INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

(Inps, Messaggio 23 luglio 2004 n° 23556)

 

 

 

OGGETTO:

Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.

Requisiti per il pensionamento di anzianità per l’anno 2004.

 

 

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

 

 

Oggetto:    Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.

                 Requisiti per il pensionamento di anzianità per l’anno 2004.

 

 

 

In applicazione dell’art. 59, comma 8, della legge 27/12/1997, n. 449, i lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva o della sola anzianità contributiva entro:

·           il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni alla data del 30 giugno;

·           il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni alla data del 30 settembre;

·           il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;

·           entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.

 

Peraltro, alcune sedi periferiche hanno chiesto a questa Direzione di chiarire se, per accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza dal 1° luglio o dal 1° ottobre 2004, sia sufficiente compiere i 57 anni entro, rispettivamente, il 30 giugno o il 30 settembre 2004.

 

            Al riguardo, si precisa che la Tabella D allegata alla citata legge n. 449/1997 – riguardante i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, tra le quali rientra anche il Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. – dispone che il diritto per l’accesso al pensionamento di anzianità nel corso dell’anno 2004 si consegue al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni congiuntamente al requisito anagrafico di 57 anni, oppure al raggiungimento del solo requisito contributivo di 38 anni.

 

            E’ evidente, pertanto, che per l’anno 2004, e per gli anni successivi, l’età pari a 57 anni è richiesta ai fini della decorrenza della pensione, e non del diritto, soltanto se il lavoratore è in possesso del requisito contributivo di cui alla colonna 2 della citata Tabella D; è richiesta invece come requisito anagrafico  ai fini del diritto alla pensione di anzianità secondo la colonna 1 della stessa Tabella D e, pertanto, congiuntamente al requisito contributivo di 35 anni, deve essere maturata:

 

·           entro il 1° trimestre, per accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno;

·           entro il 2° trimestre, per accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;

·           entro il 3° trimestre, per accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;

·           entro il 4° trimestre, per accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

(Mauro NORI)

 

 

 

 

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