INPS
Direzione Centrale
delle Prestazioni
(Messaggio 12 luglio 2004 n°
22228)
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OGGETTO: |
Fondo speciale dipendenti della
Ferrovie dello Stato S.p.A. Ricostituzione delle pensioni di reversibilità. |
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DIREZIONE
CENTRALE PRESTAZIONI DIREZIONE
CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI Si fa seguito ai messaggi n. 68/2002/0013 del 25
febbraio 2002, n.243/2002/0013 del 8 ottobre 2002,
n. 207/208/209/2002/0013 del 23 luglio 2002 e n. 305/2003/0013 dell’11 agosto
2003 e si comunica che i programmi centrali e periferici sono stati
modificati per consentire la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni
di reversibilità a carico del Fondo Speciale dipendenti della Ferrovie dello
Stato S.p.A.. Possono
essere lavorate le pensioni di reversibilità con qualsiasi decorrenza
originaria e con la presenza o meno dell’indennità integrativa speciale come
assegno accessorio del trattamento pensionistico, ad
esclusione di quelle cui compete l’integrazione al minimo INPS. E’ inoltre possibile, con la nuova versione dei
programmi, effettuare la ricostituzione –
esclusivamente di tipo “7” retributiva – anche delle pensioni di
reversibilità decorrenti da data antecedente al 1/1/1995 e che sono rimaste
cristallizzate alla data del passaggio delle pensioni dall’INPDAP. 1. MODALITA’ DI
EFFETTUAZIONE DELLE RICOSTITUZIONI Come è noto per le prestazioni
trasferite dall’INPDAP sono presenti nel data base delle pensioni le
informazioni contabili relative ai periodi successivi al 12/2000. Al fine di consentire il calcolo dei conguagli derivanti
dalla variazione delle pensioni in argomento occorre effettuare
una prima ricostituzione, con data calcolo non antecedente al 1° gennaio
2001, che ha lo scopo di ricostruire contabilmente la pensione e, dai dati
originari, riportarla al valore attualmente in pagamento non apportando
alcuna modifica alla composizione familiare come pervenuta dall'INPDAP.
Pertanto, se necessario, dovranno essere spostate le scadenze
dei contitolari ad una data futura in modo da pervenire ad un risultato della
ricostituzione con un conguaglio pari allo zero o prossimo allo stesso. Occorre, poi, procedere ad una
seconda ricostituzione della pensione, per l’inserimento o la variazione dei
dati reddituali, dei dati anagrafici degli
eventuali contitolari e dell’importo della pensione annua lorda, per l’effettuazione dei
conguagli a credito o a debito decorrenti dalla data della variazione. Occorre, peraltro, far presente che comunque
la procedura di ricostituzione non può effettuare calcoli anteriori alla data
del 1/10/1995 per le pensioni che hanno una decorrenza anteriore al 1995. Pertanto nel caso di una pensione con l’indennità
integrativa speciale corrisposta come assegno accessorio e che abbia
decorrenza antecedente il 1/10/1995, occorre effettuare
le seguenti operazioni:
ricostituzione della pensione con l’inserimento: della PAL in pagamento alla
data del 1° ottobre 1995 rilevabile dal “Ruolo di pensione” trasmesso dalla
sede INPDAP che aveva in carico la pensione; dei redditi e degli eventuali
familiari compartecipi, al fine di ricostruire gli importi (PAL, assegni
familiari e indennità integrativa speciale se in pagamento) pagati fino alla
data della ricostituzione (arretrati uguali a zero o prossimi ad esso);
ricostituzione della pensione per l’inserimento di dati mancanti o per la
variazione di elementi già presenti con
determinazione degli eventuali arretrati calcolati dal 1° ottobre 1995 alla
data della ricostituzione;
determinazione fuori procedura degli eventuali arretrati calcolati dalla data
di decorrenza originaria fino al 30 settembre 1995. 2. MODALITA’ DI
LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI A seguito delle modifiche apportate ai programmi, sarà
anche possibile procedere alla liquidazione di nuove pensioni con le modalità consuete e tenendo presente quanto precisato in
seguito per ciò che attiene la compilazione del pannello contenente i dati
specifici del Fondo. Non sono, invece, al momento
liquidabili le pensioni di reversibilità provenienti da pensioni
dirette con l’I.I.S. corrisposta come assegno
accessorio che siano state ricostituite o liquidate con le procedure INPS. Al
riguardo si assicura che i programmi sono in fase di modifica. 3.
SEGNALAZIONE
DEI DATI Per quanto riguarda le modalità
di segnalazione dei dati nei pannelli della procedura di ricostituzione si
rimanda a quanto già illustrato con precedenti messaggi. Si precisano le modalità di
compilazione del pannello FS05FS, contenente i dati specifici del Fondo FS,
con riguardo alle modifiche apportate, con il presente rilascio, alla
procedura di ricostituzione . Occorre, peraltro precisare che, sia per le
ricostituzioni che per le nuove liquidate, può essere necessario compilare un
numero diverso di pannelli relativi al Fondo:
per le pensioni di reversibilità si deve compilare un pannello Fondo con i
dati relativi al dante causa; un secondo pannello
con i dati degli aventi diritto al momento del decesso del pensionato e
riferiti alla data originaria di decorrenza della pensione di reversibilità;
infine un terzo pannello con riferimento alla data del 1/10/1995.
per le pensioni indirette devono essere compilati due pannelli: il primo con
riferimento alla decorrenza originaria della pensione ed il secondo con i
dati della pensione al 1/10/1995. Qualora si rendesse necessario
apportare modifiche alle pensioni in argomento in date diverse da quella
originaria o da quella dell’1/10/1995, si dovranno compilare nuovi record
Fondo alla decorrenza desiderata. Di seguito, si riportano le modalità
di compilazione del pannello FS05: Il primo sottopannello contiene i seguenti campi: Campo 01 - T PENS Campo 02 - PENS:PROV/DEF:
immettere P se la pensione rimane provvisoria; digitare spazio se la pensione
viene considerata definitiva; Campo 03 – TIT:ALTRA PENS.:
immettere N o S; Campo 04 – DEC ggmmaaaa: nei
vari pannelli va inserita la decorrenza della pensione diretta, quella originaria della pensione di reversibilità, quella
dell’1/10/1995 ed eventuali altre; Campo 05 – DEC. ECONOM:: inserire la decorrenza
economica della pensione che di norma è uguale a quella inserita
nel campo precedente; Campo 06 – SOSP mmaaaa:
sospensione – di regola non assume alcun rilievo; Campo 07 – ASS. ggmmaaaa: inserire la data di iscrizione
al Fondo FS - il campo non è obbligatorio; Campo 08 – CESS. ggmmaaaa:
inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, in caso di decesso in
attività di servizio, la data di morte; Campo 09 – MATRICOLA FS:
inserire il numero della matricola del ferroviere – il campo non è
obbligatorio; Campo 10 – COD.SPEC.: inserire
X se si tratta di pensione di reversibilità ovvero H per pensione indiretta; Campo 11 – CAUSALE CESSAZIONE:
utilizzare la codifica FS – il campo non è obbligatorio; Campo 12 – QUALIFICA PROFESSIONALE:
utilizzare la codifica FS - il campo non è obbligatorio; Campo 13 – CODICE NON CALCOLO:
al momento non assume nessun rilievo; Campo 14 – PENSIONE ANNUA LORDA: nel caso di presenza di
più pannelli, il campo è obbligatorio soltanto per quello
corrispondente alla data dell’1/10/1995 e va compilato con l’importo della
sola pensione a tale data; per la compilazione degli altri pannelli il campo
non è obbligatorio; Campo
15 – I.I.S.: se si tratta di pensione con la
corresponsione dell’indennità integrativa speciale come assegno accessorio,
il campo non deve essere riempito; se, invece, la pensione deve essere
calcolata includendo I.I.S..
nella base pensionabile, nel campo va inserita l’indennità integrativa
speciale annua di cui era in godimento il dante causa al momento del decesso
(importo mensile moltiplicato per dodici; Campo 16 – DIRITTO I.I.S. S/N: il valore “S” sta ad indicare l’esistenza del
diritto alla IIS come elemento accessorio a prescindere dall’effettivo
pagamento. Si rammenta che il diritto all’indennità integrativa speciale come
assegno accessorio compete ai titolari di:
pensioni di reversibilità aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1994,
pensioni di reversibilità aventi decorrenza successiva al 31/12/1994,
spettanti per decessi intervenuti fino a tutto il 16 agosto 1995 e provenienti da pensioni
dirette con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995; Campo 17 – PRIVILEGIATA S/N:
indicare “S” se si tratta di pensione privilegiata, “N” in caso contrario; Campo 18 – 13 MENS. S/N: il valore “S” o “N” indica il
diritto o meno al pagamento della 13^ mensilità; Campo 19 – DEC.CALC: viene inserito automaticamente il valore 01/10/1995 – è
opportuno verificare che il valore sia correttamente indicato; Campo 20 – APPLICAZIONE
ALIQUOTE AGO S/N: inserire “N” se devono essere applicate le aliquote
previste dal D.P.R. 1092/73, “S” se vanno applicate le aliquote vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria; Il secondo sottopannello contiene i seguenti campi: SERVIZI UTILI aammgg AL: Campo 01 – 31/12/92: inserire i periodi di servizio
utili maturati alla data del 31/12/1992 - il campo non è obbligatorio; Campo 02 – 31/12/94: inserire il servizio utile maturato
tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1994 – il campo non è obbligatorio; Campo 03 – 31/12/95: inserire il servizio utile compreso
tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1995 – il campo non è obbligatorio; Campo 04 – 31/12/97: inserire il servizio utile compreso
tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1997 – il campo non è obbligatorio; Campo 05- CESSAZIONE: inserire il servizio utile
compreso tra l’ultimo periodo intero inserito e la cessazione dal servizio.
In caso di cessazione dal servizio intervenuta prima del 1° gennaio 1993, va avvalorato soltanto questo campo con l’inserimento
dell’anzianità complessiva maturata – il campo non è obbligatorio; Campo 06 – ANNI UTILI AL DIRITTO: devono essere inseriti
gli anni arrotondati ad anno intero; BASE PENS. QUOTA A: Campo 07 – RETRIBUZIONE: inserire la retribuzione ex L.177/76; questo campo è obbligatorio soltanto per il
pannello relativo alla decorrenza 1/10/1995; Campo 08 – Quote ART.14:
inserire le eventuali quote spettanti - il campo non è obbligatorio; Campo 09 – I.I.S.: inserire il
valore dell’indennità integrativa speciale soltanto se nel
campo 16 del primo sottopannello è stato inserito il valore “N” Campo 10- RETRIB. L:336/70:
inserire la differenza retributiva spettante in applicazione della legge
336/70; Campo 11 – BASE PENS. QUOTA B
RETR. MEDIA: inserire la retribuzione media relativa al calcolo della quota B
di pensione; DATI I.I.S.: Campo 14 - PAGAMENTO S/N:
indicare “S” se l’indennità integrativa speciale, spettante come assegno
accessorio della pensione, deve essere corrisposta;, indicare “N” se il
pagamento dell’I.I.S. è sospeso; Campo 15 – CONGLOBATA S/N: il valore “S” indica che lo
stipendio considerato per il calcolo della pensione annua lorda è comprensivo
della quota dell’indennità integrativa speciale conglobata ai sensi
dell’articolo 1 della legge 885/80; nel caso contrario va indicato il valore
“N”. Per quanto riguarda le modalità
di attribuzione dell’indennità integrativa speciale si rimanda a quanto
comunicato con il messaggio n: 305/0013/2003 dell’11 agosto 2003. 4.
RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL DANTE
CAUSA ED ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA' Nell'ottobre 2001 le Sedi provinciali dell'INPDAP
hanno trasferito alle corrispondenti Sedi provinciali dell'Istituto, per ogni
pensionato e superstite di pensionato, i fascicoli pensionistici
contenenti la documentazione cartacea. Il fascicolo è costituito da una cartellina in
cartoncino (il cosiddetto Ruolo di pensione) intestato al pensionato o
ad un superstite di pensionato contenente i principali dati anagrafici e pensionistici; inoltre, su questa
cartellina sono incollate le elaborazione automatiche succedutesi nel tempo
relative alle perequazione ed alle riliquidazioni
delle pensioni. Il suddetto fascicolo cartaceo di pensione, oltre alla
normale comunicazione tra l'ente previdenziale ed il pensionato, contiene i decreti
o deliberazioni di pensione emessi dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l’eventuale determinazione della pensione di
reversibilità effettuata dall'INPDAP. 4.1.
DECRETI O DELIBERAZIONI EMESSE DALLA FERROVIE DELLO
STATO S.p.A. La Ferrovie dello Stato S.p.A., fino al passaggio del Fondo all'INPS, ha determinato,
secondo le regole vigenti al momento della cessazione dal servizio o del
decesso in attività di servizio dell’iscritto, l'importo della pensione annua
lorda spettante al medesimo o ai suoi superstiti, sulla base dei periodi
assicurativi e delle retribuzioni pensionabili nonché della tipologia di
cessazione (limiti di età e servizio, dimissioni, licenziamento per motivi
disciplinari, licenziamento per inabilità o inidoneità, decesso in attività
di servizio). Il prospetto (decreto o deliberazione), contenente i suddetti
dati, veniva inviato alla direzione
provinciale, del Tesoro prima, e dell'INPAD dopo, competente, per territorio,
a gestire il pagamento della pensione. Se successivamente a tale
determinazione, occorreva variare qualche elemento che comportava una
modifica dell’importo della pensione annua lorda (anzianità, retribuzione
pensionabile, causa di cessazione ecc.) le FS procedevano alla rideterminazione di detto importo mediante
l’emissione di un nuovo provvedimento (decreto o deliberazione) definito di “riforma”
che, nuovamente, veniva trasmesso all’Ente preposto al pagamento ed alla
gestione della pensione. Le direzioni Provinciali del Tesoro e le Sedi
dell’INPDAP, procedevano a porre in pagamento il
nuovo importo della pensione annua lorda maggiorato degli eventuali aumenti
dovuti per perequazione automatica o degli incrementi spettanti in base a
specifiche norme di legge da corrispondere in aggiunta alla pensione di
competenza dei suddetti Enti pagatori. Appartengono al gruppo di disposizioni che hanno
incrementato l'importo della pensione in pagamento la legge n.: 22 del 12 febbraio 1974, 177 del 29 aprile 1976 141 del 17 aprile1985 544 del 29 dicembre1988 59 del 27 febbraio 1991 Nel corso del tempo si sono succedute diverse norme che
hanno comportato un ricalcolo della pensione annua
lorda per tener conto di nuovi elementi di calcolo ( es. retribuzioni
pensionabili o maggiorazioni di anzianità) e,
quindi, l’emissione, da parte delle Ferrovie, di un nuovo provvedimento di
pensione. In alcuni casi la pensione così determinata poteva avere una
decorrenza, fissata dalla legge, diversa da quella originaria;
tale ultimo atto veniva definito decreto o deliberazione di “Riliquidazione” di pensione. In alcuni casi
il decreto/deliberazione di “liquidazione” o di “riforma” della pensione
poteva essere emesso contestualmente a quello della “riliquidazione”
e pertanto il documento conteneva l'importo della pensione e della decorrenza
originaria nonché l'importo e l’eventuale diversa
decorrenza della pensione riliquidata. Le leggi che hanno determinato la” riliquidazione”
della pensione a partire da una data successivamente
al pensionamento sono: il DPR n. 1081 del 28 dicembre1970, il DPR n. 748 del 30 giugno 1972, la legge 22 del 12 febbraio 1974, il DPR 1093 del 29 dicembre 1973, la legge 312 del 11 luglio 1980, la legge 942 del 23 dicembre 1986, la legge 292 del 10 luglio 1984, la legge 468 del 14 novembre 1987, la sentenza della Corte
Costituzionale 1/1991, il CCNL 1990/1992. la legge 59 del 27 febbraio 1991. 4.2.
DETERMINAZIONI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO O DELL'INPDAP PER LE PENSIONI
DI REVERSIBILITA' Dall'1/1/1976 le Direzioni Provinciali
del Tesoro sono divenute competenti alla liquidazione delle pensioni di
reversibilità dovute ai superstiti dei pensionati dello Stato. Pertanto
le Ferrovie non hanno più liquidato la pensione di reversibilità ai
superstiti di pensionati deceduti dall'1/1/1976 in poi, conservando soltanto
la competenza a liquidare le pensioni di riversibilità
per gli aventi causa di deceduti in servizio
(pensioni indirette) e di pensionati deceduti in quiescenza fino al
31/12/1975. I provvedimenti di liquidazione della pensione di
reversibilità adottati dalle Direzioni Provinciale del Tesoro e dall’INPDAP
contengono lo stesso numero di certificato della pensione diretta, seguito da
lettere e numeri ( A, B , C, R, Z1, Z2, Z3 ecc.)
nonché gli elementi principali della pensione diretta (data di cessazione,
causa di cessazione, pensione annua lorda originaria, pensione annua lorda in
pagamento al momento del decesso). 5
FOGLIO ELETTRONICO EXCEL PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI IMPORTI DI PENSIONE. Non appena possibile saranno inviati un foglio
elettronico "Ricostituzioni_FS_v4-1.xls" ed un documento contenente
le istruzioni per l'utilizzo di questo foglio. 6.
TREDICESIMA MENSILITA’ Con il presente aggiornamento della procedura, sarà
possibile procedere anche alla ricostituzione di quelle pensioni di
reversibilità di cui ai messaggi n. 330/0013/2001 e
289/0013/2002, per le quali le Sedi hanno provveduto ad erogare direttamente
la tredicesima mensilità. IL DIRETTORE
CENTRALE
IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI |