INPS

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

(Messaggio 12 luglio 2004 n° 22323)

  

 

 

OGGETTO:

sgravio contributivo per il personale componente gli equipaggi delle navi iscritte nel “Registro Internazionale” (art. 6 della legge n. 30/1998) e agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro.

 

 

L’art. 6 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, prevede, come noto, lo sgravio contributivo nella misura totale a favore delle imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi delle navi iscritte nel “Registro Internazionale” (1).

 

Considerato che tale beneficio, come in più occasioni precisato, trova applicazione anche sulla quota a carico del lavoratore (2), è stato necessario procedere ad ulteriori approfondimenti in merito all’operatività dello sgravio anche nei confronti dei soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro (3), già destinatari di specifiche agevolazioni di legge (4).

Al riguardo, occorre osservare in primo luogo che il tenore letterale dell’art. 6 della legge n. 30/1998 non sembra di per sé ostativo alla concessione dello sgravio con riferimento ai soggetti in CFL.

La disposizione in esame, infatti, prevedendo lo sgravio genericamente per il personale imbarcato in possesso dei i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione, individua espressamente la propria ratio nella salvaguardia della gente di mare, all’interno della quale senz’altro rientrano i lavoratori con contratto di formazione e lavoro imbarcati.

Inoltre, si osserva che l’art. 6 della legge n. 30/1998 si prefigge lo scopo di sostenere economicamente un particolare settore produttivo, attraverso misure di sostegno all’occupazione che non sembrano incompatibili con quelle volte a promuovere l’occupazione giovanile.

 

Tali considerazioni inducono, quindi, a ritenere che lo sgravio di cui trattasi possa trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori marittimi in contratto di formazione e lavoro.

 

1. Modalità operative.

Ai fini della concreta operatività delle due agevolazioni in argomento, i datori di lavoro opereranno come segue.

 

1.1. Imprese che occupano lavoratori in CFL con riduzione contributiva nella misura del 25%.

I datori di lavoro in parola si atterranno alle seguenti modalità:

-           esporranno sul modello DM10/2 i dati relativi ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro, utilizzando il c.t.c. “56” e il codice di conguaglio “L172” secondo la prassi comune;

-           determineranno l’ammontare dello sgravio contributivo spettante ex art. 6 della legge n. 30/1998 al netto della quota di riduzione già operata (25% della contribuzione a carico del d.l.), includendovi altresì l’intera contribuzione a carico del lavoratore (8,89%);

-           ricomprenderanno l’importo come sopra determinato nel coacervo delle somme conguagliate, a titolo di sgravio ex art. 6 della legge n. 30/1998, , con il previsto codice “R900” del quadro “D” del mod. DM10/2.

 

1.2. Imprese che occupano lavoratori in CFL con riduzione contributiva nella misura totale.

I datori di lavoro di cui trattasi si atterranno alle seguenti modalità:

-           esporranno nel quadro “B-C” del modello DM10/2 i dati relativi ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro, secondo la prassi comune (c.t.c. “53” per il versamento della quota a carico del lavoratore e codice “S142” per il versamento della contribuzione fissa a carico del d.l.);

-           recupereranno nel quadro “D” del mod. DM10/2, a titolo di sgravio ex art. 6 della legge n. 30/1998, l’ammontare della contribuzione di cui sopra (quota a carico del lavoratore e contribuzione fissa), ricomprendendolo nel coacervo delle somme conguagliate con il previsto codice “R900”.

 

La procedura di calcolo delle denunce contributive di modello DM10/2 sarà aggiornata al fine di recepire le modalità sopra descritte.

Eventuali note di rettifica imputabili alla tematica in trattazione dovranno essere riproposte al calcolo da parte delle Sedi, le quali provvederanno altresì a curarne la relativa definizione alla luce delle indicazioni fornite con il presente messaggio.

 

 

p. IL DIRETTORE CENTRALE

Pizzi

 

 

 

(1) Questo il dettato dell’art. 6, c. 1, primo periodo, della legge n. 30/1998: “Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale di cui all’art. 1 (della stessa legge n. 30/1998), nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge”.

(2) Previsione introdotta dall’art. 1, c. 1, della legge n. 472/1999.

(3) Sui contratti di formazione e lavoro nel settore marittimo, si vedano le circolari n. 178 del 26 giugno 1987 e n. 222 del 10 settembre 1987.

(4) Si vedano, al riguardo, le circolari n. 85 del 9 aprile 2001 e n. 133 del 3 luglio 2001.

 

 

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