INPS
Direzione Centrale delle
Prestazioni
(Inps,
Messaggio 23 luglio 2004 n° 23556)
|
|
OGGETTO: |
Fondo speciale per i
dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. Requisiti per il pensionamento
di anzianità per l’anno 2004. |
|
AI DIRETTORI DELLE
AGENZIE AI DIRIGENTI
CENTRALI E PERIFERICI Oggetto: Fondo speciale per i dipendenti della
Ferrovie dello Stato S.p.A.
Requisiti per il pensionamento di anzianità per
l’anno 2004. In
applicazione dell’art. 59, comma 8, della legge 27/12/1997, n. 449, i
lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di età
anagrafica e di anzianità contributiva o della sola anzianità contributiva
entro: ·
il primo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni alla data del 30 giugno; ·
il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento di anzianità dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni alla data del 30 settembre; ·
il terzo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo; ·
entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo. Peraltro,
alcune sedi periferiche hanno chiesto a questa Direzione di chiarire se, per accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza dal
1° luglio o dal 1° ottobre 2004, sia sufficiente compiere i 57 anni entro,
rispettivamente, il 30 giugno o il 30 settembre 2004.
Al riguardo, si precisa che la Tabella D allegata alla citata legge n.
449/1997 – riguardante i lavoratori iscritti alle forme esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria, tra le quali rientra anche il Fondo
speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. – dispone che il
diritto per l’accesso al pensionamento di anzianità
nel corso dell’anno 2004 si consegue al raggiungimento del requisito
contributivo di 35 anni congiuntamente al requisito anagrafico di 57 anni,
oppure al raggiungimento del solo requisito contributivo di 38 anni.
E’ evidente, pertanto, che per l’anno 2004, e per gli anni successivi, l’età
pari a 57 anni è richiesta ai fini della decorrenza della pensione, e non del
diritto, soltanto se il lavoratore è in possesso del
requisito contributivo di cui alla colonna 2 della citata Tabella D; è
richiesta invece come requisito anagrafico ai fini del diritto alla
pensione di anzianità secondo la colonna 1 della stessa Tabella D e,
pertanto, congiuntamente al requisito contributivo di 35 anni, deve essere
maturata: ·
entro il 1° trimestre, per accedere al pensionamento dal 1° luglio dello
stesso anno; ·
entro il 2° trimestre, per accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello
stesso anno; ·
entro il 3° trimestre, per accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno
successivo; ·
entro il 4° trimestre, per accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno
successivo. IL DIRETTORE CENTRALE (Mauro NORI) |
||
|
|
|
|