MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 8 gennaio 2008
Criteri e parametri per la determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative, per l'anno scolastico 2007/2008.
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
Visto in particolare l'art. 1, comma 605, lettera a), con il quale
e' stato previsto che per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'Amministrazione scolastica, il Ministro della pubblica
istruzione adotti provvedimenti che contemplino «nel rispetto della
normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico
2007/08, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi
al fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e
delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire
ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini a gradi di
scuola e le diverse realta' territoriali, in modo da incrementare il
valore medio nazionale del rapporto alunni classe dello 0,4»;
Tenuto conto che nello stesso articolo e' prescritta, in
conseguenza dell'innalzamento del rapporto alunni classi, la
revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della
riduzione della dotazione organica del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
Vista la legge 2 agosto 2001, n. 333, di conversione del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, inerente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;
Tenuto conto che con il decreto interministeriale, in corso di
perfezionamento, relativo alla determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico
2006/2007 la dotazione organica del medesimo personale risulta
quantificata, come peraltro desumibile dal Sistema informativo del
Ministero della pubblica istruzione, in 256.696 posti;
Visto l'art. 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro,
possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia
dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si
apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura
tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;
Visto il comma 9 dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente la terziarizzazione dei servizi e la conseguente
indisponibilita', per l'intera durata del contratto, di un numero di
posti, della corrispondente qualifica, facente parte integrante della
dotazione organica di cui al presente provvedimento;
Accertato che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per
effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono
comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale
relativa al personale dell'area professionale «A» di cui al vigente
contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale
personale non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle
previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;
Tenuto conto delle direttive ministeriali numero 68 e numero 92,
rispettivamente del 28 luglio e del 23 dicembre 2005 nonche' del
decreto interministeriale 20 ottobre 2006, relativi alla disciplina
per la stipula di contratti di terziarizzazione dei servizi e di
collaborazione coordinata e continuativa;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006, con il quale e'
stato istituito il Ministero della pubblica istruzione e sono state
trasferite allo stesso le funzioni e le risorse gia' attribuite al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'art.
50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Dotazioni regionali
1.1. Gli organici dei profili professionali di assistente
amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico delle
istruzioni scolastiche ed educative statali sono determinati secondo
i parametri di calcolo di cui alla tabella «1», facente parte
integrante del presente provvedimento, opportunamente modificata ed
integrata rispetto alla tabella allegata al decreto interministeriale
relativo all'anno scolastico 2006/2007 nonche' da quanto disposto dal
successivo art. 5, al fine della concreta attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 605, lettera a), della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
1.2. Ad integrazione dei criteri di cui al comma 1, le dotazioni
regionali sono determinate con riguardo alle condizioni necessarie di
fruibilita' del servizio scolastico, in relazione all'eta' e alla
consistenza degli alunni, al tempo scuola ed alle condizioni
logistico-strutturali delle istituzioni scolastiche. Ai fini suddetti
sono, inoltre, considerate le specifiche caratteristiche economiche,
socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi contesti ed
ambiti territoriali, avuto riguardo alle esigenze dei piccoli comuni
ed in particolare di quelli di montagna e delle piccole isole,
nonche' l'incidenza della dispersione scolastica e la presenza di
alunni diversamente abili.
1.3. Quanto agli altri profili professionali, nessuna modifica e'
apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 gennaio
2005, n. 11.
1.4. Nella tabella «A», costituente parte integrante del presente
provvedimento, e' indicata, a livello regionale, la consistenza per
l'anno scolastico 2007/2008 delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche
ed educative.
Art. 2.
Dotazioni provinciali
2.1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali
provvedono alla ripartizione degli organici regionali tra gli ambiti
provinciali di rispettiva competenza. I medesimi, inoltre, assicurano
il rispetto dei contingenti assegnati anche derogando, se necessario,
ai parametri ed ai criteri di determinazione degli organici di
istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono emanati
previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.
2.2. Per effetto delle disposizioni di cui al richiamato comma 605
della legge n. 296/2006, il numero di posti dei profili professionali
di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore
scolastico, da attivare in ciascun ambito regionale, deve essere
contenuto nei limiti dei contingenti indicati, rispettivamente, nelle
tabelle «C», «D» ed «E», costituenti parti integranti del presente
provvedimento. I direttori generali degli uffici scolastici regionali
garantiscono l'attivazione dei posti entro i limiti assegnati, anche
mediante l'eventuale deroga di cui al comma 1, sulla base di puntuali
verifiche delle proposte di organico formulate da ciascun dirigente
scolastico.
2.3. I contingenti di cui alle tabelle indicate al comma 2 possono
essere superati purche' mediante compensazione con le dotazioni degli
altri profili professionali, al fine di garantire il rispetto del
contingente regionale di cui alla tabella «A».
2.4. La riduzione dei posti indicata, per ciascuna regione, nella
tabella «A» di cui all'art. 1, puo' essere realizzata anche in misura
parziale all'atto della definizione dell'organico di diritto, a
condizione che sia compiutamente conseguita nella fase di adeguamento
dello stesso organico alle situazioni di fatto.
Art. 3.
Terziarizzazione dei servizi
3.1. Nelle istituzioni scolastiche ove, per effetto di contratti
d'appalto, presti servizio personale estraneo all'Amministrazione,
ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal
decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, in quanto gia'
impegnato in attivita' socialmente utili, riconducibili a funzioni
del profilo professionale di collaboratore scolastico, dalla
dotazione organica risultante dall'applicazione della tabella «1» di
cui al presente decreto deve essere accantonato il venticinque per
cento dei posti del medesimo profilo professionale.
3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti
impegnati in attivita' socialmente utili, riconducibili in parte a
funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico,
destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale
20 aprile 2001, n. 66, dalla dotazione organica risultante
dall'applicazione della tabella «1» del presente decreto, deve essere
accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento
degli stessi soggetti.
3.3. Sulle eventuali ore residuali, derivanti dall'accantonamento
dei posti, possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici,
assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili
professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata
fino al termine delle attivita' didattiche.
3.4. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, pur concorrendo a costituire l'organico di diritto di
istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni
concernenti la mobilita' ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di
personale.
3.5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 35 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi non
deve comportare soprannumerarieta'. Di conseguenza, ed al fine di
evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1
e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei
soprannumerari nella medesima sede di titolarita' deve essere
compensato, in ambito provinciale, secondo le modalita' indicate
all'art. 4.
3.6. Qualora l'affidamento in appalto dei servizi, comporti
situazioni di soprannumero, non si procede alla stipula dei relativi
contratti.
Art. 4.
Compensazioni
4.1. Per effetto dei contratti disciplinati all'art. 3 deve essere
reso indisponibile un contingente provinciale di posti non inferiore
a quello accantonato, nell'anno scolastico 2006/2007, secondo quanto
indicato nell'allegata tabella «B», costituente parte integrante del
presente provvedimento.
4.2. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, al
fine di assicurare l'ottimizzazione, nell'istituzione scolastica, tra
il numero dei posti da rendere indisponibili e le risorse impegnate
nei contratti di cui all'art. 3, possono modificare, previa
informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la
ripartizione tra le scuole interessate dei posti accantonati,
operando le necessarie compensazioni.
4.3. Qualora il direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale accerti che il numero di posti da rendere indisponibile sia
inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella
tabella «B», emana apposito provvedimento a motivazione del minor
accantonamento di posti.
4.4. La compensazione di cui al presente articolo puo' essere
disposta anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla
situazione di fatto di cui all'art. 6 del presente provvedimento.
Art. 5.
Assistenti tecnici
5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di
assistente tecnico e' determinata mediante deliberazione della giunta
esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unita' per ogni
laboratorio funzionante e utilizzato in attivita' didattiche,
programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente
svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione
descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni
di competenze, con riguardo alle professionalita' disponibili
nell'ambito dell'istituzione scolastica, deve commisurare la
dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive
necessita' di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto,
peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea
utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area.
5.2. Nelle medesime ipotesi di compresenza di cui al comma 1 i
tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilita' di impiego
degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di
tutte le attivita', anche aggiuntive, previste nell'ambito
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area
di competenza professionale degli stessi.
5.3. L'istituzione del posto di assistente tecnico e' consentita
esclusivamente se riferita a laboratori attinenti materie curriculari
e, in ogni caso, se espressamente contemplati nell'anagrafe dei
codici del Sistema informativo, previsti per l'istituzione
scolastica.
5.4. In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di
lavoro inferiore a quello previsto dal comma 1 possono essere
costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente
all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i
posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento
dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o
specializzazioni affini.
5.5. Le modalita' di prestazione dell'orario di servizio
dell'assistente tecnico, come del restante personale ATA, restano
disciplinate secondo le prescrizioni contenute nell'art. 52 del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 6.
Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto
6.1. Allo scopo di consentire ai direttori generali regionali di
fare ricorso ai necessari strumenti di flessibilita', nella fase di
adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto possono
essere apportate, con riguardo alle eventuali variazioni del numero
degli alunni, ulteriori modifiche alla consistenza dell'organico
mediante l'istituzione ovvero la soppressione di posti, conseguenti
all'applicazione dei parametri di calcolo di cui alla tabella «1» ed
afferenti a situazioni insorte successivamente alla determinazione
dell'organico di diritto. In assenza di tale ultima condizione e'
esclusa la possibilita' di istituire posti, a meno che non si tratti
di situazioni altrimenti non esitabili, al fine di garantire le
essenziali condizioni di funzionalita' dei servizi.
6.2. Qualora l'organico di diritto, per effetto di quanto
contemplato all'art. 2.3, sia stato determinato con un numero di
posti superiore rispetto al contingente regionale di cui alla
tabella «A», indicata all'art. 1.4, il direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale procede al necessario adeguamento.
6.3. L'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di
fatto e' disposto dal direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale mediante apposito, motivato provvedimento, da emanare entro
il 31 agosto.
Art. 7.
Oneri finanziari
7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla
tabella «A» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai
pertinenti capitoli del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 8.
Norma di rinvio
8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in
materia.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
Roma, 8 gennaio 2008
Il Ministro
della pubblica istruzione
Fioroni
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 280
Allegato
----> Vedere allegato da pag. 34 a pag. 47 <----