IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. ANALISI RICOGNITIVA DELLE NORME SUL TEMA NEL D.LGS. 81/2008 E NEL D.LGS. 106/2009.
(Dott.ssa Silvana Toriello)
PREMESSA
Nella prassi attuativa del D.Lgs. 626/1994 la gestione del sistema di prevenzione aziendale è sostanzialmente delegata al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Ciò in quanto la prevenzione viene considerata come “un corpo estraneo, una funzione parallela esterna al nocciolo della organizzazione e della gestione aziendale”. In realtà il ruolo del SPP e del suo responsabile è un ruolo meramente consultivo e mai di attuazione delle norme in materia di prevenzione che è un compito affidato invece al datore di lavoro. E’ stato assai frequente, in passato, che al Responsabile del SPP siano state attribuite deleghe operative o di coordinamento dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione con conseguente attribuzione di responsabilità. In realtà il legislatore con la istituzione di questo servizio vuole soltanto creare un supporto tecnico ed operativo alla triade costituita da datore di lavoro, dirigente e preposto che è interessata, questa sì alla attuazione delle norme in materia di prevenzione.
DEFINIZIONI
Partendo dalle definizioni che dei soggetti di che trattasi dà la legge richiamiamo l’art. 2 lett. l del D. Lgs. 81/2008 che definisce:
il Servizio di Prevenzione e Protezione come “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori”,
il «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» quale “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
“l’ addetto al servizio di prevenzione e protezione» quale persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l).
Il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’articolo 31, tenendo conto di quanto originariamente disposto dall’articolo 8 del 626/1994 prevede che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere le capacità e i requisiti professionali che poi l'articolo 32 dettaglia, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui, in dettaglio, all'articolo 32.
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
In assenza di detto personale, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
Nei casi in questione il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento delle funzioni da parte di questi soggetti, pertanto è previsto come necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio citato, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo citato.
I corsi di formazione in questione, sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 , e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione purchè esibiscano un’attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa per almeno un anno nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare appositi corsi di aggiornamento.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
L’accordo della Conferenza Stato Regioni di attuazione del D. lgs. 195/2003, cui si rinvia, definisce i percorsi formativi per addetti e per SPP prevedendo tre diverse tipologie di moduli (A,B e C).
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro e non deve subire pregiudizio a causa della propria attività nei confronti del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consultare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in merito alla fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale. Inoltre lo stesso datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
In definitiva la norma che innova rispetto al corrispondente articolo co. 2 art. 9 del 626/1994 sostituendo alla prescrizione la più generica previsione del provvedimento in merito ai rapporti con gli organi di vigilanza, vuole che i vari settori dell’azienda (e quindi produzione acquisti, manutenzione e produzione) diano al SPP tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei rischi e che si creino pertanto dei veri e propri flussi informativi. Come si vede i compiti rimessi al SPP sono appunto tali : compiti. Non divengono mai degli obblighi di fare quasi a sottolineare che chi ha compiti attivi in materia di prevenzione è solo il datore di lavoro. Il ruolo del SPP è fondamentalmente consultivo.
La figura del responsabile SPP
L’articolo 2 inizialmente citato evidenzia il nesso che esiste tra questa figura ed il datore di lavoro al quale la norma dice “risponde” Ciò fa venire in evidenza anche l’eventuale possibile responsabilità del datore di lavoro che potrebbe incorrere nella culpa in eligendo. I requisiti che il RSPP deve possedere sotto il profilo professionale sono attinenti al campo della igiene industriale ed hanno caratteristiche tecniche, organizzative e gestionali.
Dal punto di vista della collocazione all'interno dell'organigramma aziendale, il RSPP (così come, peraltro l’SPP), è organo di staff, vale a dire un organo che svolge essenzialmente attività di consulenza e di collaborazione con il datore di lavoro, fornendo a quest' ultimo le nozioni di tipo tecnico-scientifico necessarie per la gestione di un ambito eminentemente specializzato e illustrando le possibili soluzioni adottabili al fine di evitare o di ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Non si tratta, però, di una consulenza generica e avulsa dalla realtà aziendale. La giurisprudenza ha da tempo chiarito, infatti, che il RSPP deve, nella specifica realtà aziendale, « informarsi, vigilare, conoscere e intervenire »; pertanto, « il suo compito non si risolve nella mera consulenza verso il datore di lavoro, ma comprende l'obbligo concreto di segnalare il pericolo e le misure necessarie per affrontarlo, pur restando gli obblighi decisionali, di scelta e di spesa nella esclusiva competenza del datore di lavoro ».
Il Servizio di prevenzione e protezione è, dunque, sempre più un organismo collegiale, composto da persone dotate di qualificazioni non necessariamente omogenee ma tutte utili e coordinato dal suo responsabile.
Sotto questo profilo, le novità introdotte proseguono il cammino avviato in precedenza dal D.Lgs. n. 195/2003 a seguito dell'intervento della sentenza della Corte di Giustizia 15 novembre 2001, che aveva dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, degli obblighi derivanti dalla direttiva 89/391/CEE, « non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori ».( Sergio Rovetta – Manuale per l’applicazione del D. Lgs. 81/208 – EPC Libri).
Il datore di lavoro è onerato nei confronti del RSPP del dovere di fornirgli tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
Servizio diretto, interno od esterno
La costituzione del SPP è uno dei primi atti che il datore di lavoro deve compiere.
La legge, con l’unica eccezione dell’art. 31 comma 6, lascia al datore di lavoro la scelta tra istituzione di un servizio interno o ricorso ad un servizio esterno. Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ha confermato quanto già era stato stabilito dal D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i in merito alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione. Le disposizioni relative a tale servizio, infatti, erano già contenute negli articoli 8 e 8 bis del D. Lgs. n. 626/1994, cos ì come introdotto dal D. Lgs.23/6/2003 n. 195,ora riportate nell’art. 31 citato. Secondo le disposizioni contenute in quest’ultimo articolo il servizio di prevenzione e protezione deve essere istituito presso qualsiasi azienda che occupa lavoratori dipendenti o ad essi equiparati e lo stesso può essere diretto, interno o esterno.
La possibilità del servizio diretto è legittimata nelle ipotesi previste dall'allegato 2, che coincidono in tutto con quelle già previste all'Allegato 1 del decreto n. 626/1994:1. aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti;2. aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti;3. aziende della pesca: fino a 20 addetti;4. altre aziende: fino a 200 addetti. In queste ipotesi il datore di lavoro (articolo 34 D.Lgs. 81/2008 ex art. 10 del 626/1994) può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il D. Lgs. 106/2009 aggiunge che nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni seguenti. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti descritti deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. Il datore di lavoro che svolge i compiti di che trattasi è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo citato. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Il servizio di prevenzione e protezione interno, invece, intendendosi come tale un servizio costituito da personale tutto alle dipendenze del datore di lavoro, compreso il responsabile del servizio medesimo, è obbligatorio nei casi indicati nel comma 6 dell ‘art 31 del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il servizio interno garantisce una maggiore conoscenza delle situazioni di pericolo e dell’attività produttiva. E’ continuamente presente in azienda, può rapidamente affrontare i problemi quotidiani a supporto delle scelte di gestione dei dirigenti dello stabilimento o unità produttive. E’ presente per lo più nelle aziende di dimensioni medio- grandi.
Sia in caso di servizio diretto che di obbligo di istituire un SPP interno non è esclusa la possibilità di avvalersi di consulenti esterni per particolari problemi da risolvere in azienda.
Pertanto fatta eccezione per le aziende in cui il datore di lavoro ricorre alla facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e per quelle per le quali tale servizio deve essere obbligatoriamente interno,in tutti gli altri casi il servizio di prevenzione e protezione può essere in pratica o tutto interno o tutto esterno oppure misto nel senso che ad esso, con riferimento sia al RSPP che all’ASPP, può appartenere personale sia dipendente dell’azienda che esterno alla stessa.
Alle persone o servizi esterni il datore di lavoro, ai sensi del comma 4 dell’art. 31, è tenuto comunque a ricorrere allorquando all’ interno della sua azienda o unità produttiva non ha dipendenti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall’art. 32.
E’,quindi, preliminare l’analisi delle risorse interne e la loro valorizzazione. Inoltre come abbiamo visto, l’RSPP deve essere interno in tutti i casi in cui il SPP è obbligatoriamente interno.Il servizio esterno è presente per lo più nelle aziende di piccole e medie dimensioni ed è costituito ovviamente da consulenti esterni.
SPP per gruppi di imprese
L’obbligo della istituzione del SPP è posto in capo all’azienda e non in capo alla singola unità produttiva. Per cui nelle aziende di grandi dimensioni nasce il problema se prevedere un unico servizio o più servizi per ogni unità produttiva.
L’art. 31 comma 8 prevede possibilità di ricorrere a servizi di prevenzione e protezione comuni “ nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione . I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. Secondo quest ‘ultima disposizione, quindi, nel caso di aziende che hanno più unità produttive territorialmente distribuite, intendendosi per unità produttiva ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, è ammissibile sia la soluzione di un servizio di prevenzione e protezione unico che quella di più servizi di prevenzione e protezione uno per ogni unità produttiva. La stessa soluzione si può adottare, altresì, nel caso di gruppi di imprese le quali possono servirsi di un unico servizio di prevenzione e protezione che può essere benissimo interno ad una impresa del gruppo ed esterno per le altre imprese facenti parte del gruppo. “La soluzione del servizio unico per più imprese in fondo è forse quella più consigliata, specie se queste operano nella stessa area geografica, in quanto è possibile organizzare una struttura ben attrezzata e qualificata in grado di garantire interventi anche specializzati nell’ambito delle singole imprese del gruppo. L ‘unica accortezza da avere, però, in questo tipo di soluzione è quella che il servizio sia fornito di uomini e mezzi sufficienti ed adeguati al numero delle aziende da seguire e che possa dedicare alle stesse tutto il tempo da esse richiesto e ciò nel rispetto della disposizione di cui al comma 2 dell ‘art. 31 in base al quale gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, _ devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati _ ed inoltre _ non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. Rilevasi che per tal via, da una parte, è stata superata la difficoltà interpretativa che ogni volta si poneva allorché bisognava stabilire la sussistenza dell’autonomia finanziaria e tecnico produttiva dell’unità produttiva, dall’altra però è stato aperto un problema che va definito sul piano interpretativo non avendo neppure la novella dell’agosto 2009 definito come deve essere individuato il gruppo di imprese. E’ evidente, infine, che perché possa essere istituito un unico SPP presupposto fondamentale è la sussistenza di attività rischiose che hanno natura identica.
Struttura e dimensioni dell’SPP
Soccorre sul punto l’articolo 31 comma 2 laddove prevede che gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Difficile comunque dare indicazioni precise, è chiaro che si tratta di un problema empirico connesso alle dimensioni aziendali, alle innovazioni apportate ai cicli produttivi, al numero dei lavoratori da formare ed informare etc.
In molti casi considerata anche la specificità del sistema produttivo italiano fatto per lo più di piccole e piccolissime aziende, è quasi certo che le competenze specialistiche sono assenti e quindi sarà necessario far ricorso a consulenze esterne ove non sia sufficiente prevedere appositi corsi di formazione per gli addetti.
SPP nella Pubblica Amministrazione
Possono in merito ancora essere richiamate le linee guida_Stato Regioni Regione referente Veneto risalenti al 1998: “Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, si ritiene che l’identificazione dell’unità produttiva o struttura ad autonomia gestionale, cioè del nucleo organizzativo elementare del SPP, debba rispondere ad un principio di omogeneità dei rischi, anche se diffusi in più sedi.
Alcuni aspetti da prendere in considerazione per pervenire all’identificazione di rischi omogenei sono i seguenti:
• struttura logistica e territoriale
• tipologia delle attività lavorative
• rischi ambientali convenzionali o specifici
• struttura organizzativa e dimensioni dell’azienda.
Con questa visione si potrà quindi procedere ad organizzare il SPP secondo queste ipotesi:
1. SPP unico, organizzato con personale interno all’Ente, diffuso, attraverso una rete di propri rappresentanti, nelle varie unità produttive/strutture ad autonomia gestionale. L’individuazione delle realtà da rappresentare avverrà o per unità produttive omogenee o, in caso di omogeneità del rischio, per sede di lavoro.
2. Vari SPP, costituiti da personale interno, differenziati secondo unità produttive omogenee/strutture ad autonomia gestionale.
3. Una delle ipotesi sopra elencate, ma con personale esterno all’Ente.
In tutti i casi dovranno essere assicurati al SPP flussi informativi, in entrata ed in uscita, nei confronti dell’Ufficio tecnico, del Servizio di manutenzione e dell’Ufficio acquisti.
Gli uffici indicati sono infatti nodi fondamentali del processo prevenzionale ed il coinvolgimento degli stessi appare strategico al fine del raggiungimento dell’obiettivo di prevenzione.
Il SPP, così organizzato, è strumento di consulenza tecnica del datore di lavoro competente in materia di sicurezza (dirigente/funzionario) cui fa capo la responsabilità organizzativa e decisionale di spesa per i doveri di tutela della salute dei propri dipendenti.
Compiti del SPP sono:
• l’individuazione dei fattori di rischio e la loro valutazione;
• l’individuazione delle misure e delle procedure di sicurezza;
• la collaborazione alle azioni di informazione e di formazione;
• la consultazione del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori;
• i programmi di formazione.
Il ricorso a strutture esterne all’azienda sarà possibile nei casi di pubbliche amministrazioni con organizzazioni semplici e se le capacità dei dipendenti sono insufficienti.
In ogni caso, poichè alla complessità dell’organizzazione della pubblica amministrazione può non corrispondere una pari complessità dei rischi, si ritiene che quest’ultimo elemento debba essere il fattore guida nell’organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione.
Pare infine opportuno ricordare che in alcuni casi possono esservi incroci di competenze di diverse Pubbliche Amministrazioni (si pensi, ad esempio, alle strutture edilizie di alcuni Istituti Scolastici che sono di proprietà dell’Ente locale, e con Provveditorato e Preside che hanno proprie competenze di coordinamento e di organizzazione/direzione anche in materia di sicurezza)”.