SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
CIVILE
Sentenza 18
novembre 2005, n. 24451
Svolgimento del processo
Il giorno 16 maggio 1995 la signora M. Z., di anni
46, mentre attraversava a piedi il viale Trastevere, in Roma, era investita dal
ciclomotore condotto da D. N. M., che ne era il proprietario assicurato. La Z.
riportava lesioni gravi con invalidità permanente e perdita della capacità
lavorativa. Con successiva citazione la Z. conveniva dinanzi al Tribunale di
Roma il D. N. e la Nuova Tirrena assicurazioni chiedendone la condanna in
solido in ordine a tutti i danni conseguenti all'investimento. Si costituivano
i convenuti e contestavano le pretese attrici. Istruita la lite il Tribunale,
in parziale accoglimento, ritenuto il concorso di colpa del pedone nella misura
del 50%, liquidava il danno in complessive lire 187 milioni, al valore attuale,
oltre interessi ed applicando le tabelle attuariali del tribunale locale
(Roma).
La decisione era appellata, con appello principale
dalla impresa assicuratrice e dal conducente danneggiante, e con appello
autonomo dalla Z., sia sul concorso di colpa che sul quantum debeatur.
Contro tale impugnazione proponevano appello
incidentale l'impresa e il conducente.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12
dicembre 2001 così decideva: dichiara inammissibili gli appelli, principale e
incidentale della Nuova Tirrena e del D. N., rigetta lo appello della Z. e
compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Contro la decisione
ricorre la Z., deducendo due motivi illustrati da memoria; resiste l'impresa
con controricorso, non ha svolto difese il D. N..
Motivi della
decisione
Il ricorso è infondato per il primo motivo, merita
accoglimento per il secondo, per le seguenti considerazioni.
NEL PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per
la violazione delle regole sostanziali sul concorso di colpa ( art. 2054, 2055,
2043 c.c.): la tesi è che il ciclomotorista stava percorrendo una corsia
preferenziale violando precise norme del codice stradale (art. 141, 148 e 181) e
che nessun concorso di colpa era imputabile al pedone che aveva attraversato la
strada rapidamente, ma in modo da essere avvistata dal motorino sopravveniente.
La censura investe in realtà il prudente
apprezzamento delle prove, compiuto dai giudici del merito in ordine al fatto
storico, ed analiticamente descritto nella parte motiva (ff 7 ed 8) sulla base
del rapporto di polizia giudiziaria e relativa planimetria con rilievi e della
deposizione del teste de visu F. N..
Dalla situazione di fatto la Corte ha considerato
corretto il riparto delle colpe, in relazione alle condotte negligenti della
pedone, che attraversò al di fuori delle strisce pedonali, mentre la corsia era
impegnata da due autobus dislocati in senso opposto, e dunque con visibilità
coperta dall'ingombro dei mezzi, e così ponendo in essere una situazione di
pericolo (definita dai giudici del merito come turbativa alla sicurezza del
traffico) e la colpa del ciclomotore che occupava illegittimamente la corsia
preferenziale e non si avvide della presenza del pedone. Tale valutazione non
evidenzia errori di logica giuridica, e supera la presunzione di colpa di cui
al primo comma dello art. 2054, proprio perchè considera In concreto sia la
condotta del conducente del motorino cui contrappone la imprudenza grave del
frettoloso pedone.
Non sussiste dunque alcuna violazione delle norme
sostanziali richiamate, mentre la infrazione delle norme del codice stradale è
stata considerata ai fini della valutazione della dinamica ed ai fini della
considerazione della condotta colposa.
CON IL SECONDO MOTIVO, ARTICOLATO, la vittima
deduce cinque censure, in relazione ad omessa pronuncia, error in iudicando sui
principi risarcitori, e vizio della motivazione, che possono essere così
riassunte:
a) omessa pronuncia in ordine alla prova dello
aggravamento del danno biologico, avvenuta in corso di lite e dedotta sin nella
fase del giudizio di primo grado, tale da determinare il licenziamento della
infortunata per superamento del periodo di comporto (cfr. atto di appello
autonomo e conclusioni e deduzioni in ricorso a ff 6);
b) riduttività del calcolo tabellare mediante la
automatica applicazione delle tabelle del tribunale di Roma senza considerare
la necessaria personalizzazione del danno in relazione alla età della ricorrente,
nel pieno della attività lavorativa e biologica;
c) omessa o errata pronuncia per la liquidazione
relativa alla perdita della capacità lavorativa specifica, sul rilievo della
superficiale considerazione della documentazione reddituale prodotta, da cui
emergeva una perdita di guadagno di oltre lire 6.400.000 annue (in relazione
alle buste paga prodotte ed allegate agli atti), e sul rilievo che doveva anche
considerarsi il danno patrimoniale futuro per la ridotta capacità lavorativa e
la progressiva compromissione delle capacità psicofisiche in ordine al c.d.
logoramento lavorativo;
d) necessità di un ridimensionamento del ed danno
previdenziale, in relazione al prematuro licenziamento ed alla impossibilità di
raggiungere la età pensionabile di 60 anni. e) Omessa pronuncia sulla richiesta
del danno patrimoniale emergente per le spese mediche specialistiche sostenute
in proprio, e negate dalla Corte sul rilievo che si trattava di visite di
controllo.
Così riassunte le censure, si osserva che la
censura espressa nella lettera d) è inammissibile per la sua novità, essendo
stata sollevata per la prima volta in questa sede.
Sono invece fondate tutte le altre censure, per le
seguenti considerazioni.
A) censura relativa allo aggravamento del danno,
dopo la citazione di primo grado ed in corso di causa, anche nella fase di
appello, seguita da rilevante documentazione medica di specialista in
neurologia e psichiatria e da documentazione medica ufficiale (ed referti INPS)
dell'ente previdenziale.
Risulta, dalla lettura della motivazione della
sentenza di appello, che tale richiesta venne sollevata in primo grado nel
contraddittorio tra le parti, ma che il primo giudice considerò gli esiti
permanenti stabilizzati al tempo della consulenza medico legale, senza aggravamento.
Risulta altresì che ulteriore corposa documentazione venne depositata anche in
secondo grado, dove con espressa censura si lamentò la omessa considerazione
del primo aggravamento e si chiese di voler esaminare le condizioni reali di
salute della danneggiata, come conseguenze dannose dell'originario fatto
lesivo.
Sui due punti così risponde la Corte: sul
peggioramento delle condizioni in primo grado, fanno fede le risultanze
peritali, in relazione a postumi invalidanti valutati nel 40% non suscettibili
di miglioramento mediante protesi, terapie di interventi (ff 9 della
motivazione); sul peggioramento documentato in secondo grado, altrettanto
apoditticamente la Corte rileva (ff 9) che "le prestazioni specialistiche,
documentate in secondo grado, non sono indicative di un peggioramento dello
stato di salute, bensì sembrano corrispondere ad una esigenza di controlli
periodici".
Entrambi gli argomenti appaiono formalistici e sono
propri di una motivazione che illogicamente rifiuta di esaminare analiticamente
e criticamente la vasta documentazione ritualmente prodotta, come appare dal
controllo degli atti di causa. Sul primo aggravamento, dopo la citazione
introduttiva, la CTU aggiunge al 40%, altri 13 punti per la perdita della
capacità lavorativa generica, di guisa che il danno biologico complessivo deve
essere quanto meno aumentato, come danno composito, secondo una valutazione
ponderata, come insegna la prassi della medicina italiana legale. La CTU
considera solo gli esiti permanenti stabilizzati ed esclude miglioramenti per
il futuro, ma non esclude i peggioramenti che già erano evidenziati dalle
produzioni mediche. Pertanto o le stesse dovevano essere valutate e ritenute
irrilevanti (posto che la produzione era ammissibile e sul punto vi è stata
accettazione del contraddittorio), ovvero la Corte di appello, anche in
relazione alla nuova documentazione ed al gravissimo fatto del successivo
licenziamento della vittima per il superamento del comporto, doveva ammettere
la consulenza tecnica richiesta.
Stesso discorso per il progredire dello
aggravamento delle condizioni di salute, documentato nel corso del giudizio di
appello. La Corte liquida la documentazione, senza alcuna analisi critica
scientifica, con un "sembra che le prestazioni specialistiche corrispondano
alla esigenza di controlli periodici"; ma i liberi professionisti che
hanno preso in cura la vittima hanno descritto le condizioni di salute,
accertando "grave sindrome deficitaria frontale destra con atassia,
astesia, disinnergia, di amnesia, deficit cognitivo, incontinenza emotiva,
epilessia postraumatica" e tali accertamenti risultano integrati dalle
visite del medici fiscali che constatavano il progredire del danno psichico,
tale da determinare una patologia impeditiva della presenza sul lavoro.
L'accoglimento di tale motivo conduce alla
cassazione della pronuncia nella parte in cui esclude apoditticamente lo
aggravamento, senza tener conto della documentazione medica prodotta
ritualmente dalla parte danneggiata sia nel corso del giudizio di primo che nel
corso del giudizio di secondo grado.
B) sulla riduttività del calcolo tabellare
utilizzando le tabelle attuariali del tribunale di Roma, in automatico e senza
alcuna personalizzazione.
Su tale censura, proposta nello atto di appello, al
fine del totale risarcimento del danno reale, la Corte così motiva (ff 8)
"il tribunale ha fatto uso corretto delle tabelle uniformemente adottate,
le quali tengono conto del valore del punto di base, crescente in progressione
geometrica ed adattato coi naturali correttivi costituiti dalla età della
vittima".
Anche questa motivazione è formale ed apparente e
conduce ad una applicazione automatica e non personalizzata del danno
contraddicendo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, conforme
all'insegnamento della Corte Costituzionale.
Punto di partenza, per la conformazione del sistema
della responsabilità civile e dello illecito civile determinante danno
ingiusto, è la storica sentenza della Corte Costituzionale del 14 giugno 1986
n. 184, che collegando la clausola generale del neminem laedere, contenuta
nell'art. 2043 del codice civile, al precetto dello art. 32 della Costituzione,
ha configurato la disciplina della tutela del diritto della salute, in
relazione ai danni ingiusti, primari e consequenziali, che derivavano dal fatto
lesivo, nella struttura tipica dello illecito civile, con le sue componenti di
imputabilità soggettiva (per colpa in senso lato, inclusiva del dolo) oggettiva
(per il nesso causale tra condotta ed evento) ed in relazione alla dicotomia
del danno ingiusto nelle due categorie generali di danno patrimoniale e non
patrimoniale.
A partire da questa decisione interpretativa e
sistematica, che tuttavia non prendeva una chiara posizione sulla natura non
patrimoniale del danno, mentre più chiara era la distinzione tra il danno
primario (poi indicato come danno biologico o lesione della salute, dove il
termine lesione indica lo evento lesivo di danno) e gli altri danni
consequenziali (patrimoniali e non), il diritto vivente ha elaborato una nozione
complessa di danno biologico,che include la componente della menomazione fisica
e psichica (componente a prova scientifica, che esige una valutazione medico
legale conforme ai principi della eziologia della scienza medica e biologica)
ed una componente che attiene alla sfera della persona, e che è stata scomposta
in sottovoci "storiche" quali il danno alla vita di relazione, la
perdita delle qualità della vita personali in relazione al concreto vivere
della persona attiva, la perdita delle qualità relazionali, sociali e
lavorative.
In breve chi legga il secondo comma dell'art. 3
della Costituzione, considera il danno biologico da illecito (incluso lo
illecito per fatto della circolazione) come un ostacolo allo sviluppo della
persona umana e del lavoratore, che ne impedisce la effettiva partecipazione
alla vita politica, economica, culturale e sociale, della comunità (fondamento
costituzionale del danno biologico interrelazionale).
Punto di arrivo è la definizione unitaria del danno
biologico per fatto illecito da circolazione, sintetica nella definizione
legislativa contenuta nello art. 5 terzo comma della novella 5 marzo 2001 n. 57
(successiva ai fatti di causa, del 1995), che definisce il danno biologico in
termini di lesione della integrità psicofisica della persona, suscettibile di
accertamento medico legale, mantenendo nel comma successivo il criterio della
personalizzazione in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato, ed
analitica negli articoli 138 e 139 dell'emanando codice delle assicurazioni,
che finalmente definisce le quattro dimensioni essenziali del danno biologico,
aggiungendo alle prime due (dimensione psichica e fisica a prova scientifica)
la incidenza negativa sulle attività quotidiane (come danno biologico per la
perdita delle qualità della vita, in concreto subito, che subito gli
esistenzialisti considereranno tale) e la perdita degli aspetti dinamico
relazionali della vita del danneggiato (che invece attengono alla vita esterna,
non solo a rilevanza sociale, ma anche culturale e politica, inclusa la perdita
della capacità lavorativa generica).
Si vuoi dire che, se lo stesso legislatore
codificante, accoglie la ricostruzione pluridimensionale del danno biologico,
nelle sue varie componenti, ponendo le basi per una valutazione analitica e
personalizzante, anche in presenza di tabelle medico legali nazionali
orientative (come si evince dalla lettura dei criteri applicativi della tabella
medico legale delle micropermanenti, redatta da una Commissione
interministeriale composta in prevalenza da medici ministeriali e da
cattedratici della medicina legale, che reca in premessa una proposta di
definizione analitica, negli stessi termini poi recepiti dal legislatore
codificante), e di tabelle attuariali nazionali, tale ricostruzione logico sistematica
non ha carattereinnovativo, ma ricettizio di una tradizione giurisprudenziale
consolidata, che ha in certo senso tipicizzato la tutela del danno biologico da
illecito, adottando parametri territorialmente uniformi per il calcolo
attuariale del punto di base economico.
Ed in questo contesto anche le tabelle romane
(vigenti al tempo dell'incidente) costituiscono parametri di valutazione
convenzionale, di un danno da valutarsi equitativamente ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1226 e 2056 del codice civile, sempre che siano chiari e
certi due momenti valutativi: a) il momento della valutazione della gravità del
danno biologico (con criteri scientifici e sulla base del c.d. punto di
invalidità da uno a 100 in base a tabelle medico legali nazionali, liberamente
elaborate dalla medicina legale, secondo un orientamento restrittivo che
riteneva primaria la perdita della validità psichica, ovvero secondo un
orientamento analitico che considerava il danno biologico come
pluridimensionale e personalizzato; b) il momento del calcolo del punteggio
inerente alla perdita psicofisica, ed al danno biologico come dinamicamente
inteso, data la sua natura di danno permanente, che si proietta nel futuro, con
esiti invalidanti consolidati (e dunque suscettibili di aggravamento), con un
sussidio matematico attuariale, costituito dalle tabelle dei tribunali
periodicamente aggiornate e testate su una media ponderata delle decisioni
risarcitorie.
Questa era la situazione e la prassi vigente presso
il tribunale di Roma nel 1995, e la Cassazione, mentre non ha avuto nulla da
obbiettare sui criteri scientifici di valutazione (che il giudice del merito
deve tuttavia recepire criticamente, controllando che siano rispettate le
acquisizioni probatorie), ha sempre precisato che l'applicazione tabellare non
doveva essere mai automatica, ma congiunta ad un apprezzamento delle condizioni
oggettive personalizzanti, che poi il legislatore del 2001 ha ricondotto a
condizioni soggettive, ma oggetto di deduzione e di prova, utilizzando un
termine solo apparentemente ambiguo, come se fosse riferito ad esigenze e
preferenze rimesse al solo libero arbitrio della persona, e non
all'apprezzamento prudente del giudice, (cfr. per il non automatismo e le
condizioni personalizzanti: Cass. 20 luglio 1993 n. 8066, 4 marzo 1995 n. 2515,
sino a Casa: 10 agosto 2002 n. 15418, Cass. 23 dicembre 2003 n. 19766 tra le
tante, secondo un principio consolidato).
In relazione a tale prassi, di per sè non contraria
ai criteri equitativi derivanti dal coordinamento tra l'art. 1226 e l' art.
2056 del codice civile, la motivazione data dalla Corte di appello in relazione
alla censura circa la riduttività delle tabelle, sia per la incertezza della
valutazione tabellare medico legale, sia per la applicazione di un automatismo
tabellare del punto economico, corretto esclusivamente dal fattore età, appare
lesiva del diritto al risarcimento totale del danno realmente subito ed è priva
di adeguata motivazione.
Ed in vero, essendo stata riconosciuta in sede di
CTU la componente biologica della perdita della capacità generica nella misura
di 13 punti su una invalidità del 40% il medico legale doveva formulare al
giudice una proposta di punteggio comparato data la natura complessa del danno,
ed è su tale punteggio complessivo che andava poi applicata la tabella
attuariale.
Inoltre, in relazione al calcolo definitivo,
dovevano anche considerarsi le condizioni soggettive personalizzanti, non solo
in relazione alla giovane età della vittima, addetta ad una casa editrice e
dunque con attività intellettuale prevalente sulla attività manuale, ma anche
in relazione a quelle perdite esistenziali e interrelazionali, che la
abbondante documentazione medica prospettava, sia in primo che in secondo grado
in relazione all'aggravamento del danno. In sintesi, la motivazione è carente
sia in punto di valutazione medico legale, sia in punto di applicazione
automatica di tabelle attuariali senza alcuna personalizzazione.
Per le esposte considerazioni anche tale profilo di
censura deve essere accolto, con le conseguenze vincolanti per il giudice del
rinvio in ordine al punto di verifica della personalizzazione del danno secondo
il diritto vivente all'epoca della liquidazione.
C. Omessa o errata pronuncia sulla liquidazione
relativa alla perdita della capacità lavorativa specifica.
Il ricorrente denuncia la sottovalutazione di tale
perdita (per danno patrimoniale da lucro cessante) sia in relazione alla
documentazione reddituale prodotta ai sensi dello art. 4 del DL 23 dicembre
1976 n. 857, convertito nella legge 1977 n. 39 (valida per la definizione del
rapporto con l'impresa assicuratrice) sia in relazione alla prova della perdita
attraverso la produzione della sequenza delle buste paga, che illustrano con
maggior evidenza, le perdite di produttività e quindi di retribuzione.
Così motiva la Corte (ff 9 e 10 della motivazione):
"non può ritenersi che le perduranti assenze sul lavoro, che avrebbero
determinato il licenziamento per il superamento del periodo di comporto, siano
in diretta connessione con il trauma subito. Da tale giudizio in ordine al
nesso di causalità, consegue la non debenza delle somme richieste a titolo di
integrazioni retributive fino all'età presumibilmente pensionabile e di
risarcimento in termini di danno previdenziale. Peraltro non esiste alcun dato
certo che possa consentire di determinare la età in cui la Z. si sarebbe posta
in quiescenza. "Prosegue poi sostenendo che per i redditi conseguiti nel
1998 (CUD 1999) non si ravvisa una diminuzione reddituale e che sono confermate
le conclusioni del CTU sulla inesistenza di un concreto danno alla capacità
lavorativa specifica della periziata.
La fondatezza o meno del ragionamento della Corte
dipende dalla previa valutazione doverosa delle prove documentali mediche
esibite dalla vittima nel corso del giudizio e non esaminate analiticamente; ma
certamente il ragionamento appare viziato dove a fonte di una invalidità del
50% (considerata la perdita della capacità lavorative) non considera la perdita
della capacità lavorativa specifica in relazione alla attività lavorativa
eminentemente intellettuale prestata dalla giovane impiegata di una casa
editrice, ed il maggiore impiego delle energie al fine di mantenere il livello
di reddito preesistente, ed infine le assenze dal lavoro in relazione al
crescere della situazione di disagio lavorativo, confermata dalla
documentazione prodotta.
Non spiega la Corte per quali ragioni, in un quadro
di menomazione grave della salute della lavoratrice, la perdita della capacità
lavorativa specifica sia stata ritenuta inesistente (ciò che contrasta con le
elementari esperienze della medicina legale e previdenziale) in presenza di
importanti riscontri esterni, a carattere scientifico, alcuni dei quali
provenienti dallo Inps.
Il giudice del rinvio, a seguito dello accoglimento
di tale motivo di censura, potrà applicare i criteri suggeriti dallo art. 2057
del codice civile, là dove è detto che quando il danno alla persona ha
carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenendo
conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, per una eventuale
liquidazione sotto rendita vitalizia. La norma è notoriamente scarsamente
applicata dai giudici, posto che le parti danneggiate preferiscono una
liquidazione capitalizzata ai valori attuali, ma la norma offre un importante
criterio di valutazione per il lucro cessante, consentendo al giudice, di
ufficio, di valutare la particolare condizione della parte danneggiata e la
natura del danno, con tutte le sue conseguenze.
D. Necessità di un ridimensionamento del danno
previdenziale: si è già detto che tale motivo è inammissibile perchè nuovo e
diretto contro una parte (l'ente previdenziale) che non partecipa alla lite.
E) Omessa pronuncia sulla richiesta del danno
patrimoniale emergente per spese mediche specialistiche sostenute in proprio.
La Corte nega tali spese sostenendo che si tratta
di spese relative a controlli periodici (ff 9 della motivazione). In senso
contrario ai osserva che la documentazione prodotta attiene proprio ai
professionisti specialisti che hanno seguito l'evoluzione delle condizioni
fisiche e psichiche, della vittima lavoratrice. Visite di controllo dunque da
valutarsi con migliore attenzione, data la imponente documentazione medica
prodotta e con adeguata motivazione.
Riassuntivamente, con la eccezione della censura
sub d) tutte le censure appaiono fondate e in relazione alla difettosa
motivazione in ordine al probabile aggravamento del danno, e in relazione della
difettosa esposizione dei criteri equitativi per la valutazione totale del
danno biologico reale, nel suo dimensionamento complesso, e in relazione alla
omessa valutazione della perdita patrimoniale derivante dalla perdita della
capacità lavorativa specifica.
Al rigetto del primo motivo, accogliendosi il
secondo per quanto di ragione, segue la cassazione con rinvio anche per le
spese ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si atterrà ai
principi di diritto come sopra enunciati, riesaminando lo appello della Z. e
provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo,
accoglie per quanto di ragione il secondo, cassa in relazione e rinvia anche
per le spese di questo giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte di
appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2005.