La Corte dei conti, sez. centrale d’appello di Roma, con ordinanza del 28 Marzo 2007 n. 652 (in G.U., 1a s. s., n. 38 del 3.10.2007), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, del R.D.L. n. 295 del 1939, come sostituito dall’art. 2, comma 4, della legge n. 428 del 1985, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, con specifico riferimento ai ratei pensionistici dovuti dallo Stato, assoggetta a prescrizione quinquennale non solo i ratei di pensione liquidi ed esigibili ma anche i ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento.

Ad avviso del giudice remittente si verificherebbe un deteriore trattamento dei ratei di pensione dovuti dallo Stato rispetto ai ratei di pensione dovuti dall’Inps e dall’Inpdap, con incidenza sulla garanzia previdenziale, anche alla luce dei principi sanciti dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1989, 204/1992 e 232/1992. In particolare, il Giudice a quo richiama i principi della sentenza n. 283 del 25 maggio 1989ella Corte costituzionale, che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988), il quale ha interpretato l’art. 129, comma 1, R.D.L. n. 1827 del 1935, conv. in L. n. 1155 del 1936, nel senso che “la prescrizione prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento”. Nel dichiarare fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale, la Corte ha ritenuto illegittima l’introduzione di una legge d’interpretazione (la l. n. 67/1988) in ordine ad una norma (art. 129 cit.) oggetto d’incontroversa applicazione “circoscritta alle somme già in riscossione” da oltre cinquant’anni, norma secondo la quale la prescrizione breve “viene a dispiegare i suoi effetti su tutte le fasi, comunque, del procedimento inteso alla liquidazione.”

L’irrazionalità della legge d’interpretazione n. 67 del 1988, secondo la Corte costituzionale, risiede nel fatto che “identicamente disciplinandole, si rendono omogenee posizioni soggettive difformi e cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della riliquidazione), con la ben diversa fattispecie della riscossione. Quest’ultima soddisfa, infatti, per validi criteri d’ordine contabile nei pagamenti, all’esigenza di limitare nel tempo l’esperimento dei relativi adempimenti”.

I principi enunciati dalla Corte in ordine all’art. 129, comma 1, del R.D.L. n. 1827 del 1935, pur riguardando il regime dell’assicurazione generale obbligatoria (INPS), dovrebbero,secondo il giudice rimettente, essere applicati anche ai ratei pensionistici dovuti dallo Stato.


(Avvocato Daniela Carbone – Staff Consulenza legale)