MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 23 luglio 2008


Determinazione   delle   retribuzioni   convenzionali  per  gli  anni
1999/2005  per la liquidazione delle rendite INAIL per infortunio sul
lavoro e malattia professionale dei tecnici sanitari di radiologia, a
decorrere dal 1° gennaio 2005.

   IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la
riliquidazione  annuale  delle rendite in favore dei tecnici sanitari
di  radiologia  medica,  in  relazione  alla media delle retribuzioni
iniziali,   comprensive  dell'indennita'  integrativa  speciale,  dei
tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  dipendenti dalle strutture
pubbliche;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 settembre 2005 che ha fissato la
retribuzione  convenzionale  annua,  ai  fini del sopra citato art. 6
della legge n. 25/1983, per gli anni 1996 e precedenti, 1997, 1998, e
1° semestre 2005;
  Considerato  che  negli  anni  dal  1996  al  2001  le retribuzioni
accertate   sono   variate,  per  effetto  dei  contratti  collettivi
nazionali  di lavoro dei dipendenti del SSN, in misura pari all'11,97
per  cento,  e  che  quindi  occorre  rideterminare  le  retribuzioni
convenzionali  dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, da
assumersi  a  base  della  liquidazione delle rendite a decorrere dal
1° gennaio  2001, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41;
  Considerato  che  negli anni 2001 al 2005 le retribuzioni accertate
sono  ulteriormente  variate,  per  effetto  dei contratti collettivi
nazionali  di lavoro dei dipendenti del SSN, in misura pari all'11,04
per  cento,  e  che  quindi occorre rideterminare le retribuzioni dei
tecnici  sanitari  di radiologia medica autonomi, da assumersi a base
della  liquidazione delle rendite a decorrere dal 1° gennaio 2005, ai
sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  Viste le variazioni effettive dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenute nell'anno 2005 rispetto all'anno
2004, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,7 per cento;
  Vista  la  delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del
12 dicembre 2007, n. 407 e le allegate note tecniche della Consulenza
statistico attuariale;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dalla Federazione nazionale
collegi professionali TSRM, espresso con nota del 2 ottobre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  retribuzione  convenzionale  annua  da  assumersi a base per la
liquidazione  delle  rendite  nei  confronti  dei tecnici sanitari di
radiologia medica e' fissata nelle seguenti misure:
    anno 1999     euro 19.083,64
    anno 2000     euro 19.389,65
    anno 2001     euro 19.925,48
    anno 2002     euro 20.433,88
    anno 2003     euro 20.992,88
    anno 2004     euro 21.508,53
    anno 2005     euro 22.124,36

        
      
                               Art. 2.
  A  norma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio
2000,  la  retribuzione  al  1° gennaio  2001, pari a euro 19.925,48,
riassorbe  l'incremento  operato  con  effetto dal 1° luglio 2000; la
retribuzione  al  1° gennaio  2005, pari ad euro 22.124,36, riassorbe
gli  incrementi operati con effetto dal 1° luglio 2002, dal 1° luglio
2003 e dal 1° luglio 2004.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 luglio 2008
                                                 Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 223