INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Roma 26 novembre
2003
Messaggio n° 142
Ai Dirigenti centrali e periferici
L’art.
4, 2° comma, della legge n. 44 del 15/03/1973, ha previsto che l’INPDAI
consentisse al dirigente e all’azienda la possibilità di proseguire i
versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo venissero
conferite dall’azienda stessa cariche sociali comportanti la perdita del
requisito della subordinazione:tale forma contributiva, per la sua
specificità è stata definita “atipica”. Per
essere autorizzati al pagamento di tale forma contributiva, era sufficiente
avere un anno di contribuzione presso detto Ente antecedente la
data della domanda di autorizzazione, fino alla
emanazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAI
del 26/03/1999e, successivamente a tale data, almeno un mese di contribuzione
versata, in qualsiasi epoca, dalla stessa azienda conferente la carica
sociale. Tale
prosecuzione, ai sensi del 3° comma del medesimo articolo di legge, è
avvenuta dal 1973 al 31/12/2002, mediante il versamento all’ex INPDAI di importi contributivi per i quali, quanto alla misura ed
alla periodicità, si sono applicate le norme relative alla contribuzione
volontaria. L’onere del versamento della contribuzione cosiddetta “atipica”,
nonché l’onere di comunicare all’ex INPDAI ogni
variazione intervenuta nel rapporto di amministrazione col dirigente, faceva
carico all’azienda datrice di lavoro. Inoltre
la particolarità del rapporto giuridico previdenziale che vincolava i
soggetti interessati (azienda, assicurato e specifico ente percettore), ha
fatto sì che le forme di incompatibilità stabilite
dalle norme per la contribuzione volontaria non fossero estensibili a quella
“atipica”, ivi compresa quella dovuta alla Gestione separata ex art.
2, comma 26, della Legge 335/95. L’art.
42 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, nel disporre la confluenza
dell’INPDAI nell’INPS, ha di fatto abrogato la legge
n. 44/73, con la conseguente impossibilità di procedere alle autorizzazioni a
tale forma contributiva. In
linea con quanto convenuto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, relativamente alla salvaguardia dei diritti
dei dirigenti già autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al
01/01/2003, o che abbiano presentato domanda di autorizzazione a tale forma
contributiva anteriormente al 31/12/2002, sarà mantenuta la possibilità che
le aziende e i dirigenti, autorizzati alla prosecuzione della contribuzione “atipica”
anteriormente al 1° gennaio 2003, continuino ad effettuare i relativi
versamenti. Considerato
che la legge n. 44/73 poneva a carico del datore di
lavoro l’onere di detto versamento, si è ritenuto opportuno, al solo fine di
semplificare gli adempimenti, a partire dal gennaio 2003, di modificare le
modalità di versamento del suddetto contributo, utilizzando il modello F24 e
riportando i dati sul modello DM10/2, unitamente a quelli dei dipendenti
dell’azienda. Modalità operative: In considerazione di quanto esposto, per il
versamento della contribuzione “atipica” le aziende interessate
dovranno utilizzare il codice di nuova istituzione “M553”, da esporre
nei quadri B-C del modello DM10/2.
In corrispondenza del codice occorre indicare: il numero dei dirigenti
interessati alla predetta contribuzione, la retribuzione di riferimento ed il
contributo dovuto. Le
aziende interessate (ed i contribuenti per conoscenza), con comunicazione
trasmessa dalla struttura INPDAI, riceveranno gli importi aggiornati ai
livelli 2003 delle retribuzioni di riferimento e del relativo contributo. Versamento
contribuzione anno 2003 Le
aziende sono tenute a versare la contribuzione relativa a
tutti i trimestri 2003 (compreso il 4° trimestre) con il modello
DM10/2 relativo al periodo di paga dicembre 2003. Il versamento della
contribuzione di cui trattasi dovrà essere effettuato
entro il 16/01/2004. Versamento
contribuzione dal 2004 A
partire dal gennaio 2004 la contribuzione dovrà essere versata con cadenza
trimestrale, e precisamente:
Nei
primi mesi del prossimo anno saranno quindi trasmessi alle aziende
interessate i nuovi livelli retributivi sui quali saranno
calcolate, con le modalità della contribuzione volontaria, le
contribuzioni dovute. Nel
caso che il versamento del saldo del modello DM10/2 con il
modello F24 venga effettuato in ritardo
rispetto al termine di scadenza, gli importi risulteranno indebiti e quindi
rimborsati senza interessi e rivalutazione monetaria. Modalità compilazione CUD e 770
I
periodi per i quali è stata versata la contribuzione
atipica vanno dichiarati nel CUD e nel mod. 770 compilando i
seguenti punti della parte C “dati previdenziali ed
assistenziali INPS” come segue: punto 1 (qualifica):
indicare il codice di nuova istituzione “A” punti 4
(matricola) e 5 (provincia lavoro) punto 6 (assicurazioni
coperte): IVS Nella
sezione 2 “retribuzioni particolari” compilare : -
nel punto 26 (tipo) il codice “AT” -
nei punti 27 (data inizio) e 28 (data
fine periodo) indicare periodo di riferimento dei trimestri, ovvero la data
iniziale e finale del trimestre a cui si riferisce la contribuzione atipica - nel punto 29 (retribuzione)
indicare la retribuzione di riferimento presa a base per il calcolo della
contribuzione atipica per il periodo considerato. -
nel punto 30 (settimane retribuite) indicare il numero delle
settimane corrispondenti Nessun
dato va indicato nella sezione 3.
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