INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 14 giugno 2004 numero 18703)
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OGGETTO: |
Revoche e sospensioni per motivi reddituali delle
provvidenze di invalidità civile. |
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A seguito di accordi intervenuti con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si rappresenta quanto segue.
1) -
Nei casi di provvidenze di invalidità civile non concesse all’origine per
superamento dei limiti reddituali con provvedimenti di reiezione già
notificati agli interessati, l’istanza di riesame per gli anni successivi ha
valore di nuova domanda che impone una nuova verifica dei requisiti economici
e sanitari e che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto
alla provvidenza dal mese successivo a quello della sua presentazione. La
domanda originaria conserva il proprio valore solo quando nel corso del
successivo procedimento amministrativo venga accertata, oltre la minorazione
psico-fisica, anche il requisito reddituale, mentre, ove quest’ultimo manchi
e sopravvenga solo dopo la notifica dell’originario accertamento negativo, il
beneficio non può decorrere da epoca anteriore alla presentazione di una
nuova domanda amministrativa diretta alla positiva verifica della condizione
precedentemente non soddisfatta. Ciò in
quanto, in materia di prestazioni in favore degli invalidi civili, la
prevista decorrenza dell’erogazione del beneficio dal mese successivo alla
proposizione della relativa domanda amministrativa – a differenza
dell’analoga previsione posta per prestazioni di natura previdenziale che si
fondano su uno specifico rapporto assicurativo – ha l’effetto di attribuire
alla domanda stessa il valore di un requisito concorrente, insieme con quello
sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto. Si
potrà prescindere dalla visita di controllo della permanenza dei requisiti
sanitari nei confronti degli invalidi affetti dalle patologie gravi e
permanenti che saranno individuate con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, a norma dell’art. 42, comma 7, della legge 23.11.2003, n. 326,
e rispetto alle quali sarà indicata anche la documentazione sanitaria da
acquisire per comprovare l’invalidità.
2) -
Nel caso di provvidenze revocate per motivi reddituali successivamente alla
loro concessione in presenza di eventi che si ritiene dovranno incidere in
maniera costante sul patrimonio del titolare della prestazione (quali, ad
esempio, fatto salvo il principio della compatibilità, la liquidazione di una
nuova prestazione a carico dell’Istituto o di altro Ente o di Stato Estero
che faccia superare i limiti reddituali), l’eventuale istanza di riesame per
motivi reddituali riferita ad anni successivi deve avere valore di nuova
domanda. In
relazione a quanto sopra occorre attivare nuovi accertamenti sanitari tranne
i casi di cui all’ultimo capoverso del punto 1). 3) -
Qualora, successivamente alla concessione originaria, i limiti reddituali
vengano superati in presenza di eventi straordinari non destinati ad incidere
durevolmente sul patrimonio dell’interessato (liquidazione di arretrati, TFR
ecc.) la prestazione deve essere solo sospesa e ripristinata dopo la
sospensione per l’anno in cui, per tali motivi, si verifica il superamento
dei prescritti limiti reddituali. In
tali casi, non occorre attivare una nuova procedura accertativa
dell’invalidità e il relativo ripristino deve avvenire dall’inizio dell’anno
in cui i redditi rientrano nei limiti previsti, previa, però, istanza
corredata di dichiarazione di responsabilità reddituale rilasciata entro il
dicembre precedente. In relazione
a quanto sopra esposto – a ricezione della dichiarazione reddituale,
comprensiva dei proventi sopra individuati, rilasciata ai sensi dell’art. 1,
comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno 31.10.1992, n. 553 – sarà cura
delle Agenzie di provvedere immediatamente alla sospensione della provvidenza
per l’anno interessato e, contestualmente, di richiedere all’invalido una
nuova domanda di ripristino della provvidenza dal primo giorno dell’anno
successivo corredata da dichiarazione reddituale presuntiva di rientro nei
limiti reddituali per l’anno considerato, fatta salva la verifica differita
della situazione reddituale definitiva ai sensi di quanto previsto dal
decreto n. 553/1992 sopra menzionato.
4) -
Nell’eventualità in cui l’iter amministrativo della concessione della
provvidenza si sia protratto per più anni e qualora il limite reddituale
annuo riferito alla data della domanda amministrativa di prima istanza
risultasse superato, la provvidenza stessa dovrà essere concessa dall’inizio
dell’anno in cui il requisito reddituale risulta soddisfatto, essendo
imputabile alla competente Amministrazione la mancata emissione del
provvedimento in tempo utile. Contestualmente
dovranno essere notificati all’interessato i motivi della post-datazione della
decorrenza. Valga
a maggior chiarimento il seguente esempio: - domanda amministrativa
di prima istanza datata 15.7.2002, ancora da definire a dicembre 2003, il cui
esito, quindi, non è stato notificato all’interessato; - decorrenza virtuale della
provvidenza:1.8.2002; - l’accertamento
reddituale effettuato per l’anno 2001 evidenzia il superamento del limite
reddituale previsto per l’anno 2002; - l’accertamento
reddituale effettuato per l’anno 2002 e’ di importo inferiore al limite
reddituale previsto per l’anno 2003; - la
prestazione e’ concessa con decorrenza 1.1.2003. Al
presente messaggio dovrà essere assicurata la massima diffusione, in
particolare presso gli Enti di Patronato e le Associazioni di categoria. Il Direttore Generale Crecco |