
generazione sono portatori.
    Proponenti:  soggetti,  in  forma  singola  o in partenariato, di
seguito indicati:
      enti locali e loro enti strumentali;
      enti  ed  associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di  cui  agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
      enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 2l5/2003.
    Sara' considerato elemento premiante, limitatamente alle proposte
riconducibili  alla  lettera b)  della successiva sezione "Attivita",
l'iscrizione  del  soggetto  proponente  (e/o  dei partners) all'albo
degli  enti  e  delle  associazioni  accreditate  o  qualificate  dal
Ministero  della  pubblica istruzione per la formazione del personale
della scuola.
    Attivita':
      a) interventi  di  sostegno  ai  giovani di seconda generazione
alla  produzione  culturale  nei  vari  settori: artistico, musicale,
narrativo, cinematografico, ecc.;
      b) affiancamento   nel  percorso  scolastico,  con  particolare
riguardo   ai   gradi  dell'istruzione  superiore,  anche  attraverso
l'ausilio   di  mediatori  culturali.  Le  proposte  dovranno  essere
realizzate  in  partenariato con una singola istituzione scolastica o
con  reti  di  scuole.  A  tal  fine,  il  soggetto proponente dovra'
produrre  una  lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente
scolastico   dell'istituzione   interessata,   corredata  del  parere
favorevole dei competenti organi collegiali.
      c) creazione di momenti di incontro e di dialogo interculturale
tra  giovani stranieri e italiani, anche attraverso il coinvolgimento
delle famiglie dei giovani.
    Destinatari:   giovani   stranieri,  di  seconda  generazione,  e
italiani e le loro famiglie.
    Risorse    finanziarie:   Euro 1.500.000,00.   Il   finanziamento
richiesto  per ogni singolo progetto non potra' eccedere l'importo di
Euro 200.000,00.
1.2.6. Tutela delle donne immigrate a rischio di marginalita' sociale
(COD.04).
    Obiettivo:  prevenire  e  contrastare i fenomeni di emarginazione
sociale,  di  sfruttamento  e/o  di discriminazione multipla ai danni
delle donne immigrate.
    Proponenti:  soggetti,  in  forma  singola  o in partenariato, di
seguito indicati:
      enti  ed  associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di  cui  agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
      enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003.
    Attivita':
      a) interventi  di  accoglienza  presso  strutture  destinate ad
ospitare  donne  (anche  con  figli  minori) in condizioni di disagio
familiare, lavorativo, economico e/o sociale;
      b) creazione  di  percorsi  di  promozione  economico e sociale
delle  donne  migranti  in condizioni di disagio, anche attraverso la
formazione,  l'orientamento  e  l'inserimento  lavorativo e di tutela
contro   tutte   le   forme   di   discriminazioni   di   genere   ed
etnico-razziale;
      c) programmi  che  favoriscano  l'accesso  ai  servizi pubblici
(socio-sanitari,  educativi, di sostegno all'occupazione, ecc.) anche
attraverso l'ausilio di mediatori culturali;
      d) campagne  di informazione sui diversi strumenti e meccanismi
di tutela delle donne, finalizzate a prevenire e contrastare pratiche
e   forme   di  costrizione  psicologica  e  fisica,  come  tutte  le
manifestazioni di violenza di genere, di molestie e ricatti in ambito
familiare e lavorativo.
    Destinatari:  donne immigrate presenti sul territorio dello Stato
italiano  che versano in condizioni di disagio familiare, lavorativo,
economico e/o sociale.
    Risorse    finanziarie:   Euro 2.500.000,00.   Il   finanziamento
richiesto  per ogni singolo progetto non potra' eccedere l'importo di
Euro 400.000,00.   Ove   le   proposte   progettuali  contemplino  la
realizzazione di interventi formativi, il costo medio ora/allieva non
potra'   superare   Euro 11,00  per  i  corsi  non  residenziali,  ed
Euro 17,00 per i corsi residenziali.
1.2.7. Diffusione della lingua e della cultura italiane (COD.05).
    Obiettivo: apprendimento della lingua e della cultura italiane da
parte  degli  adulti  stranieri,  con particolare riguardo alle donne
migranti, al fine di agevolarne l'inserimento nella societa' italiana
e la partecipazione sociale.
    Proponenti:  soggetti,  in  forma  singola  o in partenariato, di
seguito indicati:
      enti  ed  associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di  cui  agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
      enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003.
    Attivita':  iniziative  corsuali  finalizzate  a  sviluppare e ad
approfondire  le conoscenze e le competenze linguistiche e culturali,
rispetto  alla  societa' ed alle istituzioni italiane, anche mediante
l'insegnamento   dell'educazione   civica  di  base  e  dei  principi
costituzionali.
    I  corsi  dovranno essere strutturati secondo i criteri stabiliti
dal   quadro   comune   europeo   per   le   lingue  contenuto  nella
raccomandazione   R(98)6  adottata  dal  Comitato  dei  Ministri  del
Consiglio  d'Europa  il  17 marzo  1998,  in  modo  da rispettare gli
standard  qualitativi idonei ad impartire i livelli di conoscenza, di
seguito indicati:
      a) A1:  corso  elementare  di  I  livello, destinato a soggetti
privi di elementi conoscitivi della lingua italiana;
      b) A2: corso elementare di II livello, destinato a soggetti con
una competenza linguistica di livello iniziale;
      c) B1:  corso intermedio di I livello, destinato a soggetti con
competenza linguistica di livello intermedio.
    A    conclusione    dei   corsi   dovra'   essere   prevista   la
somministrazione,  ai  corsisti richiedenti, della prova di esame per
il  conseguimento  della  certificazione  di  conoscenza della lingua
italiana.
    Ciascun corso dovra' prevedere un numero complessivo di almeno 90
ore  di lezione per il livello A1, e di almeno 120 ore di lezione per
i  restanti  livelli, l'obbligo di frequenza allo stesso. Inoltre, le
iniziative   corsuali   dovranno  prevedere  una  partecipazione  dei
discenti tale da assicurare che la differenza numerica tra allievi di
sesso diverso non sia superiore al 20% del totale degli allievi.
    I  corsi  dovranno  essere  organizzati  in orari adeguati per le
varie categorie di utenze (madri casalinghe, disoccupate, lavoratrici
domestiche,  lavoratori  addetti  ai  servizi, ecc.), e rispondere ai
diversi    bisogni    formativi   (alfabetizzazione,   qualificazione
professionale, ecc.).
    Destinatari:  adulti/e  stranieri/e  regolarmente soggiornanti in
Italia.
    Risorse    finanziarie:   Euro 1.500.000,00.   Il   finanziamento
richiesto  per ogni singolo progetto non potra' superare l'importo di
Euro 50.000,00  con  un  costo  medio  ora/allievo  non  superiore  a
Euro 11,00.
                   2. Requisiti di ammissibilita'.
    I  soggetti  proponenti dovranno presentare, secondo le modalita'
indicate al successivo paragrafo 4, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
      a) domanda  di  ammissione al finanziamento, redatta secondo il
modello   A,   debitamente   compilata   e  sottoscritta  dal  legale
rappresentante,  accompagnata da copia fotostatica non autenticata di
un documento di identita' di quest'ultimo in corso di validita';
      b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
      c) dichiarazione  sostitutiva  di certificazione resa (ai sensi
dell'art.   46   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000),   dal   legale  rappresentante  in  ordine  all'iscrizione
dell'ente  alla  prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e
seguenti  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.  394,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ovvero  al
registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;
      d) autocertificazione  avente  per  oggetto  il  nominativo del
legale   rappresentante   e   l'idoneita'   dei   suoi   poteri  alla
sottoscrizione degli atti del presente avviso;
      e) dichiarazione     del     legale     rappresentante    circa
l'insussistenza,  nei  confronti propri e dei componenti degli organi
di   amministrazione   e   controllo,  delle  cause  di  divieto,  di
sospensione  o  di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio
1965,  n.  575,  corredata  da  un  elenco  contenente le generalita'
complete dei componenti dei succitati organi;
      f) dichiarazione  sostitutiva  di certificazione resa (ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
dal legale rappresentante che attesti:
        1. che   l'ente   non   si  trova  in  stato  di  fallimento,
liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande
di concordato ne' di amministrazione controllata;
        2. che  l'ente  e'  in  regola  con  gli obblighi relativi al
pagamento  dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori;
        3. che  l'ente  e'  in  regola  con  gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
      g) in  caso  di  partenariato,  la documentazione attestante la
volonta' di partecipare a1 partenariato (lettere di adesione, intese,
accordi, ecc.), in cui venga chiaramente indicato l'ente capofila;
      h) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio resa, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
attestante il fatturato globale (o comunque il corrispondente dato di
bilancio  nel  caso  di  ente  non  soggetto  a  fatturazione), negli
esercizi 2004, 2005, 2006, il quale non potra' essere inferiore, pena
l'esclusione, al triplo dell'importo massimo finanziabile per ciascun
progetto  afferente  all'area  di  intervento  prescelta  indicata al
precedente  paragrafo 1.  Nel  caso  di  partenariato,  il livello di
fatturato  potra'  essere raggiunto dalla somma di fatturato ottenuta
dall'insieme dei soggetti partecipanti al partenariato medesimo;
      i) dichiarazione  sostituiva  di  atto notorio, resa dal legale
rappresentante,  ai  sensi  dell'art.  47  del decreto del Presidente
della   Repubblica  n.  445/2000,  recante  l'elenco  dei  principali
interventi    realizzati   nel   triennio   2004-2006   nel   settore
dell'integrazione  sociale degli immigrati, da compilarsi utilizzando
il modello B;
      l) dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio, resa dal legale
rappresentante, dalla quale risulti che il progetto non forma oggetto
di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni;
      m) lettera  di  adesione  al  progetto,  a  firma del dirigente
scolastico   dell'istituzione   interessata,   corredata  del  parere
favorevole   dei   competenti  organi  collegiali,  comprensiva,  ove
richiesta,  dell'attestazione  da  parte del medesimo dirigente circa
l'eventuale  presenza negli istituti scolastici di docenti formati in
italiano lingua seconda, limitatamente alle proposte rientranti nelle
aree  di intervento: COD.02, COD.02R di cui al paragrafi 1.2.3, 1.2.4
e   nell'area   di   intervento   COD.03,   paragrafo 1.2.5,  sezione
"attivita", lettera b).
    Nel  caso  di partenariato, la documentazione sopra elencata deve
essere   prodotta,   pena   l'esclusione,   da   ogni  componente  il
partenariato,   ad   eccezione   della  documentazione  di  cui  alle
lettere a)  ed m)  che  deve  essere  presentata  solo  dal  soggetto
capofila.  Le  amministrazioni  pubbliche  non sono, comunque, tenute
alla     produzione     della     documentazione    di    cui    alle
lettere b), c), e), f), h), i).  Gli  altri soggetti legittimati alla
presentazione  delle  proposte  progettuali,  che non siano pubbliche
amministrazioni  e  non  risultino  iscritti ai registri indicati nel
precedente   paragrafo 1,   sono   esonerati   esclusivamente   dalla
presentazione della documentazione di cui alla lettera c).
    Ogni  soggetto,  sia  singolarmente  che  in partenariato, potra'
presentare  per  ciascuna  area  di  intervento  un solo progetto. Il
totale  complessivo  dei  progetti  presentabili  su tutte le aree di
intervento  da  parte  di  ciascun  ente,  sia  singolarmente  che in
partenariato,  non  potra'  essere  superiore  a  tre.  Nel  caso  di
violazione  di  tale  prescrizione, tutte le proposte progettuali non
saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.
    Inoltre, ai fini della valutazione dell'elemento premiante di cui
ai precedenti paragrafi 1.2.3, 1.2.4 ed 1.2.5, dovra' essere altresi'
prodotta  la  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, resa (ai
sensi  dell'art.  46  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000),   dal   legale  rappresentante  in  ordine  all'iscrizione
all'albo  degli  enti  e delle associazioni accreditati o qualificati
dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  per  la  formazione  del
personale  della scuola, limitatamente alle proposte rientranti nelle
aree   di   intervento  COD.02,  COD.02R,  paragrafi 1.2.3,  1.2.4  e
nell'area  di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5, sezione "attivita",
lettera b).
               3. Limiti di eligibilita' delle spese.
    Il   piano   finanziario   dovra'   essere   redatto  utilizzando
esclusivamente il modello D.
    Ai  fini  della  congruita' dei costi e dell'ammissibilita' delle
spese, si fa richiamo, in via analogica, alla circolare del Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche sociali n. 41/2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 30 dicembre 2003.
    Il  totale del finanziamento statale non puo' superare il 90% del
costo  complessivo  del  progetto,  nel  rispetto  del limite massimo
dell'importo   finanziabile  stabilito  per  ciascun  progetto  nelle
diverse   aree  di  intervento  di  cui  al  precedente  paragrafo 1.
L'ammontare   minimo  del  cofinanziamento,  da  parte  del  soggetto
proponente,  sara' pertanto pari al 10%, da intendersi esclusivamente
come  apporto monetario. Nell'ambito delle spese per le risorse umane
(personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi al
coordinamento  ed  alla  segreteria di progetto non potranno superare
globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.
    Non   saranno   riconosciute   eligibili   le   spese  rientranti
nell'ambito  delle attivita' di promozione del progetto che prevedono
la costruzione ex novo di siti web.
    Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili
alle  attivita'  di  progetto  non  possono eccedere il 10% del costo
complessivo  del  progetto  (ivi  comprese  le  spese  dovute  per la
prestazione   della   garanzia  fidejussoria  di  cui  al  successivo
paragrafo 11).
    Il   mancato   rispetto  di  tali  prescrizioni  sara'  causa  di
inammissibilita' del progetto.
             4. Modalita' di presentazione dei progetti.
    I  soggetti proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando
unicamente la modulistica citata nel presente avviso, disponibile sul
sito internet www.solidarietasociale.gov.it
    La  proposta  progettuale  dovra' pertanto essere corredata dalla
documentazione  indicata  al  precedente  paragrafo 2 e da n. quattro
modelli,  di  seguito  indicati,  disponibili  all'indirizzo internet
sopra citato:
      modello A (domanda di ammissione al finanziamento);
      modello  B  (elenco  dei  principali  interventi realizzati nel
triennio  2004  -2006  nel  settore  dell'integrazione  sociale degli
immigrati);
      modello C (scheda di progetto);
      modello D (piano finanziario).
    I  progetti  dovranno pervenire, pena l'esclusione, in una busta,
chiusa   e  sigillata  con  ceralacca,  controfirmata  sui  lembi  di
chiusura, recante all'esterno:
      intestazione   del   mittente   (nel   caso   di  partenariato,
comprensiva dell'elencazione di tutti i componenti);
      intestazione  dell'amministrazione procedente, come indicato al
successivo paragrafo 5;
      la  dicitura: "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati -
anno 2007";
      il  codice  identificativo, indicato al precedente paragrafo 1,
dell'area   di   intervento   per   la  quale  concorre  la  proposta
progettuale.
            5. Indirizzo al quale presentare i progetti.
    I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, a mano,
ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo
corriere  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  indicato  al
successivo paragrafo 6, al seguente indirizzo:
      Ministero della solidarieta' sociale
      Direzione generale dell'immigrazione
      Divisione I
      pal. A, V piano, stanza n. 506
      via Fornovo 8 - 00192 Roma
    La  data  di presentazione del progetto e' stabilita e comprovata
dal  timbro a data apposto dalla Divisione Iªdella Direzione generale
dell'immigrazione.  Nel  caso  di invio tramite raccomandata, ai fini
del  rispetto  del  termine  di cui al successivo paragrafo 6, non fa
fede  il  timbro  postale di spedizione, ma la data di ricevimento da
parte dell'amministrazione.
    I  progetti  presentati  a  mano ovvero a mezzo corriere dovranno
essere  consegnati  unicamente  presso  i  locali  di cui al presente
paragrafo.  Non  saranno  accettati i progetti consegnati all'ufficio
passi o all'ufficio postale del Ministero.
              6. Termine di presentazione dei progetti.
    I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 13
del  quarantacinquesimo  giorno,  naturale  e consecutivo, successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Il  suindicato  termine,  qualora  coincidente  con un giorno non
lavorativo  (sabato,  domenica  e  festivo),  si intende differito al
primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
                       7. Durata dei progetti.
    I  progetti  non  potranno  avere una durata superiore a 18 mesi,
decorrenti  dalla  data di comunicazione dell'avvenuta registrazione,
da   parte  dei  competenti  organi  di  controllo,  del  decreto  di
approvazione  della convenzione di finanziamento di cui al successivo
paragrafo 9.
                    8. Cause di inammissibilita'.
    Saranno  considerate  inammissibili  ed escluse, come tali, dalla
valutazione le proposte progettuali:
      a) redatte  su supporti cartacei diversi dai modelli citati nel
presente avviso;
      b) prive   della   firma   del   legale   rappresentante,   ove
esplicitamente richiesta;
      c) presentate,  in  forma  singola  od  associata,  da soggetti
diversi  da  quelli legittimati, cosi' come individuati al precedente
paragrafo 1;
      d) pervenuti  all'amministrazione destinataria oltre il termine
di cui al precedente paragrafo 6;
      e) pervenute  senza  plico ovvero in plico non rispondente alle
indicazioni di cui al precedente paragrafo 4;
      f) prive  di  uno  o  piu'  documenti  elencati  al  precedente
paragrafo 2;
      g) che   prevedano  una  durata  superiore  al  limite  massimo
indicato al precedente paragrafo 7;
      h) localizzate   in   aree   territoriali   diverse  da  quelle
individuate ai paragrafi 1.2.2. e 1.2.4;
      i) prive  di  uno  o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al
paragrafo 2;
      j) che  prevedano  un finanziamento statale superiore ai limiti
massimi  finanziabili  previsti  per  ciascuna  area  di  intervento,
individuati al precedente paragrafo 1;
      k) che richiedano un finanziamento statale superiore al 90% del
costo complessivo del progetto;
      l) che  prevedano  spese generali di ammontare superiore al 10%
del costo complessivo del progetto;
      m) che  prevedano spese per il coordinamento e la segreteria di
progetto  di  ammontare  superiore  al  10% del costo complessivo del
progetto;
      n) il  cui  cofinanziamento  da  parte  del  proponente  non e'
costituito in via esclusiva dall'apporto monetario;
      o) che  risultino  presentate,  dal medesimo soggetto, che, sia
singolarmente  che  in  partenariato, partecipi a piu' di un progetto
ricadente  nella  medesima  area  di  intervento,  o, comunque, ad un
numero complessivo di progetti superiore a tre.
    L'esclusione  per taluna delle cause di cui al presente paragrafo
sara' comunicata al soggetto proponente.
                    9. Valutazione dei progetti.
    La  valutazione  dei  progetti  sara'  effettuata  da  una o piu'
commissioni    nominate    con   decreto   del   direttore   generale
dell'immigrazione.
    La  commissione  procedera' inizialmente all'esame delle proposte
progettuali   pervenute   sotto   il  profilo  dell'ammissibilita'  e
successivamente  procedera'  alla valutazione dei progetti dichiarati
ammissibili al finanziamento.
    I  progetti ammessi saranno valutati sulla base di una griglia di
criteri,   che   fanno  riferimento  ai  requisiti  soggettivi,  alle
caratteristiche  del  progetto  ed  agli  elementi  finanziari  dello
stesso.

               ---->  Vedere tabella a pag. 28   <----

          *NOTE:
              (1)  Per le proposte progettuali presentate nell'ambito
          delle  aree di intervento COD.02, COD.02R, paragrafi 1.2.3,
          1.2.4  e  dell'area  di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5,
          sezione  "attivita",  lettera b) i1 suddetto criterio sara'
          rappresentato  anche  dall'iscrizione all'albo degli enti e
          delle  associazioni accreditate o qualificate dal Ministero
          della  pubblica  istruzione  a svolgere attivita' formativa
          nelle scuole.
              (2)  Per le proposte progettuali presentate nell'ambito
          dell'area  di intervento COD.02 paragrafo 1.2.3 il suddetto
          criterio  sara'  rappresentato  anche dalla presenza, nelle
          istituzioni  scolastiche  coinvolte,  di docenti formati in
          italiano lingua seconda.
    Ai fini della valutazione dell'idoneita', ciascun progetto dovra'
conseguire un punteggio complessivo minimo di 60 punti.
    A   conclusione   dell'istruttoria   la   commissione  incaricata
definisce, per ciascuna area di intervento, la graduatoria finale dei
progetti,  che  verra'  approvata  con decreto del direttore generale
dell'immigrazione.
    La   graduatoria  conterra'  l'elenco  dei  progetti,  in  ordine
decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione,
finanziabili fino ad esaurimento delle risorse destinate alle singole
aree di intervento.
    Nel  caso  in  cui  due  o  piu'  progetti conseguano il medesimo
punteggio  ed  occupino  nella  graduatoria una posizione tale da non
permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari
punteggio,  l'ordine di posizione nella graduatoria sara' determinato
tramite sorteggio.
    I  progetti ricompresi in graduatoria, in quanto ritenuti idonei,
ma  non  ammessi  al  finanziamento,  per  esaurimento  delle risorse
finanziarie  originariamente  destinate,  potranno essere finanziati,
nel  caso di mancata integrale utilizzazione delle somme riservate ad
una  o  piu'  aree  di  intervento,  a seguito di riallocazione delle
risorse  finanziarie  (secondo  le modalita' indicate nella direttiva
del 3 agosto 2007), ed entro i limiti delle stesse.
    Dell'approvazione  della  graduatoria verra' data comunicazione a
tutti i soggetti proponenti.
    Il  provvedimento  sara'  inoltre  pubblicato  sul  sito internet
www.solidarietasociale.gov.it
    Con  i  soggetti  proponenti  i progetti ammessi al finanziamento
sara' stipulata apposita convenzione nella quale saranno disciplinate
le modalita' di realizzazione del progetto e i diritti e gli obblighi
derivanti  dal  rapporto  tra  il Ministero e l'ente beneficiario del
finanziamento.
    Poiche' gli impegni di spesa dovranno essere assunti, da parte di
questa  amministrazione,  entro  e  non oltre il 31 dicembre 2007, la
convenzione  dovra' essere sottoscritta entro il termine inderogabile
che   sara'   indicato  nella  comunicazione  di  approvazione  della
graduatoria.  Il  mancato  rispetto  di  tale  termine comportera' la
decadenza  dal diritto al finanziamento, con possibilita' di subentro
nel  diritto  medesimo  in  capo  al  soggetto proponente il progetto
idoneo,  collocato  nella  posizione  immediatamente successiva nella
graduatoria.
           10. Modalita' di erogazione del finanziamento.
    Il finanziamento statale sara' erogato in due tranches:
      una  quota  del  70%  del  finanziamento  medesimo, ad avvenuta
ricezione  della  dichiarazione  di avvio delle attivita' progettuali
nonche' della garanzia fidejussoria da prestarsi secondo le modalita'
indicate al successivo paragrafo 11;
      il  saldo,  fino  ad  un  massimo del 30% del finanziamento, ad
avvenuta  ricezione  della  relazione  finale e della rendicontazione
delle spese sostenute.
    I   pagamenti   saranno  disposti  secondo  la  tempistica  sotto
indicata:
      entro    quarantacinque    giorni    dalla    ricezione   della
documentazione richiesta per l'erogazione della prima tranche;
      entro   novanta   giorni  dall'esito  positivo  della  verifica
disposta sulla relazione e la rendicontazione finale.
11. Procedure di avvio, attuazione e di rendicontazione dei progetti.
    I  progetti  dovranno  essere  avviati, inderogabilmente, pena la
revoca  del  finanziamento, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione  di  avvenuta registrazione del decreto di approvazione
della   convenzione   presso  i  competenti  organi  di  controllo  e
concludersi  nei  tempi  stabiliti.  Eventuali  proroghe  del termine
finale  potranno  essere concesse, sino ad un massimo di sei mesi, in
presenza   di  cause  imprevedibili  e  non  imputabili  al  soggetto
attuatore,  che  impediscano  la realizzazione del progetto nei tempi
programmati.
    Ai  fini  dell'erogazione  della  prima tranche di contributo, il
soggetto proponente dovra' produrre la seguente documentazione:
      a) dichiarazione   della   data   di   avvio   delle  attivita'
progettuali, sottoscritta dal legale rappresentante;
      b) documento  attestante  l'avvenuta prestazione della garanzia
contro  i  rischi  di  mancata realizzazione del progetto, di importo
pari al 70% del finanziamento statale concesso, mediante fidejussione
bancaria  o  polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di
un  istituto bancario ovvero da parte di un intermediario finanziario
non  bancario iscritto negli elenchi previsti dal decreto legislativo
n. 385/1993.
    La  fidejussione dovra' valere fino al dodicesimo mese successivo
alla  data di conclusione dei progetto, e, comunque, fino al rilascio
di  apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.
La  fidejussione  dovra'  inoltre contenere la clausola della formale
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale.
    Per  i  progetti  di  durata  superiore a dodici mesi, i soggetti
attuatori  dovranno  presentare,  entro  trenta giorni dalla scadenza
della  prima  annualita',  una  relazione  intermedia  sullo stato di
attuazione   del   progetto,   corredata   da  un  prospetto  recante
l'indicazione  delle  spese  sostenute  nel  periodo di riferimento e
redatto coerentemente con l'impostazione del piano finanziario.
    I  soggetti  titolari dei progetti possono proporre adeguamenti o
modificazioni  motivati  rispetto  al  progetto  iniziale, che non ne
alterino l'impostazione e le finalita', da sottoporre alla preventiva
approvazione  da  parte  dell'amministrazione.  Eventuali  variazioni
compensative  tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano
finanziario  dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione
della  rendicontazione  e  della  relazione finali di cui al presente
paragrafo, precisandone le motivazioni.
    Le   variazioni   compensative  che  comportano  uno  scostamento
eccedente  il  20%  della  singola macrovoce di spesa dovranno essere
previamente  autorizzate  dal  Ministero,  su  richiesta motivata del
soggetto proponente.
    Entro  quarantacinque  giorni  dalla  conclusione delle attivita'
progettuali, il soggetto attuatore dovra' presentare la sottoindicata
documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:
      relazione  finale,  redatta  secondo  la  modulistica che sara'
fornita dall'amministrazione procedente;
      rendicontazione  finale, redatta coerentemente all'impostazione
del piano finanziario;
      elenco  dei  giustificativi delle spese sostenute, distinto per
macrovoci di spesa.
    I  giustificativi  delle  spese  sostenute  in  esecuzione  delle
attivita'  progettuali  dovranno essere conservati e resi disponibili
all'amministrazione fmo a due anni dalla conclusione del progetto.
                 12. Utilizzo del logo ministeriale.
    Dall'assegnazione  del  finanziamento  statale discende l'obbligo
per  il  soggetto  attuatore  di  utilizzare  il  logo  ufficiale del
Ministero  della  solidarieta'  sociale,  con  la  dicitura "Progetto
finanziato  dal  Ministero  della  solidarieta' sociale", sulle opere
realizzate,   sulla   documentazione  informativa,  compresi  i  siti
internet,   i  seminari  ed  i  convegni  connessi  all'attivita'  di
promozione del progetto.
    Il  predetto  logo  sara' fornito dall'amministrazione procedente
all'avvio delle attivita'.
    Il   materiale   informativo   suddetto  dovra'  essere  messo  a
disposizione  dell'amministrazione, anche su supporto informatico, ai
fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.
                13. Principio di non discriminazione.
    I  principi  di  parita'  di  genere e di non discriminazione, in
considerazione  della  loro  valenza  trasversale, dovranno informare
tutti gli interventi finanziati con il Fondo per l'inclusione sociale
degli  immigrati,  attraverso  l'impiego di modalita' atte a superare
gli  ostacoli che impediscono di fatto il pieno esercizio dei diritti
riconosciuti   agli  immigrati  ed  alle  immigrate  dall'ordinamento
giuridico italiano.
                       14. Altre informazioni.
    I   soggetti  interessati  potranno  inviare  quesiti  per  posta
elettronica  all'indirizzo:  dgimmigrazione@solidarietasociale.gov.it
non  oltre  ventuno  giorni  prima  del  termine  di  scadenza per la
presentazione  dei  progetti,  indicando  nella  rubrica "Oggetto" il
codice  identificativo  dell'area di intervento di cui al paragrafo 1
per la quale si intende concorrere.
    Le  risposte  ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate
sul   sito   internet  www.solidarietasociale.gov.it.  Parimenti  sul
medesimo  sito  internet  saranno  pubblicate  tutte  le informazioni
relative al procedimento di cui al presente avviso.
                 15. Responsabile del procedimento.
    Il responsabile del procedimento e' il dott. Alessandro Lombardi,
dirigente    della    divisione    I    della    Direzione   generale
dell'immigrazione.