INPS

Direzione Centrale

delle Prestazioni

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

(Messaggio 21 giugno 2004 n° 19566)

 

 

 

 

“Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003). Cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro. Sanatoria per coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge per i pensionati che lavorano. Procedura per la gestione e la sistemazione dei versamenti. Ulteriori aggiornamenti. Chiarimenti”

 

 
 
 
Si fa seguito ai messaggi n. 346 del 2 ottobre 2003, n. 357 del 15 ottobre 2003 n. 372 del 28 ottobre 2003 di rilascio e variazione della procedura di gestione dei versamenti per articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e si comunica che alla procedura sono stati apportati gli aggiornamenti illustrati di seguito.
 
 
1 – Recuperi rateali
 

Per i pensionati che hanno effettuato il versamento del 30 per cento dell’importo, la differenza da trattenere sulla pensione è stata memorizzata in cinque rate trimestrali, separatamente per “quota capitale” e per “quota interessi”, con scadenza il 1° luglio 2003, il 1° ottobre 2003, il 1° gennaio 2004, il 1° aprile 2004 e il 1° luglio 2004.

 

La procedura procedeva a memorizzare in modo analogo anche la rateazione dei versamenti effettuati dopo il 17 marzo 2003, disponendo il recupero delle rate trimestrali scadute sulla prima mensilità in estrazione e, in caso di incapienza, recuperando l’importo residuo sulle mensilità seguenti.

 

La procedura è stata aggiornata per determinare, per i versamenti effettuati nella misura del 30 per cento successivamente al 17 marzo 2003, le rate trimestrali a partire dai tre mesi dopo la data del primo versamento. Le scadenze delle cinque rate trimestrali divengono pertanto variabili, in relazione alla data del primo versamento effettuato dal pensionato.
 

 

2 – Foglio di calcolo

 

Si riporta in allegato il nuovo foglio EXCEL contenente anche la versione di calcolo del piano di recupero a partire dal 2004.

 

Si ricorda in proposito che il comma 4 dell’articolo 44 dispone che, ai fini del calcolo del versamento, venga preso a riferimento l’importo della mensilità di pensione del mese precedente quello di inizio dell’attività lavorativa.

 

Per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa a gennaio 2004 la mensilità da prendere a riferimento è pertanto quella di dicembre 2003 e dovrà quindi essere selezionata la versione di calcolo per il 2003, ‘cliccando’ il foglio “comma 2 con 20% (2003)”.

 

Per coloro che iniziano l’attività lavorativa da febbraio 2004 e fino a gennaio 2005 compresi, la mensilità da prendere a riferimento è relativa al 2004 dovrà quindi essere selezionata la versione di calcolo per il 2004, ‘cliccando’ il foglio “comma 2 con 20% (2004)”.

 

 

3 - Chiarimenti

 

3.1 – Ricostituzione della pensione a seguito del versamento per comma 2

 

Ai fini del ricalcolo delle quote incumulabili e degli eventuali conguagli a seguito del versamento previsto dal comma 2 (totale cumulabilità), le Sedi dovranno provvedere con immediatezza a ricostituire la pensione. A tal fine è sufficiente acquisire la domanda con la procedura EAD75, prelevare la pensione e rinviarla al calcolo senza acquisire alcun dato.

 

 

3.2 – Inizio dell’attività lavorativa

 

Si ribadisce che possono effettuare il versamento successivamente al 17 marzo 2003 per un’attività lavorativa iniziata successivamente alla predetta data, solo coloro che non esercitavano attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, come indicato al comma 4 dell’articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

3.3 – Riliquidazione della pensione

 

Il piano di recupero deve essere ricalcolato ogni volta che la pensione interessata all’applicazione della normativa in oggetto viene riliquidata da provvisoria a definitiva o ricostituita.

 

A tal fine è sufficiente richiamare la pensione con la procedura di gestione dei versamenti, opzione 2 – MODIFICA DI UN VERSAMENTO, e ripetere nell’apposito campo l’importo del versamento già effettuato a suo tempo dal pensionato. La procedura reimposta il piano di recupero e dispone il conguaglio a debito o a credito del pensionato.

 

 

3.4 – Versamenti rateali o a compensazione effettuati dai pensionati

 

Nel caso in cui il pensionato abbia autonomamente effettuato più versamenti relativi allo stesso comma, per la memorizzazione esatta dei versamenti effettuati è sufficiente richiamare la pensione con procedura di gestione dei versamenti, opzione 2 – MODIFICA DI UN VERSAMENTO, e riportare nell’apposito campo l’importo corrispondente alla somma dei versamenti effettuati, senza modificare la data di primo versamento. La procedura reimposta il piano di recupero e dispone il conguaglio a credito del pensionato.

 

 

3.5 – Acquisizione dei versamenti effettuati

 

Con messaggio n. 231 del 10 luglio 2003 era stata data indicazione alle Sedi di inviare alla Direzione centrale per le Prestazioni, tramite fax, copia dei bollettini da acquisire. La funzione di acquisizione dei bollettini è stata successivamente resa disponibile per le Sedi, mediante la procedura rilasciata con il citato messaggio n. 346, opzione 1 – INSERIMENTO DI UN VERSAMENTO.

 

Non devono pertanto più essere inviate alla Direzione centrale per le Prestazioni le copie dei bollettini versati dai pensionati per l’acquisizione.

 

 

3.6 – Trattamento fiscale dei versamenti

 

In merito alla deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell’IRPEF delle somme versate ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 44 citato, si comunica che l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha precisato, al punto 7 della circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, quanto riportato di seguito:

 

“Al fine di dare risposta al quesito occorre stabilire se le somme in questione rivestano la qualificazione di contributi previdenziali, tenuto conto che l’articolo 10 del Tuir prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizione di legge e di quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

 

Al riguardo si ritiene che le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi non possono essere considerati come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi. Tali somme, infatti, non generano una prestazione futura da parte dell’Istituto previdenziale ma costituiscono una sorta di autorizzazione necessaria per superare il divieto di cumulo ovvero una regolarizzazione per aver violato il divieto negli anni passati.

 

Per quanto riguarda, in particolare, le somme dovute per la regolarizzazione del cumulo violato negli anni pregressi, si fa presente che ai fini di stabilire la deducibilità dal reddito complessivo, non può trovare applicazione neppure l’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), in base al quale dal reddito complessivo si deducono le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti. Ciò in quanto le somme in questione non sono versate all’INPS al fine di restituirle al soggetto erogatore ma bensì al fine di sanare una violazione che, se non sanata, darebbe luogo a maggiori e diverse sanzioni.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE

IL DIRETTORE CENTRALE DEI

PRESTAZIONI

SISTEMI INFORMATIVI

Nori

Spadaccia

 

 

 

 

Allegato N.1

 

 

Inizio_Pagina