di Mario Pavone
(Presidente ANIMI)
La Corte di Cassazione è
intervenuta nuovamente sulla rilevante questione del rinnovo del permesso di soggiorno in favore degli
immigrati.
La Corte, con la
sentenza n.2417 del 3/2/2006 della Prima sezione civile (1),ha affermato che il
permesso di soggiorno puo’ essere concesso ad un cittadino extracomunitario
anche se questi, al momento della richiesta, non ha dimostrato l'esistenza di
redditi da lavoro.
Secondo la Suprema Corte
ai fini del rilascio(o del rinnovo) è sufficiente che il cittadino straniero al
momento del rilascio abbia iniziato un'attivita' remunerativa.
La Corte ha chiarito,in
sentenza, che ''la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene
presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in
cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi''.
Un cittadino algerino
era stato espulso dal Prefetto di Pescara che, nel novembre 2002, osservava
come all'immigrato fosse scaduto il permesso di soggiorno.
La situazione si
modificava a favore dell'algerino dopo l'intervento del Tribunale di Pescara
che, nell'aprile del 2003, osservava come lo stesso avesse diritto al permesso
di soggiorno visto che ''da quattro mesi lavorava come operaio presso una
ditta'' e che era del tutto irrilevante il fatto che ''non avesse dimostrato il
possesso di redditi per l'anno 2001''.
Contro il provvedimento
si era opposto il Prefetto di Pescara, sostenendo che l'extracomunitario,
entrato irregolarmente in Italia, aveva iniziato a lavorare solo da pochi mesi
mentre non aveva dimostrato ''per tutto il 2001 e per buona parte del 2002
alcun reddito da lavoro''.
Secondo
la sentenza in commento,per il rilascio del permesso di soggiorno e’
sufficiente che l'immigrato abbia iniziato una attivita’ remunerativa, in
quanto la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi
di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autorita’
amministrativa e’ chiamata a pronunciarsi.
Già in precedenza la
Suprema Corte, a Sezioni Unite,aveva stabilito che la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente
l’espulsione "automatica" dello straniero.(2)precisando che
l'espulsione potrà essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la
mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per il
soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre la sua tardiva
presentazione potrà costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una
valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato.
Secondo l’interpretazione della Corte,l’espulsione automatica in caso
di mancato rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la duplice condizione
della scadenza del permesso da oltre sessanta giorni e della mancata proposizione
della domanda di rinnovo e che, conseguentemente, l’infrazione all’obbligo del
tempestivo rinnovo ricadrebbe nella sfera di operatività del precedente art. 5
della legge n. 40 del 1998 (attualmente art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 286 del
1998) che prevede l’espulsione dello straniero solo a seguito del rifiuto della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, e giustifica tale
interpretazione con la considerazione che, proprio agli effetti di un più
efficiente controllo e di una maggiore trasparenza dei flussi migratori, il
superamento del mero automatismo dell’espulsione a fronte del ritardo nella
presentazione della domanda di rinnovo del permesso consentirebbe di evitare
l’ingresso in clandestinità di quei soggetti che, avendo fatto scadere il termine
per il rinnovo, si vedrebbero costretti a tale scelta per non poter più
domandare il rinnovo del permesso di soggiorno senza incorrere nell’espulsione
automatica dal territorio nazionale.
La Corte
di Cassazione ha in sostanza confermato
con la sentenza n. 7892 la non perentorietà dei termini per la
presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ribadendo
quanto già concluso dal Consiglio di Stato con la decisione 870/99.
Secondo quest’ultima
decisione, in base all'art. 142 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931
n. 773,la finalità del permesso di soggiorno ‑ al pari degli oneri
imposti dalla legge agli stranieri di comunicare alla questura il trasferimento
della loro dimora ‑ è quello di consentire all'Autorità di pubblica
sicurezza di verificare immediatamente i requisiti del titolo dello straniero
extracomunitario a soggiornare in Italia e, nel prosieguo, di localizzarlo ai
fini del riscontro della sua permanenza. (4)
La
mancata richiesta del permesso di soggiorno ovvero il mancato rinnovo del
permesso già concesso, non legittimano sempre ad in ogni caso di per sè
l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, dovendo l'Autorità
di pubblica sicurezza valutare, specie in presenza di particolari situazioni,
le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento dello
straniero(5)
Va,infatti,
considerato che la mancata osservanza della prescrizione che richiede la
presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno un mese prima
della sua scadenza è del tutto priva di riflessi sulla validità del permesso,
che permane con pienezza di effetti sino alla sua naturale scadenza; che,
inoltre, non è previsto alcun collegamento tra questo primo termine e quello
dei successivi sessanta giorni cosicché non può essere disposta l’espulsione
neanche nei confronti di uno straniero con permesso di soggiorno scaduto se non
siano decorsi almeno sessanta giorni dalla scadenza, dal momento che
nell’ambito del termine di tolleranza previsto dalla legge non si fa distinzione
tra lo straniero che abbia presentato tempestivamente la domanda di rinnovo e
quello che invece non ne abbia chiesto il rinnovo un mese prima della scadenza.
Infine,
l’art. 5 del D.Lgs. n. 268 del 1998 stabilisce che il rinnovo del permesso di
soggiorno viene rifiutato solo quando manchino o vengano a mancare i requisiti
richiesti per l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato,
e,cioè,quando il permesso sia stato erroneamente rilasciato in assenza delle
condizioni di legge o quando esse siano venute meno successivamente, eccezion
fatta per la perdita del posto di lavoro per l’esercizio del quale il permesso
era stato rilasciato: ne consegue che tali previsioni -da ritenersi di stretta
interpretazione per la loro incidenza negativa sul diritto di soggiorno -non
consentono che il rinnovo del permesso possa essere rifiutato per la sempilice
tardiva proposizione della domanda in mancanza di una espressa sanzione di
irricevibilità della domanda presentata fuori del termine, sicché il ritardo
non rileva quando, pur dopo il decorso del termine di tolleranza, non siano
venute meno le condizioni di legge per il soggiorno dello straniero il quale,
ove ciò si verifichi, non ha alcun interesse a ritardare la presentazione della
domanda di rinnovo.
Diverso è,
invece, il caso in cui lo straniero, essendo incorso in una delle situazioni
che precludono il rinnovo del permesso di soggiorno, si trattenga illecitamente
sul territorio nazionale e presenti la domanda di rinnovo solo quando sia
venuto nuovamente a trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge, come si
verifica, ad esempio nel caso di perdita del posto di lavoro subordinato non
stagionale e infruttuosa iscrizione nelle liste di collocamento per tutta la
residua durata di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un
periodo non inferiore a un anno (attualmente a sei mesi ai sensi dell’art. 22,
co. 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998 come sostituito dall’art. 18 della legge 30
luglio 2002, n. 189). In tal caso, infatti, il ritardo nella presentazione
spontanea della domanda di rinnovo fino al ripristino delle condizioni di legge
per il soggiorno dell’interessato potrà essere valutato agli effetti del
diniego del rinnovo del permesso, sanzionandosi non già la mera inerzia
dell’interessato, bensì il ritardo nella presentazione di una domanda di
rinnovo che, tempestivamente presentata, non avrebbe trovato accoglimento.
In ogni
caso, nella valutazione della condotta dello straniero che abbia presentato
tardivamente la domanda di rinnovo va considerata l’incidenza della situazione
di forza maggiore eventualmente adotta dall’interessato poiché, contrariamente
a quanto viene osservato nella motivazione dell’ordinanza impugnata, l’espressa
previsione della forza maggiore come causa di giustificazione valida solo
nell’ipotesi di prima domanda del permesso di soggiorno non è argomento dal
quale possa dedursi l’esclusione della sua operatività nell’ipotesi di mero
rinnovo del permesso, in quanto la forza maggiore come causa di esclusione
degli effetti pregiudizievoli di un comportamento sanzionato dalla legge è
principio generale dell’ordinamento che opera anche in mancanza di espressa
previsione, con il solo limite della presenza di preclusioni di ordine
procedimentale, che nella specie, come già rilevato, non sono state introdotte
dal legislatore.
In
conseguenza, non potendo darsi prevalenza ad una interpretazione che subordini
il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno alla mera
osservanza dei termini stabiliti dalla legge per la sua presentazione,
dev’essere ribadita la interpretazione già avanzata da questa Corte a sezione
semplice, secondo cui la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza
non consente l’espulsione "automatica" dello straniero, la quale
potrà essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza
originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno
dello straniero sul territorio nazionale, mentre la sua tardiva presentazione
potrà costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione
complessiva della situazione in cui versa l’interessato.
In questo
quadro di riferimento di inserisce la sentenza di recente emanata dalla Suprema
Corte che chiarisce che il permesso di
soggiorno può essere rinnovato anche se, nel momento in cui lo stesso presenta
la domanda,è privo di redditi da lavoro.
Osserva la Corte che ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98
il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno e’ stato rilasciato, esso e’ revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che
non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non
si tratti di irregolarita’ amministrative sanabili.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo l’ingresso
in Italia e’ consentito allo straniero che dimostri la disponibilita’ di mezzi
di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.
Ai sensi dell’art. 6, comma 5, per le verifiche previste dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l’autorita’ di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri
informazioni e atti comprovanti la disponibilita’ di un reddito, da lavoro o da
altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
Dal complesso di queste disposizioni risulta evidente che la
disponibilita’ di mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui viene
chiesto il rilascio del permesso di soggiorno ovvero il suo rinnovo.
Il legislatore ha tuttavia previsto che si debba tener conto dei
nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno (art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98).
Di conseguenza la valutazione del possesso da parte dello
straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in
cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso, ma al momento in cui
l’Autorita’ amministrativa e’ chiamata a pronunciarsi.
Era pertanto illegittimo il rifiuto di rinnovo del permesso di
soggiorno in favore del K., nel momento in cui questi aveva potuto dimostrare
di svolgere una regolare attivita’ lavorativa, sia pur riferita al 2002 e non
al 2001, vale a dire all’anno in cui era stata presentata la domanda di rinnovo
del permesso di soggiorno.
Sul punto va registrato un importante intervento del TAR Lazio (6)
che ha stabilito che le
Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di provvedere sulle richieste di
permesso di soggiorno. Questo il principio in base al quale il Giudice
Amministrativo ha accolto in parte il ricorso di un cittadino straniero contro
la Prefettura di Roma che non si era pronunciata sulla sua domanda di
legalizzazione di lavoro irregolare, risalente al 2002.
Secondo i giudici amministrativi il
ricorso è fondato in quanto, nel caso in esame, essendo trascorso un notevole
lasso di tempo dalla domanda, sussiste per l’amministrazione l’obbligo di
provvedere e di concludere così in un termine ragionevole il procedimento
amministrativo.
Siffatto obbligo si fonda ,inoltre,
sull’art.2 della Legge 241/1990 che – benchè non contenga alcuna prescrizione
in ordine alla perentorietà del termine e né alla decadenza della potestà
amministrativa - pur tuttavia pone un termine acceleratorio per la definizione
del procedimento amministrativo.
NOTE
(1) pubblicata da Litis.it
(2) Cassazione , SS.UU.
civili, sentenza 20.05.2003 n° 7892
(3)
Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 marzo ‑ 20 maggio 1999 n. 870
(4) Cons. Stato, Sez. IV, 3
giugno 1996, n. 722
(5)Cons. Stato; Sez. IV, 25
marzo 1993, n. 356
(6) Tar Lazio, sezione I ter , sentenza n.
5523/2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 18/11/2002 il Prefetto di Pescara disponeva l’espulsione dal
territorio nazionale del cittadino algerino K.O. per non essere in possesso di
titolo per rimanere in Italia per effetto del mancato rinnovo del permesso di
soggiorno, nonostante il TAR Abruzzo sezione distaccata di Pescara, avesse
dichiarato irricevibile l’impugnazione del K. In quanto tardiva.
Osservava il Tribunale che il mancato rinnovo del permesso di
soggiorno si fondava sulla mancata disponibilita’ da parte del K. Di un reddito
da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento.
Peraltro al momento in cui era stato pronunciato oil decreto
l’opponente risultava assunto a tempo indeterminato a far tempo dal 15/7/2002 e
dunque da circa quattro mesi presso una ditta di Torre dei Passeri quale
operaio comune.
Ad avviso del Tribunale la disciplina vigente (artt. 4, comma 3,
5, comma 5, 6, comma 5 D.lgs. 286/98) nel prevedere che all’atto dell’ingresso
in Italia o al momento del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero debba
dimostrare la disponibilita’ di mezzi di sussistenza, si riferiva ad un
requisito avente carattere di attualita’.
Non era pertanto rilevante che il K. Non avesse dimostrato il
possesso di redditi per l’anno 2001.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara ha proposto ricorso
per cassazione il Prefetto di Pescara con un unico motivo.
Il K. Non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il Prefetto di Pescara deduce
violazione degli artt. 13, comma 2, 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5, D.Lgs.
286/98 e difetto di motivazione.
L’art. 5 del D.lgs. 286/98 prevede che il permesso di soggiorno
debba essere rifiutato quando mancano o vengono a mancare i requisiti per
l’ingresso in Italia, tra cui anche la disponibilita’ di mezzi di sussistenza.
Lo stesso principio e’ affermato anche dall’art. 4, comma 3,
D.Lgs. 286/98.
Ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo l’ingresso in Italia
dello straniero e’ subordinato al visto del Consolato Italiano presso lo Stato
di origine, previa esibizione dell’autorizzazione al lavoro, corredata dal
nulla osta provvisorio della Questura competente.
Nel caso del K. questi, entrato irregolarmente in Italia, aveva
beneficiato della sanatoria di cui al DPCM 16/10/1998, che era subordinata alla
dimostrazione della possibilita’ di inserimento nel mercato del lavoro.
Egli peraltro aveva poi lavorato soltanto per quattro mesi, non
dimostrando per tutto il 2001 e per buona parte del 2002 alcun reddito da
lavoro subordinato.
Il ricorso non e’ fondato.
Va premesso che in questo caso non viene in esame, perche’ non e’
oggetto dei motivi di ricorso, la questione dei limiti del potere del giudice ordinario
in sede di giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione dello
straniero, ed in particolare se il Tribunale potesse sindacare nel merito il
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno al fine di stabilire
l’illegittimita’ del decreto di espulsione.
Il Tribunale di Pescara ha ritenuto di disapplicare il
provvedimento di diniego dal permesso di soggiorno ed ha conseguentemente
affermato l’illegittimita’ del provvedimento di espulsione, perche’ il K., pur
risultando privo di adeguati mezzi di sussistenza per l’anno 2001, all’atto
della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, era invece titolare di un
rapporto di lavoro subordinato a partire dal 15/7/2002 (il permesso di
soggiorno precedentemente rilasciato scadeva il 18/9/2002).
L’Amministrazione ricorrente osserva in senso contrario che non e’
sufficiente il possesso attuale di un reddito di lavoro, requisito che deve
invece sussistere sin dal momento della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno, perche’ la ratio della disciplina dettata dagli artt. 4, comma 3 e 5
del D.Lgs. 286/98, e’ di impedire l’ingresso o la permanenza in Italia a
soggetti privi di adeguati mezzi di sussistenza, che potrebbero pertanto essere
dediti a traffici delittuosi o ad attivita’ illecite in generale.
Osserva la Corte che ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98
il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno e’ stato rilasciato, esso e’ revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che
non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non
si tratti di irregolarita’ amministrative sanabili.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo l’ingresso
in Italia e’ consentito allo straniero che dimostri la disponibilita’ di mezzi
di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.
Ai sensi dell’art. 6, comma 5, per le verifiche previste dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l’autorita’ di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri
informazioni e atti comprovanti la disponibilita’ di un reddito, da lavoro o da
altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
Dal complesso di queste disposizioni risulta evidente che la
disponibilita’ di mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui viene
chiesto il rilascio del permesso di soggiorno ovvero il suo rinnovo.
Il legislatore ha tuttavia previsto che si debba tener conto dei
nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno (art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98).
Di conseguenza la valutazione del possesso da parte dello
straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in
cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso, ma al momento in cui
l’Autorita’ amministrativa e’ chiamata a pronunciarsi.
In altri termini occorre fare riferimento non alla situazione
pregressa dello strani0ero, ma alle sue condizioni attuali.
Era pertanto illegittimo il rifiuto di rinnovo del permesso di
soggiorno in favore del K., nel momento in cui questi aveva potuto dimostrare
di svolgere una regolare attivita’ lavorativa, sia pur riferita al 2002 e non
al 2001, vale a dire all’anno in cui era stata presentata la domanda di rinnovo
del permesso di soggiorno.
Il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte
dell’intimato esime dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Roma, 23 set. 2005.
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2006.