MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 8 gennaio 2008

Criteri   e  parametri  per  la  determinazione  degli  organici  del
personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative, per l'anno scolastico 2007/2008.
                             IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni  vigenti in materia di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato;
  Visto  in particolare l'art. 1, comma 605, lettera a), con il quale
e'  stato  previsto che per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'Amministrazione   scolastica,   il   Ministro   della   pubblica
istruzione  adotti  provvedimenti che contemplino «nel rispetto della
normativa  vigente,  la  revisione  a  decorrere dall'anno scolastico
2007/08,  dei  criteri e dei parametri per la formazione delle classi
al  fine  di  valorizzare  la  responsabilita' dell'amministrazione e
delle  istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire
ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini a gradi di
scuola  e le diverse realta' territoriali, in modo da incrementare il
valore medio nazionale del rapporto alunni classe dello 0,4»;
  Tenuto   conto   che   nello  stesso  articolo  e'  prescritta,  in
conseguenza   dell'innalzamento   del   rapporto  alunni  classi,  la
revisione  dei  criteri  e  parametri  di  riferimento  ai fini della
riduzione  della  dotazione  organica  del  personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
  Vista   la   legge  2 agosto  2001,  n.  333,  di  conversione  del
decreto-legge  3 luglio  2001,  n. 255, inerente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;
  Tenuto  conto  che  con  il  decreto interministeriale, in corso di
perfezionamento,  relativo  alla  determinazione  degli  organici del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico
2006/2007  la  dotazione  organica  del  medesimo  personale  risulta
quantificata,  come  peraltro  desumibile dal Sistema informativo del
Ministero della pubblica istruzione, in 256.696 posti;
  Visto l'art. 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede  che  le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro,
possono  deliberare  l'affidamento  in appalto dei servizi di pulizia
dei  locali  scolastici  e delle loro pertinenze, a condizione che si
apporti  una riduzione della dotazione organica di istituto in misura
tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;
  Visto il comma 9 dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente   la   terziarizzazione  dei  servizi  e  la  conseguente
indisponibilita',  per l'intera durata del contratto, di un numero di
posti, della corrispondente qualifica, facente parte integrante della
dotazione organica di cui al presente provvedimento;
  Accertato che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per
effetto  del  decreto  interministeriale  20 aprile 2001, n. 65, sono
comprese   tra   quelle  indicate  nella  declaratoria  professionale
relativa  al  personale dell'area professionale «A» di cui al vigente
contratto  collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale
personale  non  espleta  prestazioni  aggiuntive  rispetto  a  quelle
previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;
  Tenuto  conto  delle  direttive ministeriali numero 68 e numero 92,
rispettivamente  del  28 luglio  e  del  23 dicembre 2005 nonche' del
decreto  interministeriale  20 ottobre 2006, relativi alla disciplina
per  la  stipula  di  contratti  di terziarizzazione dei servizi e di
collaborazione coordinata e continuativa;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006, con il quale e'
stato  istituito  il Ministero della pubblica istruzione e sono state
trasferite  allo  stesso  le funzioni e le risorse gia' attribuite al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'art.
50,  comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999;
  Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Dotazioni regionali
  1.1. Gli   organici   dei   profili   professionali  di  assistente
amministrativo,  assistente  tecnico e collaboratore scolastico delle
istruzioni  scolastiche ed educative statali sono determinati secondo
i  parametri  di  calcolo  di  cui  alla  tabella «1»,  facente parte
integrante  del  presente provvedimento, opportunamente modificata ed
integrata rispetto alla tabella allegata al decreto interministeriale
relativo all'anno scolastico 2006/2007 nonche' da quanto disposto dal
successivo   art.   5,   al  fine  della  concreta  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 605, lettera a), della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
  1.2. Ad  integrazione  dei  criteri di cui al comma 1, le dotazioni
regionali sono determinate con riguardo alle condizioni necessarie di
fruibilita'  del  servizio  scolastico,  in relazione all'eta' e alla
consistenza   degli  alunni,  al  tempo  scuola  ed  alle  condizioni
logistico-strutturali delle istituzioni scolastiche. Ai fini suddetti
sono,  inoltre, considerate le specifiche caratteristiche economiche,
socio-culturali,  demografiche ed orografiche dei diversi contesti ed
ambiti  territoriali, avuto riguardo alle esigenze dei piccoli comuni
ed  in  particolare  di  quelli  di  montagna  e delle piccole isole,
nonche'  l'incidenza  della  dispersione  scolastica e la presenza di
alunni diversamente abili.
  1.3. Quanto  agli  altri profili professionali, nessuna modifica e'
apportata  alle  tabelle  allegate al decreto ministeriale 25 gennaio
2005, n. 11.
  1.4.  Nella  tabella «A», costituente parte integrante del presente
provvedimento,  e'  indicata, a livello regionale, la consistenza per
l'anno  scolastico  2007/2008 delle dotazioni organiche del personale
amministrativo,  tecnico  ed ausiliario delle istituzioni scolastiche
ed educative.

        
      
                               Art. 2.
                        Dotazioni provinciali
  2.1. I   direttori   generali  degli  uffici  scolastici  regionali
provvedono  alla ripartizione degli organici regionali tra gli ambiti
provinciali di rispettiva competenza. I medesimi, inoltre, assicurano
il rispetto dei contingenti assegnati anche derogando, se necessario,
ai  parametri  ed  ai  criteri  di  determinazione  degli organici di
istituto.  I  provvedimenti  di  cui  al  presente comma sono emanati
previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.
  2.2. Per  effetto delle disposizioni di cui al richiamato comma 605
della legge n. 296/2006, il numero di posti dei profili professionali
di  assistente  amministrativo,  assistente  tecnico  e collaboratore
scolastico,  da  attivare  in  ciascun  ambito regionale, deve essere
contenuto nei limiti dei contingenti indicati, rispettivamente, nelle
tabelle «C»,  «D»  ed  «E», costituenti parti integranti del presente
provvedimento. I direttori generali degli uffici scolastici regionali
garantiscono  l'attivazione dei posti entro i limiti assegnati, anche
mediante l'eventuale deroga di cui al comma 1, sulla base di puntuali
verifiche  delle  proposte di organico formulate da ciascun dirigente
scolastico.
  2.3. I  contingenti di cui alle tabelle indicate al comma 2 possono
essere superati purche' mediante compensazione con le dotazioni degli
altri  profili  professionali,  al  fine di garantire il rispetto del
contingente regionale di cui alla tabella «A».
  2.4. La  riduzione  dei posti indicata, per ciascuna regione, nella
tabella «A» di cui all'art. 1, puo' essere realizzata anche in misura
parziale  all'atto  della  definizione  dell'organico  di  diritto, a
condizione che sia compiutamente conseguita nella fase di adeguamento
dello stesso organico alle situazioni di fatto.

        
      
                               Art. 3.
                    Terziarizzazione dei servizi
  3.1. Nelle  istituzioni  scolastiche  ove, per effetto di contratti
d'appalto,  presti  servizio  personale estraneo all'Amministrazione,
ivi  compreso  quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal
decreto  interministeriale  20 aprile  2001,  n.  65,  in quanto gia'
impegnato  in  attivita'  socialmente utili, riconducibili a funzioni
del   profilo   professionale   di  collaboratore  scolastico,  dalla
dotazione  organica risultante dall'applicazione della tabella «1» di
cui  al  presente  decreto deve essere accantonato il venticinque per
cento dei posti del medesimo profilo professionale.
  3.2. Nelle  istituzioni  scolastiche ove siano in servizio soggetti
impegnati  in  attivita'  socialmente utili, riconducibili in parte a
funzioni  di  assistente  amministrativo  o  di  assistente  tecnico,
destinatari   degli   incarichi   di   collaborazione   coordinata  e
continuativa   di   cui  all'art.  2  del  decreto  interministeriale
20 aprile   2001,   n.   66,   dalla  dotazione  organica  risultante
dall'applicazione della tabella «1» del presente decreto, deve essere
accantonato  un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento
degli stessi soggetti.
  3.3. Sulle  eventuali  ore residuali, derivanti dall'accantonamento
dei  posti, possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici,
assunzioni   a   tempo   parziale   per   i   corrispondenti  profili
professionali,  con contratti di lavoro a tempo determinato di durata
fino al termine delle attivita' didattiche.
  3.4. I  posti  accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai
commi 1  e  2,  pur concorrendo a costituire l'organico di diritto di
istituto,  non  sono  resi  disponibili  per  alcuna delle operazioni
concernenti la mobilita' ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di
personale.
  3.5. Ai  sensi  di  quanto  previsto dal comma 9 dell'art. 35 della
legge  27 dicembre  2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi non
deve  comportare  soprannumerarieta'.  Di  conseguenza, ed al fine di
evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1
e  2,  il  numero  di  posti necessario a garantire la permanenza dei
soprannumerari   nella  medesima  sede  di  titolarita'  deve  essere
compensato,  in  ambito  provinciale,  secondo  le modalita' indicate
all'art. 4.
  3.6. Qualora   l'affidamento   in  appalto  dei  servizi,  comporti
situazioni  di soprannumero, non si procede alla stipula dei relativi
contratti.

        
      
                               Art. 4.
                            Compensazioni
  4.1. Per  effetto dei contratti disciplinati all'art. 3 deve essere
reso  indisponibile un contingente provinciale di posti non inferiore
a  quello accantonato, nell'anno scolastico 2006/2007, secondo quanto
indicato  nell'allegata tabella «B», costituente parte integrante del
presente provvedimento.
  4.2. I  direttori  generali  degli  uffici scolastici regionali, al
fine di assicurare l'ottimizzazione, nell'istituzione scolastica, tra
il  numero  dei posti da rendere indisponibili e le risorse impegnate
nei   contratti   di  cui  all'art.  3,  possono  modificare,  previa
informativa   alle   organizzazioni   sindacali  rappresentative,  la
ripartizione   tra  le  scuole  interessate  dei  posti  accantonati,
operando le necessarie compensazioni.
  4.3. Qualora   il   direttore   generale   dell'ufficio  scolastico
regionale accerti che il numero di posti da rendere indisponibile sia
inferiore,   a   livello   provinciale,   a   quello  indicato  nella
tabella «B»,  emana  apposito  provvedimento  a motivazione del minor
accantonamento di posti.
  4.4. La  compensazione  di  cui  al  presente  articolo puo' essere
disposta  anche  in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla
situazione di fatto di cui all'art. 6 del presente provvedimento.

        
      
                               Art. 5.
                         Assistenti tecnici
  5.1. La  dotazione  organica  relativa  al profilo professionale di
assistente tecnico e' determinata mediante deliberazione della giunta
esecutiva  di  ciascun  istituto  in  ragione  di  un'unita' per ogni
laboratorio   funzionante   e  utilizzato  in  attivita'  didattiche,
programmate  a  norma  dell'ordinamento degli studi ed effettivamente
svolte  per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione
descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni
di   competenze,   con  riguardo  alle  professionalita'  disponibili
nell'ambito   dell'istituzione   scolastica,   deve   commisurare  la
dotazione  organica  di  ciascuna  area  professionale alle effettive
necessita'   di   impiego  degli  assistenti  tecnici  tenuto  conto,
peraltro,  delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea
utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area.
  5.2. Nelle  medesime  ipotesi  di  compresenza  di cui al comma 1 i
tempi  di  lavoro  che  non comportino l'indispensabilita' di impiego
degli  assistenti  tecnici  possono  essere  utilizzati a supporto di
tutte   le   attivita',   anche   aggiuntive,   previste  nell'ambito
dell'autonomia  delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area
di competenza professionale degli stessi.
  5.3. L'istituzione  del  posto  di assistente tecnico e' consentita
esclusivamente se riferita a laboratori attinenti materie curriculari
e,  in  ogni  caso,  se  espressamente  contemplati nell'anagrafe dei
codici   del   Sistema   informativo,   previsti   per  l'istituzione
scolastica.
  5.4. In  tutti  i casi in cui i laboratori comportino un impegno di
lavoro  inferiore  a  quello  previsto  dal  comma 1  possono  essere
costituiti,  nella  medesima  istituzione  scolastica e limitatamente
all'adeguamento  dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i
posti  di  assistente  tecnico  da  utilizzare  fino al completamento
dell'orario  di  servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o
specializzazioni affini.
  5.5. Le   modalita'   di   prestazione   dell'orario   di  servizio
dell'assistente  tecnico,  come  del  restante personale ATA, restano
disciplinate  secondo  le  prescrizioni  contenute  nell'art.  52 del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

        
      
                               Art. 6.
      Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto
  6.1. Allo  scopo  di  consentire ai direttori generali regionali di
fare  ricorso  ai necessari strumenti di flessibilita', nella fase di
adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto possono
essere  apportate,  con riguardo alle eventuali variazioni del numero
degli  alunni,  ulteriori  modifiche  alla  consistenza dell'organico
mediante  l'istituzione  ovvero la soppressione di posti, conseguenti
all'applicazione  dei parametri di calcolo di cui alla tabella «1» ed
afferenti  a  situazioni  insorte successivamente alla determinazione
dell'organico  di  diritto.  In  assenza di tale ultima condizione e'
esclusa  la possibilita' di istituire posti, a meno che non si tratti
di  situazioni  altrimenti  non  esitabili,  al  fine di garantire le
essenziali condizioni di funzionalita' dei servizi.
  6.2. Qualora   l'organico   di   diritto,  per  effetto  di  quanto
contemplato  all'art.  2.3,  sia  stato  determinato con un numero di
posti  superiore  rispetto  al  contingente  regionale  di  cui  alla
tabella «A»,   indicata   all'art.   1.4,   il   direttore   generale
dell'Ufficio scolastico regionale procede al necessario adeguamento.
  6.3. L'adeguamento  dell'organico  di  diritto  alle  situazioni di
fatto  e'  disposto  dal  direttore  generale dell'ufficio scolastico
regionale mediante apposito, motivato provvedimento, da emanare entro
il 31 agosto.

        
      
                               Art. 7.
                          Oneri finanziari
  7.1. Gli  oneri  derivanti  dalle  dotazioni  organiche di cui alla
tabella «A» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai
pertinenti capitoli del Ministero della pubblica istruzione.

        
      
                               Art. 8.
                           Norma di rinvio
  8.1. Per  quanto non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in
materia.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione,  ai  sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
    Roma, 8 gennaio 2008
                             Il Ministro
                      della pubblica istruzione
                               Fioroni
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 280

        
      
                                                             Allegato

         ---->  Vedere allegato da pag. 34 a pag. 47  <----