INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
(Messaggio 29 luglio 2004 numero 24095)
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OGGETTO: |
Art. 4 comma 90 legge 24 dicembre 2003, n. 350. Regolarizzazione contributiva soggetti colpiti da eventi alluvionali del novembre 1994 (art. 6 Decreto Legge 2 novembre 1994, n.646 convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 1995, n. 22). |
Oggetto: Regolarizzazione contributiva soggetti colpiti da eventi alluvionali del novembre 1994 (art. 6 Decreto Legge 2 novembre 1994, n. 646 convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 1995, n. 22).
I soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali di cui ai commi 2, 3 e 7 bis dell’art. 6 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646 convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22, possono regolarizzare la propria posizione contributiva relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, in unica soluzione entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal comma 17 dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003).
Qualora gli importi da versare non eccedano la somma di €. 5.000 non è possibile effettuare la rateizzazione e la regolarizzazione deve avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2004.
Fermo restando il versamento di €. 5.000 entro il 31 luglio 2004, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali, di cui la prima in scadenza il 31 maggio 2005, con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 1.8.2004.
Modalità di versamento con modello F24:
codice sede
xxxxxxxxxx
Causale ctr.
DSOS
Cod.az./matr.azienda
Matricola+N927
Periodo dal/al
Xxxxxxxxxxx
Importi a debito
Xxxxxxxxxxxxx
IL DIRETTORE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
(CRACA)