INPDAP

Ufficio III- Prestazioni Previdenziali

Nota Operativa 18/02/2010 n. 7


Personale ISPRA (ex A.P.A.T.-Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici)


Il D.Lgs. 30-7-1999, n. 300 all’art. 38 ha istituito l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.).

All’A.P.A.T. sono state trasferite le competenze dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (A.N.P.A.) e quelle dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell’A.P.A.T., al personale trasferito è stato mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti.

Il trasferimento nei ruoli dell’A.P.A.T. del personale in servizio presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri è avvenuto il 6-10-2002, data di entrata in vigore del D.P.R. 8-8-2002 n. 207, con il quale è stato approvato lo Statuto della citata Agenzia.

Successivamente l’art. 28 del D.L.25/06/2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008, n.133, ha istituito l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che svolge tra l’altro le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’A.P.A.T. la quale a decorrere dall’insediamento del commissario di cui al comma 5 del citato articolo 28 è stata soppressa.

L’INPDAP, di conseguenza, è tenuto a trasferire all’ISPRA le somme costituite dai TFS o i TFR maturati alla data del 05/10/2002 dai propri iscritti trasferiti all’A.P.A.T., sulla base dei progetti di liquidazione predisposti e inviati dall’ISPRA.

L’apposito Accordo -che si allega –sottoscritto dall’INPDAP e dall’ISPRA ha fissato i criteri di trasferimento di tali somme.

In particolare, l’art.3 dell’Accordo stabilisce che le somme maturate alla data del 05/10/2002 a titolo di TFS o TFR dai propri iscritti trasferiti all’A.P.A.T. costituisce un debito dell’Istituto nei confronti dell’ISPRA che sarà pagato in numero di due rate di 4.500.000 (quattromilioni cinquecentomila/00) euro, senza interessi entro il 31 dicembre di ogni anno, con accredito sul c/c:

IT67PO100503382000000218550 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro e intestato all’ISPRA.

Per quanto sopra specificato, a decorrere dalla data della presente Nota Operativa le Sedi provinciali e territoriali dovranno limitare la loro attività alla quantificazione dell’importo dovuto per ciascun dipendente attraverso l’inserimento dei dati nel Sistema Informativo, con l’emissione del “mandato virtuale” entro novanta giorni dalla data di ricezione dei progetti di liquidazione che saranno trasmessi a cura dell’Ufficio III di questa Direzione.

A tal fine, si allegano le “Norme procedurali” concordate con l’Ufficio della D.C.S.I.-Sviluppo e manutenzione procedure istituzionali- e con la Direzione Centrale di Ragioneria e Finanze.

Sarà compito dell’Ufficio III della scrivente Direzione effettuare il pagamento all’ISPRA dei relativi importi.

Si rappresenta che gli adempimenti richiesti a codeste Sedi sono obbligatori, in quanto concordati tra le parti interessate.

Le Sedi che avessero già proceduto al pagamento di pratiche di TFS e/o TFR a favore dell’ISPRA o a favore dell’ex iscritto dovranno darne comunicazione a questa Direzione che ne dovrà tenere conto all’atto del pagamento all’ISPRA degli importi in questione.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.


Il Dirigente Generale

Dott. Costanzo Gala