MINISTERO DELLA SALUTE


DECRETO 11 aprile 2008

Aggiornamento  del  decreto  22 agosto  1994,  n.  582  relativo  al:
«Regolamento   recante   le   modalita'   per   l'accertamento  e  la
certificazione di morte».
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge  29 dicembre  1993, n. 578, contenente: «Norme per
l'accertamento e la certificazione di morte»;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582:
«Regolamento   recante   le   modalita'   per   l'accertamento  e  la
certificazione di morte»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285: «Regolamento di polizia mortuaria;
  Visto  il  regio  decreto  9 luglio  1939, n. 1238: «Ordinamento di
stato civile»;
  Vista  la  legge  1° aprile  1999, n. 91, recante: «Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»;
  Considerati    l'acquisizione   di   sempre   maggiori   conoscenze
scientifiche  e lo sviluppo tecnologico e strumentale intervenuti nel
tempo,  in  base  ai  quali il Centro nazionale trapianti ha ritenuto
opportuno  procedere ad una revisione e aggiornamento del sopracitato
decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582;
  Considerato  che a tal fine gruppi di lavoro costituiti nell'ambito
della  Consulta  tecnica  permanente per i trapianti, con il supporto
anche   di   esperti  esterni  anestesisti,  rianimatori,  neurologi,
neuroradiologi   e   medici  legali,  hanno  in  materia  predisposto
documenti  tecnici,  in  particolare  tra  l'altro:  Linee  guida per
l'applicazione di indagini strumentali di flusso ematico cerebrale in
situazioni  particolari,  ai fini della diagnosi di morte in soggetti
affetti da lesioni encefaliche;
  Preso  atto della proposta formulata dal Centro nazionale trapianti
che  si sostanzia, alla luce anche delle soprarichiamate Linee guida,
nell'aggiornamento   dell'articolato   del   soprarichiamato  decreto
ministeriale   n.   582/1994,   integrato   da  un  allegato  tecnico
concernente       «Modalita'       tecniche       di       esecuzione
dell'elettroencefalogramma»  predisposto  nell'ambito  dei  succitati
gruppi di lavoro;
  Condivisa l'esigenza di provvedere ad aggiornare il sopramenzionato
decreto ministeriale;
  Acquisito  nel  merito il parere favorevole del Consiglio superiore
di sanita', espresso nella seduta del 23 ottobre 2007, sulla proposta
avanzata dal Centro nazionale trapianti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
             Accertamento della morte e arresto cardiaco

  1.  In  conformita'  all'art.  2,  comma 1, della legge 29 dicembre
1993,  n.  578,  l'accertamento della morte per arresto cardiaco puo'
essere   effettuato   da   un   medico   con   il   rilievo  continuo
dell'elettrocardiogramma  protratto  per non meno di 20 minuti primi,
registrato su supporto cartaceo o digitale.

        
      
                               Art. 2.
Requisiti  clinico-strumentali  per  l'accertamento  della  morte nei
soggetti  affetti  da  lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento
                            rianimatorio

  1.  Nei  soggetti  affetti  da  lesioni  encefaliche  sottoposti  a
trattamento  rianimatorio,  salvo  i  casi  particolari  indicati  al
comma 2, le condizioni che, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
578,  art.  3,  impongono al medico della struttura sanitaria di dare
immediata comunicazione alla Direzione sanitaria dell'esistenza di un
caso  di  morte  per  cessazione  irreversibile  di tutte le funzioni
dell'encefalo, sono:
    a) assenza  dello stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi
del tronco encefalico e del respiro spontaneo;
    b) assenza di attivita' elettrica cerebrale;
    c) assenza   di   flusso  ematico  encefalico,  nelle  situazioni
particolari previste al comma 2.
  L'iter  diagnostico  deve  comprendere  la  certezza della diagnosi
etiopatogenetica  della lesione encefalica e l'assenza di alterazioni
dell'omeostasi     termica,     cardiocircolatoria,     respiratoria,
endocrinometabolica,   di   grado  tale  da  interferire  sul  quadro
clinico-strumentale complessivo.
  2.   E'   prevista  l'esecuzione  di  indagini  atte  ad  escludere
l'esistenza   di  flusso  ematico  encefalico  nelle  sotto  elencate
situazioni particolari:
    a) bambini di eta' inferiore ad 1 anno;
    b) presenza  di  farmaci  depressori del sistema nervoso di grado
tale  da  interferire  sul quadro clinico-strumentale complessivo; in
alternativa  al  rilievo  del  flusso  ematico cerebrale, l'iter puo'
essere  procrastinato sino ad escludere la possibile interferenza dei
suddetti farmaci sul quadro clinico-strumentale complessivo;
    c) situazioni   cliniche   che   non   consentono   una  diagnosi
eziopatogenetica  certa  o  che impediscono l'esecuzione dei riflessi
del   tronco  encefalico,  del  test  di  apnea  o  la  registrazione
dell'attivita' elettrica cerebrale.
  3.  Per l'applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico
cerebrale  si  rinvia  alle Linee guida di cui in premessa, approvate
dalla Consulta tecnica nazionale per i trapianti.
  4.  Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale risulti assente, il
medico   della   struttura  sanitaria  e'  tenuto  a  dare  immediata
comunicazione  alla  Direzione sanitaria, ai sensi dell'art. 3, legge
29 dicembre 1993, n. 578.

        
      
                               Art. 3.
Accertamento  della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche
               e sottoposti a trattamento rianimatorio

  1. Nei soggetti di cui all'art. 2, la morte e' accertata quando sia
riscontrata,  per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4, la
contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
    a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza;
    b) assenza dei riflessi del tronco encefalico:
      riflesso fotomotore,
      riflesso corneale,
      reazioni   a   stimoli   dolorifici   portati   nel  territorio
d'innervazione del trigemino,
      risposta  motoria  nel  territorio  del  facciale  allo stimolo
doloroso ovunque applicato,
      riflesso oculo vestibolare,
      riflesso faringeo,
      riflesso carenale;
    c) assenza  di  respiro  spontaneo  con valori documentati di CO2
arteriosa  non inferiore a 60 mmHg e pH ematico non superiore a 7,40,
in assenza di ventilazione artificiale;
    d) assenza  di  attivita' elettrica cerebrale, documentata da EEG
eseguito  secondo  le modalita' tecniche riportate nell'allegato 1 al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
    e) assenza   di   flusso   ematico   encefalico   preventivamente
documentata   nelle  situazioni  particolari  previste  dall'art.  2,
comma 2.
  2.  L'attivita'  di  origine spinale, spontanea o provocata, non ha
alcuna  rilevanza  ai  fini  dell'accertamento  della  morte, essendo
compatibile con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le
funzioni encefaliche.
  3.  Nel  neonato,  nelle  condizioni  di  cui al presente articolo,
l'accertamento della morte puo' essere eseguito solo se la nascita e'
avvenuta  dopo  la  trentottesima  settimana di gestazione e comunque
dopo una settimana di vita extrauterina.

        
      
                               Art. 4.
                       Periodo di osservazione

  1.  Ai  fini dell'accertamento della morte la durata del periodo di
osservazione deve essere non inferiore a 6 ore.
  2.  In  tutti  i  casi  di  danno  cerebrale anossico il periodo di
osservazione   non   puo'  iniziare  prima  di  24  ore  dal  momento
dell'insulto  anossico,  ad  eccezione  del  caso  in  cui  sia stata
evidenziata   l'assenza   del  flusso  ematico  encefalico.  In  tale
condizione,  il  periodo di osservazione puo' iniziare anche prima di
24   ore   dal   momento   dell'insulto  anossico,  di  seguito  alla
documentazione dell'assenza del flusso ematico encefalico .
  3.   La   simultaneita'   delle   condizioni   necessarie  ai  fini
dell'accertamento deve essere rilevata dal collegio medico per almeno
due  volte,  all'inizio  e  alla fine del periodo di osservazione. La
verifica di assenza di flusso non va ripetuta.
  4.  Il  momento  della  morte  coincide con l'inizio dell'esistenza
simultanea delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1.

        
      
                               Art. 5.
  Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione

  1. Qualora durante il periodo di osservazione di cui all'art. 4, si
verifichi  la  cessazione  del battito cardiaco, l'accertamento della
morte puo' essere effettuato con le modalita' previste all'art. 1.

        
      
                               Art. 6.
                       Certificazione di morte

  1. Le  modalita'  relative  alla  visita del medico necroscopo e la
connessa   certificazione  di  morte  in  caso  di  arresto  cardiaco
accertato   secondo   quanto   previsto   dall'art.   1,  seguono  le
disposizioni  contenute  negli  articoli 4,  8 e 9 del regolamento di
Polizia   mortuaria,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 settembre  1990,  n. 285. Nel caso in cui il riscontro
elettrocardiografico  sia  stato eseguito da un medico necroscopo, il
medesimo  provvede  direttamente  alla  compilazione  del certificato
necroscopico.
  2. L'accertamento  della  morte  eseguito con le modalita' indicate
negli  articoli 1, 3 e 4 esclude ogni ulteriore accertamento previsto
dall'art.   141   del   regio   decreto   9 luglio   1939,  n.  1238,
sull'ordinamento  dello  Stato  Civile, e dagli articoli 4, 8 e 9 del
regolamento di Polizia mortuaria soprarichiamato.
  3. L'obbligo   della   compilazione  del  certificato  necroscopico
previsto  dall'art.  141 del suddetto regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238,  spetta,  in  qualita'  di  medico necroscopo, al medico che ha
effettuato  l'accertamento  secondo quanto previsto dall'art. 1, o al
componente  medico  legale  nel  collegio di cui all'art. 2, comma 5,
della  legge  29 dicembre  1993,  n.  578,  o,  in  mancanza,  al suo
sostituto nel predetto collegio.
  4. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per
la  registrazione  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Trascorsi  quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  cessera'  l'efficacia  del  decreto ministeriale
22 agosto   1994,  n  582:  «Regolamento  recante  le  modalita'  per
l'accertamento e la certificazione di morte».
    Roma, 11 aprile 2008
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 220

        
      
                                                           Allegato 1
                  MODALITA' TECNICHE DI ESECUZIONE
                     DELL'ELETTROENCEFALOGRAMMA

1) Parametri strumentali.
    Nell'accertamento della condizione di cessazione irreversibile di
tutte  le  funzioni  dell'encefalo,  in  concomitanza con i parametri
clinici  riportati  in  art.  3, deve essere evidenziata l'assenza di
attivita'  elettrica  cerebrale  definita  come assenza di «attivita'
elettrica  di  origine  cerebrale  spontanea e provocata, di ampiezza
superiore a 2 microVolts su qualsiasi regione del capo per una durata
continuativa di 30 minuti».
2) Metodologia strumentale analogica.
    La  condizione  di  assenza di attivita' elettrica cerebrale deve
essere accertata con la seguente metodologia:
      Utilizzazione di almeno 8 elettrodi posti simmetricamente sullo
scalpo, secondo il Sistema 10-20 Internazionale, in modo da esplorare
tutte le aree cerebrali (Fp2, C4, T4, O2, Fp1, C3, T3, O1).
      Le   derivazioni   possono   essere   bipolari   con   distanza
interelettrodica  non inferiore a 10 cm e/o monopolari (con elettrodi
di riferimento biauricolare).
      Le  impedenze  elettrodiche devono essere comprese fra 0.1 e 10
KOhms.
      L'amplificazione   deve   essere   di   2  microVolts/mm  e  la
calibrazione  con  deflessione  positiva  o  negativa  di 5 mm per un
segnale di 10 microVolts.
      Nel  corso  della  registrazione  vanno  utilizzate  almeno due
costanti di tempo (di 0.1 e 0.3 sec.).
      Durante  l'esame  va  ripetutamente valutata la reattivita' nel
tracciato   elettroencefalografico   a   stimolazioni   acustiche   e
dolorifiche.
      La durata di ciascuna registrazione elettroencefalografica deve
essere di almeno 30 minuti.
      Le  registrazioni  elettroencefalografiche  vanno effettuate su
carta  o  su supporto digitale, al momento della determinazione della
condizione   di   cessazione   irreversibile  di  tutte  le  funzioni
dell'encefalo e ripetute alla fine del periodo di osservazione.
3) Metodologia strumentale digitale.
    Il  segnale  EEG,  viene  registrato con derivazione monopolare e
puo'  essere contemporaneamente visualizzato con derivazioni bipolari
o  referenziali  e  con  montaggi  diversi da quello di acquisizione.
Questo    consente   di   superare   il   problema   della   distanza
interelettrodica  di  10 cm  nei  bambini  e  nei  neonati qualora le
dimensioni del capo lo ponessero., comunque il montaggio adottato per
la valutazione deve rispettare la distanza interelettrodica.
    L'elettrodo  di  riferimento  puo'  essere  biauricolare,  oppure
intermedio fra Fz e Cz (Fz').
    La  modalita' di registrazione digitale richiede una frequenza di
campionamento  non  inferiore a 128 campioni al secondo e conversione
analogico/digitale  ad  almeno  12  Bit.,  con  la programmazione del
segnale massimo in ingresso di 200 microVolts.
    Si consiglia l'uso di un Filtro Antialiasing analogico.
    La visualizzazione del segnale sul monitor deve essere gestita da
una Scheda Grafica con almeno 1024x 768 punti di definizione.
    Nella  modalita'  digitale  l'acquisizione del segnale e' a banda
aperta, i filtri consigliati per la visione del segnale sono:
      HFF (High Frequency Filter): 70 Hz;
      LFF (Low Frequency Filter): 0.5 Hz.
    Le  registrazioni effettuate con modalita' digitale devono essere
archiviate  su  supporto  inalterabile magnetico od ottico in duplice
copia.
    L'elettroencefalografo deve avere la possibilita' di convertire i
files  delle  registrazioni  in un formato tale da consentire la loro
visualizzazione  su ogni sistema elettroencefalografico o su personal
computer.
    A  differenza  della modalita' di registrazione analogica, per la
registrazione  digitale non si richiede la trascrizione dei tracciati
su   carta.   E'  tuttavia  raccomandato  che  l'elettroencefalografo
permetta  la stampa dei tracciati su supporto cartaceo (anche a fogli
singoli) con una risoluzione di almeno 300 punti/inch.
4) Accorgimenti tecnici.
    Poiche'  artefatti provenienti dall'ambiente di registrazione e/o
dal  paziente  in  esame  possono  essere  responsabili  di attivita'
ritmica,  pseudoritmica o sporadica che si riflette su ogni elettrodo
registrante  posto sullo scalpo, occorre, su di un totale di non meno
8 canali di registrazione, dedicare:
      un  canale di registrazione all'elettrocardiogramma, registrato
con i seguenti parametri: filtri LFF: 0.1 Hz; HFF: 10-20 Hz e segnale
massimo in ingresso di 3200 microVolts.
    Un  canale  di registrazione dell'attivita' bioelettrica derivata
da  regioni extracefaliche (es. sul dorso della mano), registrato con
i  seguenti  parametri  strumentali: filtri LFF: 0.5 Hz; HFF: 70 Hz e
segnale massimo in ingresso di 400 microVolts
    Qualora  sia  necessario  e'  utile sospendere momentaneamente il
funzionamento degli apparati di rianimazione e di monitorizzazione.
    In  caso  siano  presenti  artefatti  muscolari di grado tale che
possano  mascherare l'attivita' cerebrale sottostante o di simularla,
creando  quindi problemi di interpretazione, si consiglia di ripetere
la  registrazione  dopo  somministrazione  di  farmaci  ad  attivita'
ultrabreve che bloccano la funzionalita' della placca neuromuscolare.
5) Personale addetto.
    L'esecuzione  delle  indagini elettroencefalografiche deve essere
effettuata  da  tecnici  di  neurofisiopatologia  sotto  supervisione
medica.
6) Osservazioni finali
    Allorche'  la  valutazione  dell'assenza  di  attivita' elettrica
cerebrale  sia  inficiata  da  elementi  artefattuali  documentati ed
ineliminabili  si  puo'  fare  ricorso ad indagini di flusso ematico,
secondo  le  linee  guida  per  l'applicazione degli accertamenti del
flusso ematico encefalico.
    I  potenziali evocati somatosensitivi ed acustici a breve latenza
possono  essere  valutati  in  aggiunta  alla  metodologia succitata,
secondo   le  raccomandazioni  della  Federazione  Internazionale  di
Neurofisiologia  Clinica (1999), tradotte e pubblicate dalla Societa'
Italiana  di  Neurofisiologia  Clinica  (2002).  Essi  possono essere
eseguiti   nella   fase  di  diagnosi  di  morte,  quale  complemento
dell'indagine  elettroencefalografica,  specie in presenza di fattori
concomitanti   di  grado  tale  da  interferire  sul  quadro  clinico
complessivo,  ma  non  costituiscono  una  valutazione alternativa al
rilievo del flusso ematico cerebrale.