Il REATO DI INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO


Il cd reato di clandestinità


Uno dei provvedimenti sicuramente più discussi e controversi del Pacchetto Sicurezza 2009 è quello previsto dall'art. 1, comma XVI della legge 94/2009, il quale introduce, quid unicum tra gli gli Stati europei, nel nostro ordinamento il reato di cd clandestinità . Infatti, il suddetto intervento normativo ha aggiunto il comma 10/Bis al Dlgs 286 del 1998 (T.U. Immigrazione), il quale, dal titolo Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchè di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n.68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.




La ratio


Come si evince testualmente, la figura in esame si basa sull'ingresso illecito o sulla permanenza illegale sul nostro territorio da parte di soggetti stranieri clandestini.


La finalità primaria del Legislatore è stata quella di introdurre uno strumento giuridico atto a rendere più efficaci e incisivi i provvedimenti di espulsione ed allontanamento. In secondo luogo, sempre al fine della lotta alla criminalità clandestina, si è voluto creare un fortissimo deterrente psicologico nei confronti di soggetti che intendono entrare o rimanere clandestinamente in Italia, al fine presumibile di porre in essere attività criminose sul territorio Italiano.


Pertanto, dopo l'introduzione dell'aggravante della clandestinità avvenuta con il D.L 92/2008 (Pacchetto Sicurezza 2008), secondo cui, in forza del modificato art 11 bis T.U. Immigrazione, l'illecito si deve considerare aggravato se il fatto viene commesso da un soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, il Legislatore si dota di un nuovo strumento giuridico per contrastare appieno il fenomeno dell'immigrazione clandestina, e di tutto quanto annesso e connesso.




I presupposti di applicazione


L'illecito in esame si applica al soggetto che, nonostante la mancanza del permesso di soggiorno o comunque titolo equivalente, abbia fatto ingresso o si trovi sul territorio dello Stato. Rientrano in tale ipotesi non solo 1) gli extracomunitari clandestini entrati illegalmente o 2) quelli già espulsi ma anche 3) il comunitario allontanato dal territorio dello stato o 4) l'immigrato in genere che, a qualunque titolo, abbia fatto i scadere il permesso di soggiorno a tempo determinato.


Dal punto di vista soggettivo, la condotta del reo deve essere contraddistinta dal dolo semplice, ovvero dalla consapevolezza e volontà di introdursi o permanere nel nostro Stato senza alcun valido titolo di soggiorno. Infine, L'illecito in esame si consuma nel momento in cui o il clandestino entri illegittimamente in Italia o nel momento in cui scada il precedente e valido titolo di soggiorno e lo stesso, nonostante cià², si trattenga sul nostro territorio.




Gli effetti della commissione dell'illecito


A seguito dell'accertamento dell'illecito in esame, il reo viene condannato al pagamento di una ammenda compresa tra 5.000 e 10.000 euro. A tale ammenda, come si evince dal primo capoverso del punto 1 dell'art 10-bis T.U. Immigrazione, non si applica l'oblazione prevista dall'art 162 del codice penale. Il reato in esame, inoltre, non puಠessere contestato allo straniero già respinto alle frontiere e pertanto che non abbia fatto ingresso illegale nel nostro Stato.


Al di là dell'ammenda, somma peraltro difficilmente ottenibile dalla stragrande maggioranza dei soggetti clandestini presenti sul nostro territorio, il primo e più rilevante effetto dell'illecito in esame è quello di sottoporre i clandestini stessi ad un giudizio immediato avanti al Giudice di Pace. Tale giudizio, attraverso il canovaccio degli ulteriori interventi normativi previsti sempre dal Pacchetto Sicurezza 2009 riguardanti il procedimento penale, dovrà , nelle intenzioni del legislatore, favorire e rendere più concreta ed efficace l'espulsione del clandestino.


Infine, il punto 6 dell'art 10-bis T.U. Immigrazione prevede che il procedimento di accertamento dell'illecito in esame viene sospeso nel caso in cui il clandestino presenti la domanda di protezione internazionale come prevista dal decreto legislativo 251 del 2007. A seguito del riconoscimento suddetto, così come a seguito della concessione da parte dello Stato Italiano di un valido permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 T.U. Immigrazione, il procedimento penale non puಠche terminare con una sentenza di non luogo a procedere.




In conclusione


Tale figura di reato, peraltro molto dibattuta e controversa, si inserisce nel quadro dei provvedimenti urgenti, emanati nell'ultimo biennio, finalizzati a contrastare l'illegalità derivante dall'ingresso e dalla permanenza sul territorio nazionale di immigrati clandestini. Con tale fattispecie, il Legislatore intende sanzionare pesantemente chi ponga in essere tali condotte illegali, ciಠproprio al fine di rispondere ad una esigenza di sicurezza avvertita in questo periodo storico da tutte le fasce della popolazione.


Tuttavia, se il Legislatore è intervenuto, come ha fatto, dopo solo un anno dalla introduzione della previsione dell'aggravante della clandestinità (aggravante che in teoria avrebbe dovuto dare un forte impulso alla rapidità e alla concretezza dei provvedimenti di espulsione), ciಠpuಠpresumibilmente significare che tale ultima previsione normativa si è rivelata del tutto inadeguata a gestire o comunque a contenere il fenomeno in questione. A seguito di tale ultimo e rilevante intervento, pertanto, il Legislatore ha inteso ribadire e rafforzare ancora più l'impegno a contrastare il diffusissimo fenomeno della immigrazione clandestina e tutto quanto alimenta, favorisce ed incrementa tale fenomeno illegale.


Infine, l'effetto e le conseguenze dell'introduzione di tale reato dovrebbe essere valutate, ben più che in relazione alla previsione della sopra descritta ammenda, ai fini della facilitazione e concretizzazione dell'espulsione del clandestino. La bontà di scelta legislativa, quindi, essere apprezzata solo ed esclusivamente se tali ultimi effetti verranno dispiegati in modo incisivo e rigido.





Avv. Luigi Modaffari, Foro di Brescia