Processo di cognizione in tema di liquidazione della parcella, spetta all’avvocato provare l’effettività delle prestazioni professionali. Determinazione del valore della controversia.  Nota dell’avv. Valter Marchetti

Cassazione Civile, Sez. II, n.3463 del 2010

I giudici della seconda sezione civile, richiamando la sentenza n.8397 del 2008, osservano come, in tema di liquidazione della parcella, non sia vincolante il parere  del competente  Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza.

Tale parere, infatti, rappresenta una mera dichiarazione unilaterale, di tal che nell’ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell’effettività delle prestazioni prestate e al giudice il potere-dovere di verificarne la dondatezza di fronte alla contestazione del cliente.

Per quanto concerne le cause di pagamento somme o liquidazione danni ex art.6 tariffario forense, in deroga al principio della detrminazione del valore della controversia ex art.10, osserva la Cassazione, occorre aver riguardo alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata.

Indi,  la somma da considerare è quella riconosciuta spettante con riferimento alla domanda medesima.

Conseguentemente,  non possono essere computati la rivalutazione, gli interessi, le spese e i danni successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado.