INPS
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
(Messaggio 21 giugno 2004 n° 19566)
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“Articolo 44 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).
Cumulo della pensione di anzianità con i redditi da
lavoro. Sanatoria per coloro che non hanno
ottemperato agli obblighi previsti dalla legge per i pensionati che lavorano.
Procedura per la gestione e la sistemazione dei versamenti. Ulteriori aggiornamenti. Chiarimenti” |
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Si
fa seguito ai messaggi n. 346 del 2 ottobre 2003, n. 357 del 15 ottobre 2003
n. 372 del 28 ottobre 2003 di rilascio e variazione della procedura di
gestione dei versamenti per articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
e si comunica che alla procedura sono stati apportati gli aggiornamenti
illustrati di seguito.
1 – Recuperi rateali
Per i
pensionati che hanno effettuato il versamento del 30
per cento dell’importo, la differenza da trattenere sulla pensione è stata
memorizzata in cinque rate trimestrali, separatamente per “quota capitale” e
per “quota interessi”, con scadenza il 1° luglio 2003, il 1° ottobre 2003, il
1° gennaio 2004, il 1° aprile 2004 e il 1° luglio 2004. La
procedura procedeva a memorizzare in modo analogo
anche la rateazione dei versamenti effettuati dopo il 17 marzo 2003,
disponendo il recupero delle rate trimestrali scadute sulla prima mensilità
in estrazione e, in caso di incapienza, recuperando
l’importo residuo sulle mensilità seguenti. La
procedura è stata aggiornata per determinare, per i versamenti effettuati
nella misura del 30 per cento successivamente al 17
marzo 2003, le rate trimestrali a partire dai tre mesi dopo la data del primo
versamento. Le scadenze delle cinque rate
trimestrali divengono pertanto variabili, in relazione alla data del primo
versamento effettuato dal pensionato.
2 – Foglio di calcolo Si riporta in allegato il nuovo foglio EXCEL contenente
anche la versione di calcolo del piano di recupero a
partire dal 2004. Si
ricorda in proposito che il comma 4 dell’articolo 44 dispone che, ai fini del
calcolo del versamento, venga preso a riferimento
l’importo della mensilità di pensione del mese precedente quello di inizio
dell’attività lavorativa. Per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa a
gennaio 2004 la mensilità da prendere a riferimento
è pertanto quella di dicembre 2003 e dovrà quindi essere selezionata la
versione di calcolo per il 2003, ‘cliccando’ il
foglio “comma 2 con 20% (2003)”. Per coloro che iniziano l’attività lavorativa da
febbraio 2004 e fino a gennaio 2005 compresi, la mensilità da prendere a
riferimento è relativa al 2004 dovrà quindi essere
selezionata la versione di calcolo per il 2004, ‘cliccando’
il foglio “comma 2 con 20% (2004)”. 3 - Chiarimenti 3.1 – Ricostituzione della pensione a
seguito del versamento per comma 2 Ai fini del ricalcolo
delle quote incumulabili e degli eventuali
conguagli a seguito del versamento previsto dal comma 2 (totale cumulabilità), le Sedi dovranno provvedere con
immediatezza a ricostituire la pensione. A tal fine è sufficiente acquisire
la domanda con la procedura EAD75, prelevare la pensione e rinviarla al
calcolo senza acquisire alcun dato. 3.2 – Inizio
dell’attività lavorativa Si ribadisce
che possono effettuare il versamento successivamente al 17 marzo 2003 per
un’attività lavorativa iniziata successivamente alla predetta data, solo
coloro che non esercitavano attività lavorativa alla data del 30 novembre
2002, come indicato al comma 4 dell’articolo 44 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 3.3 – Riliquidazione
della pensione Il piano di recupero deve essere ricalcolato ogni volta che la pensione interessata
all’applicazione della normativa in oggetto viene riliquidata
da provvisoria a definitiva o ricostituita. A tal fine è sufficiente richiamare
la pensione con la procedura di gestione dei versamenti, opzione
2 – MODIFICA DI UN VERSAMENTO, e ripetere nell’apposito campo l’importo del
versamento già effettuato a suo tempo dal pensionato. La procedura reimposta
il piano di recupero e dispone il conguaglio a debito o a credito del
pensionato. 3.4 – Versamenti rateali o a
compensazione effettuati dai pensionati Nel caso in cui il pensionato abbia autonomamente effettuato più versamenti relativi
allo stesso comma, per la memorizzazione esatta dei versamenti effettuati è
sufficiente richiamare la pensione con procedura di gestione dei versamenti,
opzione 2 – MODIFICA DI UN VERSAMENTO, e riportare nell’apposito campo
l’importo corrispondente alla somma dei versamenti effettuati, senza
modificare la data di primo versamento. La procedura reimposta il piano di
recupero e dispone il conguaglio a credito del pensionato. 3.5 – Acquisizione dei versamenti effettuati Con messaggio n. 231 del 10 luglio
2003 era stata data indicazione alle Sedi di inviare alla Direzione centrale
per le Prestazioni, tramite fax, copia dei bollettini da acquisire. La
funzione di acquisizione dei bollettini è stata
successivamente resa disponibile per le Sedi, mediante la procedura
rilasciata con il citato messaggio n. 346, opzione 1 – INSERIMENTO DI UN
VERSAMENTO. Non devono pertanto più essere
inviate alla Direzione centrale per le Prestazioni le
copie dei bollettini versati dai pensionati per l’acquisizione. 3.6 –
Trattamento fiscale dei versamenti In merito alla deducibilità
dal reddito complessivo ai fini dell’IRPEF delle somme versate ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 44 citato, si comunica che
l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha
precisato, al punto 7 della circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, quanto
riportato di seguito: “Al fine di dare risposta al quesito occorre stabilire
se le somme in questione rivestano la qualificazione
di contributi previdenziali, tenuto conto che l’articolo 10 del Tuir prevede la deducibilità
dal reddito complessivo dei contributi previdenziali versati in ottemperanza
a disposizione di legge e di quelli versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli
per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Al riguardo si ritiene che le somme versate all’INPS per
ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di
anzianità e attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione
dei periodi pregressi non possono essere considerati come contributi
previdenziali obbligatori o facoltativi. Tali somme, infatti, non generano
una prestazione futura da parte dell’Istituto previdenziale ma costituiscono
una sorta di autorizzazione necessaria per superare
il divieto di cumulo ovvero una regolarizzazione per aver violato il divieto
negli anni passati. Per quanto riguarda, in particolare, le somme dovute per
la regolarizzazione del cumulo violato negli anni
pregressi, si fa presente che ai fini di stabilire la deducibilità
dal reddito complessivo, non può trovare applicazione neppure l’articolo 10,
comma 1, lettera d-bis), in base al quale dal reddito complessivo si deducono
le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il
reddito in anni precedenti. Ciò in quanto le somme
in questione non sono versate all’INPS al fine di restituirle al soggetto
erogatore ma bensì al fine di sanare una violazione che, se non sanata,
darebbe luogo a maggiori e diverse sanzioni.
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