MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO
31 marzo 2008
Modalita' del rilascio del modulo per le dimissioni volontarie da
parte delle organizzazioni sindacali e patronati.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 17 ottobre 2007, n. 188 concernente Disposizioni in
materia di modalita' di risoluzione del contratto di lavoro per
dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonche' del
prestatore d'opera e della prestatrice d'opera;
Visto in particolare l'art. 1, comma 6 che prevede l'emanazione di
un decreto ministeriale per disciplinare le modalita' attraverso le
quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a
disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonche' dei
prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, i modelli per la
presentazione delle dimissioni volontarie;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione del 21 gennaio 2008 che ha definito il
modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;
Ritenuto che occorre definire la forma della convenzione secondo la
quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati
mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonche'
dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la
presentazione delle dimissioni volontarie;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
Il presente decreto definisce la forma della convenzione che le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati devono
sottoscrivere con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, al
fine di mettere a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici
nonche' dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo
in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6 della legge
17 ottobre 2007, n. 188.
Art. 2.
Modello di convenzione
Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 della
legge 17 ottobre 2007, e' adottato l'allegato modello di convenzione,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Modalita' di rilascio del modulo
1. La convenzione di cui all'art. 2 definisce le modalita'
attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono
a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonche' dei
prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per le
dimissioni volontarie, adottato con il decreto interministeriale del
21 gennaio 2008.
2. L'elenco dei soggetti che sottoscrivono la convenzione con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' pubblicato sul
sito www.lavoro.gov.it/mdv.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
Roma, 31 marzo 2008
Il Ministro: Damiano
Allegato
CONVENZIONE
TRA
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - di seguito
denominato Ministero (codice fiscale n. 80237250586) rappresentato da
.... Direttore generale della Direzione della tutela delle condizioni
di lavoro
e
Il .... (codice fiscale n. .....) che nel presente atto verra'
denominato piu' brevemente «Sindacato» (o «Patronato»), rappresentato
da....
Vista la legge 17 ottobre 2007, n. 188, contenente Disposizioni
in materia di modalita' per la risoluzione del contratto di lavoro
per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonche'
del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera;
Visto in particolare l'art. 1, comma 6 che prevede l'emanazione
di un decreto ministeriale per disciplinare le modalita' attraverso
le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a
disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonche' dei
prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la
presentazione delle dimissioni volontarie;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione che ha definito il modulo per la
presentazione delle dimissioni volontarie;
Viste le note circolari del 4 marzo 2008 e del 25 marzo 2008 che
hanno definito tra l'altro le regole per la compilazione e rilascio
del modulo di cui al punto precedente;
Considerato che occorre definire la forma della convenzione
secondo la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i
patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici,
nonche' dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo
per la presentazione delle dimissioni volontarie;
Tra le parti suddette si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2.
Oggetto
1. La presente convenzione stabilisce le modalita' con le quali
il Sindacato (o il Patronato) mette a disposizione dei lavoratori e
delle lavoratrici, nonche' dei prestatori d'opera e delle prestatrici
d'opera, che intendono dimettersi volontariamente, il modulo adottato
con il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008.
2. Il modulo dovra' comunque essere compilato e rilasciato ai
lavoratori e alle lavoratrici, nonche' ai prestatori d'opera ed alle
prestatrici d'opera, con le modalita' definite nelle circolari
ricordate in premessa.
Art. 3.
Obblighi delle parti
Il Ministero si impegna a rendere disponibile il modulo, di cui
all'allegato A del decreto interministeriale 21 gennaio 2008,
attraverso il rilascio delle credenziali di accesso con le modalita'
pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it/mdv, nonche' a pubblicare, sul
medesimo sito, l'elenco dei Sindacati e Patronati che sottoscrivono
la convenzione.
Il Sindacato (o Patronato) si impegna a offrire gratuitamente il
servizio di compilazione del modulo attraverso il sistema informatico
MDV.
Art. 4.
Controversie
A tutti gli effetti della presente convenzione e per gli
eventuali giudizi relativi alla sua esecuzione, nonche' per la
notifica degli atti giudiziari e stragiudiziali, il Ministero elegge
il proprio domicilio legale presso l'Avvocatura Generale dello Stato,
mentre il Sindacato (o Patronato) eleggono il proprio domicilio
legale presso .... .... in ....
Per ogni controversia sara' competente il Foro di Roma.
Art. 5.
Durata
La presente Convenzione ha validita' dalla data della sua
sottoscrizione e puo' essere rescissa su espressa richiesta di una
delle Parti.
Letto, confermato e sottoscritto.Roma, ...............
Per il Ministero
Il Direttore generale per la tutela
delle condizioni di lavoro......................................
Per il Sindacato (o Patronato)
Il ..............................