MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 ottobre 2008
Modalita' di liquidazione e di determinazione degli importi per gli
indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce ulteriori
benefici ai soggetti di cui all'art. 1, della legge 25 febbraio 1992,
n. 210;
Considerato che l'art. 4 della medesima legge riconosce ai soggetti
di cui al comma 1 dell'art. 1 il beneficio di un assegno una tantum;
Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2006 tendente a definire, in via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta
applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale
6 ottobre 2006 con cui si prevede che in fase di prima applicazione
sia attribuita priorita' alle domande presentate entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed alle
domande gia' presentate e perfezionate con l'integrazione della
documentazione mancante entro la scadenza medesima;
Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'29 maggio 2008 tendente a definire, in via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta
applicazione dell'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, che
riconosce un «assegno una tantum aggiuntivo» ai soggetti in favore
dei quali sia stato gia' erogato il vitalizio di cui all'art. 1,
comma 1, della stessa legge;
Considerato l'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale 3 aprile
2008 con cui e' definita la modalita' di corresponsione dei benefici
economici;
Preso atto della sentenza n. 1304/2008 con cui il Consiglio di
Stato annulla l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 6 ottobre
2006, fermo restando il potere dell'amministrazione di definire nuovi
e ragionevoli criteri organizzativi che salvaguardino particolari
esigenze di salute, di assistenza e familiari dei richiedenti;
Considerato che questo Ministero aveva gia' ritenuto di adempiere a
quanto disposto dal Consiglio di Stato, procedendo ad erogare il
beneficio economico stabilito all'art. 4 della legge n. 229/2005
sulla base del criterio della gravita' dell'infermita';
Vista l'ordinanza con cui il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio in data 4 settembre 2008 sospende l'art. 3, comma 1, del
decreto ministeriale 3 aprile 2008 nella parte in cui non tiene conto
delle particolari situazioni indicate nella predetta sentenza del
Consiglio di Stato;
Preso atto della nota in data 18 settembre 2008, n. 10140 P, con
cui l'Avvocatura dello Stato di Roma fa presente che questa
amministrazione potra' adottare un provvedimento formale, in cui si
precisi che si intende confermare il criterio gia' adottato in via di
fatto, in adempimento della decisione del Consiglio di Stato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
provvede alla liquidazione, ad ognuno dei soggetti interessati,
dell'unico importo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale
3 aprile 2008, determinato applicando la percentuale stabilita con il
decreto dirigenziale 20 giugno 2008.
2. Nella graduazione temporale dell'esame delle diverse istanze e
della liquidazione dell'importo di cui al comma 1 il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta il criterio
della gravita' dell'infermita'.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 ottobre 2008
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2008,
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392.