MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 30 gennaio 2009 , n. 19

  Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e
i  limiti  di  intervento  del  Fondo  di garanzia per i mediatori di
assicurazione  e  di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209.
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
  Visti  in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto
Codice  concernenti,  fra  l'altro:  la  costituzione  del  Fondo  di
garanzia  per  i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come
patrimonio  separato  presso  la  CONSAP;  lo scopo di tale Fondo; la
composizione  del  Comitato  di gestione cui spetta l'amministrazione
del  Fondo;  la procedura di determinazione del relativo contributo e
la  sua  misura  massima;  la  successione di tale Fondo nei rapporti
attivi  e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo 4,
comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' la
previsione  di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione
ed  ai  limiti  di  intervento stabilite con regolamento del Ministro
delle attivita' produttive, sentito 1'ISVAP;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito  il  Ministero  dello  sviluppo economico, subentrato nella
predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive;
  Sentito  l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed
acquisito  per  ragioni di opportunita' anche il parere del Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n.  27397  del  18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del
Consiglio  di  Ministri  rilasciato  in data 8 gennaio 2009, prot. n.
DAGL/12.3.4./19/51;
                             A d o t t a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                             Definizioni


  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a)  «codice»:  il  codice  delle  assicurazioni  private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   b)  «CONSAP»:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
S.p.A.;
   c)  «contributo»:  la contribuzione annuale dei mediatori a favore
del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice;
   d)  «Fondo»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione
e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice;
   e)  «ISVAP»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private e di interesse collettivo;
   f)   «mediatori»:   gli   intermediari   di   assicurazione  e  di
riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma
2, lettera b), del codice;
   g) «polizza»: la polizza di as
   si
curazione  della  responsabilita'  civile,  di cui agli articoli 110,
comma 3, e 112, comma 3, del codice;
   h)  «registro»:  il  registro unico elettronico degli intermediari
assicurativi  e  riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del
codice;
   i) «Comitato»: il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del
codice.

        
                    Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operante  il  rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
             Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
          il  Codice  delle assicurazioni private e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  239  del  13-10-2005 - supplemento
          ordinario n. 163).
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 115 del Codice delle
          assicurazioni private:
             «Art.   115.  Fondo  di  garanzia  per  i  mediatori  di
          assicurazione e di riassicurazione.
             1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di
          cui  all'art.  109,  comma  2,  lettera b), deve aderire al
          Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire
          il  danno  patrimoniale  causato  agli  assicurati  e  alle
          imprese  di  assicurazione  o  di riassicurazione derivante
          dall'esercizio  dell'attivita'  di mediatore assicurativo o
          riassicurativo     che     non    sia    stato    risarcito
          dall'intermediario  o non sia stato indennizzato attraverso
          la  polizza di cui, rispettivamente, all'art. 110, comma 3,
          e all'art. 112, comma 3.
             2.  L'amministrazione  del  Fondo  spetta ad un comitato
          nominato   con   decreto   del   Ministro  delle  attivita'
          produttive,  che  e' composto da un dirigente del Ministero
          delle  attivita' produttive, con funzioni di presidente, da
          un  dirigente  del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da  un  funzionario  dell  ' ISVAP, da un funzionario della
          CONSAP,  da  due rappresentanti degli intermediari iscritti
          nella   corrispondente   sezione   del   registro,   da  un
          rappresentante   delle   imprese   di  assicurazione  e  di
          riassicurazione.
             3.   Le   norme   relative   all'amministrazione,   alla
          contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con
          regolamento   del   Ministro  delle  attivita'  produttive,
          sentito  l'ISVAP.  Il contributo e' determinato annualmente
          con   decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,
          sentito  l'ISVAP  ed il comitato di gestione, in misura non
          superiore  allo  zero  virgola  cinquanta  per  cento delle
          provvigioni   annualmente   acquisite,  anche  al  fine  di
          garantire    comunque   la   copertura   degli   oneri   di
          funzionamento del comitato di cui al comma 2.
             4.  Il  Fondo  costituisce patrimonio separato da quello
          del  soggetto  presso il quale e' costituito e da eventuali
          altri fondi. Sul Fondo non sono ammesse azioni, sequestri o
          pignoramenti  dei  creditori del soggetto che li amministra
          ne'    dei    creditori   dei   singoli   intermediari,   o
          nell'interesse  degli  stessi,  diversi  dagli assicurati o
          dalle  imprese.  Il  Fondo  non  puo' essere compreso nelle
          procedure  concorsuali  che  riguardano  il soggetto che li
          amministra o i singoli intermediari partecipanti.
             5.  Il Fondo e' surrogato nei diritti degli assicurati e
          delle  imprese  di  assicurazione e di riassicurazione fino
          alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.».
             -  Si  riporta  il  testo del 5° comma dell'art. 343 del
          Codice delle assicurazioni private:
             «5.  Il  Fondo  di cui all'art. 115 succede nei rapporti
          attivi  e  passivi al Fondo di garanzia per l'attivita' dei
          mediatori  di  assicurazione  e  di riassicurazione, di cui
          all'art.  4,  comma  1, lettera f), della legge 28 novembre
          1984,  n.  792, e continua ad operare nei casi previsti dal
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  in  data 30 aprile 1985, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985.
             6.  Le  persone  fisiche  di  cui al presente articolo e
          quelle   iscritte   nel   registro  degli  intermediari  di
          assicurazione  e  di riassicurazione non sono soggette agli
          obblighi  previsti  a  carico  degli agenti di commercio in
          materia di previdenza integrativa.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 4, comma 1, lettera
          f)della legge 28 novembre 1984, n. 792 recante «Istituzione
          e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione»:
             «f)   aver  aderito  al  Fondo  di  garanzia  costituito
          nell'ambito  del  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  per risarcire gli assicurati e le imprese
          di   assicurazione   dei   danni  derivanti  dalla  propria
          attivita'  e  non  garantiti  dalla  polizza  di  cui  alla
          successiva  lettera  g).  Il  Fondo  e'  amministrato da un
          comitato,  composto  da  tre  rappresentanti  del Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, da tre
          rappresentanti  del Ministero del tesoro e da tre mediatori
          eletti  dagli  iscritti  all'albo, nominato con decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          presieduto da un componente eletto dal Comitato stesso, che
          lo    sceglie    tra   i   rappresentanti   del   Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Il fondo
          e'  alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei
          contributi,  comunque  non  inferiore  allo  0,50 per cento
          delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai
          mediatori    di    assicurazione   e   dai   mediatori   di
          riassicurazione,  e'  fissata  annualmente  con decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e
          del   volume   di   affari.   Con   decreto   del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato saranno
          stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al
          funzionamento del fondo.».
             Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2006, n. 233, reca
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          114 del 18 maggio 2006.
             «3.  Ai  fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi'
          avere   stipulato   la   polizza   di  assicurazione  della
          responsabilita'  civile  professionale di cui all'art. 110,
          comma  3,  per  l'attivita' di intermediazione svolta dalla
          societa',  dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche'
          per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
          infedelta'   dei  dipendenti,  dei  collaboratori  o  delle
          persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  109,  comma 1, del
          «Codice»:
             «1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e
          l'aggiornamento  del  registro  unico elettronico nel quale
          sono    iscritti    gli    intermediari    assicurativi   e
          riassicurativi  che  hanno  residenza  o  sede  legale  nel
          territorio della Repubblica.».
             Per  l'art.  115  del  «Codice», si veda nelle note alle
          premesse.
          Nota all'art. 1:
             Per l'art. 115 e 343 del decreto legislativo 7 settembre
          2005,  n. 209 («Codice» delle assicurazioni private)si veda
          nelle note alle premesse.
             L'art.  109,  comma  2,  lettera  b), del «Codice» cosi'
          recita:
              «b)  i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
          altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
          agiscono   su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri  di
          rappresentanza   di   imprese   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione».
             - Si riporta il testo degli articoli 110, comma 3 e 112,
          comma 3 del «Codice».
             «3.  Salvo  quanto  previsto  all'art.  109, comma 3, ed
          all'art.   112,   comma  3,  la  persona  fisica,  ai  fini
          dell'iscrizione  nella sezione del registro di cui all'art.
          109,  comma 2, lettere a) o b), deve altresi' stipulare una
          polizza  di  assicurazione della responsabilita' civile per
          l'attivita' svolta in forza dell'iscrizione al registro con
          massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro
          e  di  un  milione e mezzo di euro all'anno globalmente per
          tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione
          europea,   per  danni  arrecati  da  negligenze  ed  errori
          professionali   propri   ovvero   da   negligenze,   errori
          professionali    ed    infedelta'   dei   dipendenti,   dei
          collaboratori   o   delle  persone  del  cui  operato  deve
          rispondere  a norma di legge. I limiti di copertura possono
          essere  elevati  dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto
          delle   variazioni   dell'indice   europeo  dei  prezzi  al
          consumo.».
             «3.  Ai  fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi'
          avere   stipulato   la   polizza   di  assicurazione  della
          responsabilita'  civile  professionale di cui all'art. 110,
          comma  3,  per  l'attivita' di intermediazione svolta dalla
          societa',  dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche'
          per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
          infedelta'   dei  dipendenti,  dei  collaboratori  o  delle
          persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  109,  comma 1, del
          «Codice»:
             «1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e
          l'aggiornamento  del  registro  unico elettronico nel quale
          sono    iscritti    gli    intermediari    assicurativi   e
          riassicurativi  che  hanno  residenza  o  sede  legale  nel
          territorio della Repubblica.».
             Per  l'art.  115  del  «Codice», si veda nelle note alle
          premesse.

        
      
                               Art. 2.


                   Limiti di intervento del Fondo


  1.  Il  risarcimento  del danno patrimoniale garantito dal Fondo e'
limitato  in  ogni  caso  alle  somme corrispondenti all'ammontare di
copertura della polizza. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e
interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza.

        
      
                               Art. 3.


                        Patrimonio del Fondo


  1.  Il  patrimonio  del  Fondo  e'  costituito dai contributi degli
aderenti, da versamenti volontari, dai redditi patrimoniali e da ogni
altro provento consentito dalla legge.
  2.  Il  Fondo  succede  nei  rapporti  attivi e passivi al Fondo di
garanzia  gia'  previsto  dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della
legge 28 novembre 1984, n. 792.

        
                    Nota all'art. 3:
             Per  l'art.  4,  comma  1,  lettera  f),  della legge 28
          novembre 1984,n. 792, si veda nelle note alle premesse.

        
      
                               Art. 4.


                     Funzionamento del Comitato


  1.  Il  Comitato  nomina  il vicepresidente scegliendolo tra i suoi
componenti.
  2.  Il  presidente e i componenti del Comitato durano in carica tre
anni.
  3.  Le  funzioni  di  segretario  del  Comitato  sono  svolte da un
dipendente  della  CONSAP nominato dal Comitato su designazione della
CONSAP medesima.
  4.  Il Comitato e' convocato dal presidente in via ordinaria almeno
una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su
richiesta di almeno tre suoi componenti.
  5.  Il Comitato delibera con la presenza di almeno quattro membri a
maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto
del presidente.
  6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute
del  Comitato  e  sono  predisposti dal segretario e sottoscritti dal
presidente.
  7.  Con  il  decreto di nomina del Comitato si stabilisce la misura
del  compenso  annuale nonche' del gettone di presenza alle adunanze,
spettanti  al  Presidente  ed  ai  componenti; per i membri residenti
fuori  Roma  vengono  rimborsate  le  spese  documentate di viaggio e
soggiorno.

        
      
                               Art. 5.


                        Funzioni del Comitato


  1. Il Comitato:
   a)  adotta  gli  atti  di  amministrazione  e  gli  altri  atti di
organizzazione  relativi  all'attivita'  e  alla  gestione del Fondo,
compresa l'individuazione dei fabbisogni di personale e di servizi da
destinare  da  parte  della CONSAP alle esigenze di funzionamento del
Fondo stesso;
   b)  delibera  sulle  domande  di  risarcimento presentate ai sensi
dell'articolo 9;
   c)  delibera  il  rendiconto  finanziario  e  approva  la relativa
relazione di accompagnamento;
   d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni
elemento  utile  per  la  determinazione  del  contributo annuale dei
mediatori.

        
      
                               Art. 6.


                       Presidente del Comitato


  1.  Il  presidente  del Comitato adotta i provvedimenti di urgenza,
sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta.
  2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di
assenza o impedimento di questo.

        
      
                               Art. 7.


                       Segretario del Comitato


  1. Il segretario del Comitato di cui all'articolo 4, comma 3:
   a) coordina l'istruttoria degli affari da sottoporre al Comitato e
predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
   b)  redige  i  verbali  delle  riunioni  del Comitato e ne cura la
trascrizione sull'apposito registro;
   c) coordina l'esecuzione delle delibere del Comitato su delega del
Comitato stesso;
   d)  coordina  la  tenuta  della  contabilita',  dei  libri e della
corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi
alla gestione;
   e) presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la
relativa relazione.

        
      
                               Art. 8.


Norme  per  la  nomina  dei componenti del Comitato in rappresentanza
degli   intermediari   e   delle   imprese   di  assicurazione  e  di
                           riassicurazione

  1.  I  componenti  del  Comitato  in rappresentanza dei mediatori e
delle  imprese  di  assicurazione  e di riassicurazione, nominati con
decreto   del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  prescelti
nell'ambito  di  apposite terne di nominativi proposte dalle relative
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

        
      
                               Art. 9.


                  Modalita' di intervento del Fondo


  1.  L'assicurato o l'impresa di assicurazione che abbiano subito un
danno dal mediatore e non siano stati risarciti dal mediatore stesso,
possono   chiedere,  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  il  risarcimento  al Fondo, allegando la documentazione
relativa  ai fatti e alle circostanze che hanno determinato il danno,
nonche'   la   documentazione  comprovante  l'avvenuta  richiesta  di
risarcimento al mediatore.
  2.  Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e in ogni caso,
entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di
cui  al  comma  1, trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la
polizza   la   domanda  di  risarcimento  stessa,  comprensiva  della
documentazione allegata.
  3.  Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta
giorni   dal   ricevimento  della  documentazione  se  il  danno  sia
risarcibile  per  effetto della polizza entro il limite del massimale
ovvero  le  ragioni per le quali eventualmente il danno e' in tutto o
in parte non risarcibile.
  4.  Nel  caso  in  cui  l'assicuratore comunichi che il danno e' in
tutto  o  in  parte non risarcibile, ovvero anche quando non fornisca
alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede
a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza
del termine di cui al comma 3.
  5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno e' risarcibile per
effetto  della  polizza,  il  Fondo,  entro e non oltre trenta giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione  dell'assicuratore, informa il
danneggiato  di  tale  circostanza,  allegando  copia  della risposta
dell'assicuratore.
  6.   Il   danneggiato  che,  anche  a  causa  dell'inattivita'  del
mediatore,  non  sia  stato indennizzato dagli assicuratori che hanno
stipulato   la   polizza   entro   sei  mesi  dalla  ricezione  della
comunicazione di cui al comma 5, rende nota tale circostanza al Fondo
che  provvede al risarcimento entro novanta giorni dalla ricezione di
detta comunicazione.
  7. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al
comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'ISVAP per gli
eventuali  provvedimenti  di  competenza ai sensi dell'articolo 329 e
seguenti del codice.
  8.  Il Fondo puo' agire in giudizio contro gli assicuratori per far
accertare  il  loro  obbligo  a  risarcire  il  danno  nei limiti del
massimale e puo' chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma
quarto, del codice civile.

        
                    Nota all'art. 9:
             -  Si riporta il testo degli articoli 329 e seguenti del
          «Codice»  -  «Destinatari  delle  sanzioni  disciplinari  e
          procedimento» e recitano come segue:
             «Art. 329 (Intermediari e periti assicurativi). - 1. Gli
          intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i
          produttori  diretti,  i  collaboratori e gli altri soggetti
          ausiliari   dell'intermediario   di   assicurazione   o  di
          riassicurazione,    ed    i    periti    assicurativi   che
          nell'esercizio  della loro attivita', anche nei casi puniti
          ai  sensi  dell'art.  324,  violino  le  norme del presente
          codice  o  le relative norme di attuazione, sono puniti, in
          base   alla   gravita'   dell'infrazione   e  tenuto  conto
          dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
              a) richiamo;
              b) censura;
              c) radiazione.
             2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta
          di  biasimo  motivato,  e'  disposto  per  fatti  di  lieve
          manchevolezza.   La   censura  e'  disposta  per  fatti  di
          particolare  gravita'.  La radiazione e' disposta per fatti
          di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione
          dei rapporti di intermediazione.
             3.   I   provvedimenti   disciplinari   sono  notificati
          all'interessato   mediante   lettera  raccomandata  e  sono
          comunicati  alle  imprese  con  le  quali  il  medesimo  ha
          incarichi in corso di esecuzione.
             Art. 330 (Destinatari delle sanzioni disciplinari). - 1.
          Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle
          persone  fisiche  iscritte nel registro degli intermediari,
          compresi  i  collaboratori  e  gli altri soggetti ausiliari
          dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o
          nel  ruolo  dei  periti di assicurazione responsabili della
          violazione.
             2.   Nel  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in  forma
          societaria la radiazione comporta altresi' la cancellazione
          della  societa'  nei  casi  di  particolare  gravita'  o di
          sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.
             Art.  331  (Procedura  di  applicazione  delle  sanzioni
          disciplinari). - 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni
          disciplinari  l'ISVAP,  nel  termine  di  centoventi giorni
          dall'accertamento  dell'infrazione,  ovvero  nel termine di
          centottanta  per  i soggetti residenti all'estero, provvede
          alla   contestazione   degli  addebiti  nei  confronti  dei
          possibili  responsabili  della  violazione  e  trasmette  i
          relativi  atti  al  Collegio  di  garanzia sui procedimenti
          disciplinari.
             2.  I  destinatari  possono  proporre,  nel  termine  di
          sessanta  giorni,  reclamo  avverso  la contestazione degli
          addebiti  e  chiedere  l'audizione  dinnanzi al Collegio di
          garanzia sui procedimenti disciplinari.
             3.  Il  Collegio di garanzia e' istituito presso l'ISVAP
          ed e' composto da un magistrato con qualifica non inferiore
          a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche
          a  riposo,  con funzioni di presidente ovvero da un docente
          universitario  di  ruolo,  e  da  due componenti esperti in
          materia  assicurativa,  questi  ultimi designati sentite le
          associazioni  maggiormente  rappresentative.  Il mandato ha
          durata  quadriennale  ed  e' rinnovabile una sola volta. Il
          Collegio   di  garanzia  puo'  essere  costituito  in  piu'
          sezioni,  con corrispondente incremento del numero dei suoi
          componenti,  qualora  l'ISVAP  lo  ritenga  necessario  per
          garantire  condizioni  di  efficienza e tempestivita' nella
          definizione  dei  procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina
          il   Collegio   di  garanzia,  stabilisce  le  norme  sulla
          procedura  dinnanzi  al  Collegio nel rispetto dei principi
          del   giusto  procedimento  e  determina  il  regime  delle
          incompatibilita'  ed  il  compenso  dei  componenti, che e'
          posto a carico dell'Istituto.
             4. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo di
          cui  al  comma,  2  ovvero  decorso inutilmente il relativo
          termine,  il  Collegio di garanzia acquisisce le risultanze
          istruttorie,   esamina  gli  scritti  difensivi  e  dispone
          l'audizione,  alla quale le parti possono partecipare anche
          con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
             Se  non  ritiene  provata  la violazione, il Collegio di
          garanzia  puo' disporre l'archiviazione della contestazione
          o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,
          invece,   ritiene   provata  la  violazione,  trasmette  al
          Presidente    dell'ISVAP    la    proposta    motivata   di
          determinazione della sanzione disciplinare.
             5.   Il  Presidente  dell'ISVAP,  ricevuta  la  proposta
          formulata  dal  Collegio  di  garanzia,  decide la sanzione
          disciplinare   con   decreto,   che  viene  successivamente
          comunicato alle parti del procedimento.
             6.   Le  controversie  relative  ai  ricorsi  avverso  i
          provvedimenti  che  applicano la sanzione disciplinare sono
          devolute   alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
          amministrativo.  L'ISVAP  provvede  alla difesa in giudizio
          con propri legali.
             7.   I   provvedimenti   che   infliggono   la  sanzione
          disciplinare  della  radiazione,  le  sentenze  dei giudici
          amministrativi  che  decidono  i  ricorsi  e  i decreti che
          decidono   i   ricorsi  straordinari  al  Presidente  della
          Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 1917, comma quarto, del
          codice civile:
             «4.   L'assicurato,   convenuto  dal  danneggiato,  puo'
          chiamare in causa l'assicuratore [c.p.c. 32, 106, 269].».

        
      
                              Art. 10.


                       Surrogazione del Fondo


  1.  Il Fondo che ha risarcito il danneggiato ai sensi dell'articolo
9,  e' surrogato secondo quanto stabilito dall'articolo 115, comma 5,
del codice, nei diritti del danneggiato verso il mediatore, fino alla
concorrenza dei pagamenti effettuati a favore del danneggiato stesso.

        
                    Nota all'art. 10:
             -  Per  l'art.  115, comma 5 del «codice», si veda nelle
          note alle premesse.

        
      
                              Art. 11.


                         Contributi annuali


  1.  Il  contributo  a  carico  dei  singoli  aderenti  al Fondo, e'
determinato  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno con decreto del
Ministro  dello  sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115, comma
3, del Codice.
  2.  Il  contributo  e'  versato  al Fondo entro la data fissata nel
decreto  di  cui  al  comma  1.  Entro  lo  stesso  termine annuale i
mediatori  trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto
di  notorieta'  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni
acquisite  nell'esercizio  chiuso  nell'anno solare precedente quello
del  versamento.  Il  Fondo  puo'  chiedere  ulteriori documentazioni
comprovanti  le  dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al
Ministero   dello   sviluppo  economico  l'opportunita'  di  chiedere
all'ISVAP eventuali ulteriori verifiche.

        
                    Nota all'art. 11:
             -  Per  l'art.  115,  comma 3 del «Codice» si veda nelle
          note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:
             «Art.  47  (R)  (Dichiarazioni  sostitutive dell'atto di
          notorieta').  -  1. L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R).
             2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza. (R).
             3.  Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
             4.  Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».

        
      
                              Art. 12.


                  Mancato pagamento dei contributi


  1.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dal termine per il pagamento
dei contributi stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il Fondo
da' notizia dell'inadempienza riscontrata all'ISVAP, che provvede per
quanto di sua competenza.
  2.  L'ISVAP  comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal
registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti.

        
      
                              Art. 13.


                        Esercizio finanziario


  1.  L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.

        
      
                              Art. 14.


                       Rendiconto finanziario


  1.  Il rendiconto finanziario del Fondo, deliberato dal Comitato ai
sensi   dell'articolo   5   entro   novanta   giorni  dalla  chiusura
dell'esercizio, comprende le seguenti voci:
   a) in entrata:
    1)   contributi   degli   aderenti   al   Fondo   di   competenza
dell'esercizio;
    2) interessi su titoli;
    3) interessi attivi diversi;
    4) somme recuperate in dipendenza di azioni di surroga;
    5) altre entrate, da indicare analiticamente;
   b) in uscita:
    1)  somme  corrisposte  per i risarcimenti ai sensi dell'articolo
115 del codice e relative spese di liquidazione;
    2) spese di funzionamento;
    3) oneri patrimoniali e finanziari;
    4) altre uscite, da indicare analiticamente.
  2. Al rendiconto e' allegata una relazione, approvata dal Comitato,
che illustra le singole voci del rendiconto.
  3.  Entro  dieci  giorni  dalla  delibera di approvazione di cui al
comma  1,  il  Comitato  trasmette  il  rendiconto alla CONSAP che lo
approva  nei  successivi trenta giorni. Il rendiconto approvato dalla
CONSAP  e'  trasmesso  entro dieci giorni al Ministero dello sviluppo
economico.

        
                    Nota all'art. 14:
             -  Per  l'art.  115 del «Codice» si veda nelle note alle
          premesse.

        
      
                              Art. 15.


                       Situazione patrimoniale


  1.  Il  rendiconto  di  cui  all'articolo  14 e' accompagnato da un
documento  che  illustra  la  situazione patrimoniale del Fondo dalla
quale risultino alla fine dell'esercizio:
   a) nell'attivo:
    1) le immobilizzazioni finanziarie;
    2) i crediti verso i contribuenti;
    3) le disponibilita' liquide;
    4) i ratei e risconti attivi;
    5) le altre partite
    dell'attivo, da indicare analiticamente;
   b) nel passivo:
    1) il capitale netto;
    2) la riserva premi;
    3) la riserva sinistri,
    4) i ratei e risconti passivi;
    5) le altre partite del passivo, da indicare analitica
    m
ente.
  2.  La riserva premi costituita alla fine di ogni esercizio per far
fronte  agli  oneri  derivanti  dagli obblighi di risarcimento di cui
all'articolo  2,  e' pari all'intero ammontare dei contributi versati
dagli  aderenti  al Fondo in ciascun esercizio, compresi i rendimenti
finanziari relativi agli investimenti dei contributi stessi, al netto
dei  sinistri  dell'esercizio  pagati  o  riservati  e degli oneri di
qualsiasi  natura  sopportati  per la gestione e il funzionamento del
Fondo  stesso.  L'obbligo  di  accantonamento  a riserva cessa quando
l'ammontare  della riserva premi e' pari a quaranta volte l'ammontare
del   massimale   annuo   globale   per  tutti  i  sinistri  previsto
dall'articolo 110, comma 3, del Codice.
  3. La riserva sinistri e' costituita alla fine di ciascun esercizio
accantonando l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente
valutazione  effettuata  in  base  ad  elementi  obiettivi, risultino
necessarie   per  far  fronte  al  pagamento  dei  sinistri  avvenuti
nell'esercizio o in quelli precedenti e non ancora liquidati, nonche'
alle relative spese di liquidazione.
  4.  L'importo  dei  sinistri di un esercizio che eccede l'ammontare
dei  contributi dell'esercizio stesso e' imputato sull'accantonamento
della riserva premi costituito alla fine dell'esercizio precedente.

        
                    Nota all'art. 15:
             -  Per  l'art.  110, comma 3 del «Codice», si veda nelle
          note dell'art. 1.

        
      
                              Art. 16.


                              Vigilanza


  1.  Il  Fondo  e'  posto  sotto  la  vigilanza  del Ministero dello
sviluppo economico.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque
momento  al  Fondo  notizie  e dati sulla gestione del Fondo stesso e
disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 30 gennaio 2009

                                                Il Ministro : Scajola

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 154