Agli indirizzi in allegato
Oggetto: art. 31 del D.L. n. 69/2013
(conv. da L. n. 98/2013) semplificazioni in materia di DURC primi
chiarimenti. L'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha
apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n.
207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti
contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione. Con la
presente circolare, d'intesa con gli Istituti, si forniscono i primi
chiarimenti interpretativi della disciplina definita in sede di
conversione dalla L. n. 98/2013, rinviando alle indicazioni degli
Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto concerne la sua
concreta applicazione.
Il D.L., anzitutto, ha eliminato dalla previsione di cui all'art. 13
bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il
riferimento alla concessione dei "benefici normativi e contributivi".
Per effetto dell'intervenuta modifica, l'applicazione della predetta
norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC "in presenza di
una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo
soggetto", è estesa a tutte le "tipologie" di DURC.
È stato poi previsto che "in caso di lavori privati di manutenzione in
edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia
dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Istituti o
agli Enti abilitati al rilascio". Trattasi in realtà di una
disposizione chiarificatoria sull'ambito applicativo del DURC, che
lascia evidentemente inalterato l'obbligo di acquisizione del Documento
nelle diverse ipotesi di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (v. ML
circ. n. 12/2012). I successivi commi 2 e 3 dell'art. 31 del D.L. n.
69/2013 provvedono: - ad inserire, sia nell'art. 38, comma 3 che
nell'art. 118, comma 6 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
163/2006), l'obbligo di acquisizione d'ufficio del DURC da parte della
stazione appaltante, già previsto dall'art. 16 bis, comma 10, D.L. n.
185/2008 (conv. da L. n. 2/2009); - a rimodulare, sulla base delle
ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, la
procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti
contributivi, prevedendo l'obbligo di attivazione direttamente da parte
dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento di
attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).
In particolare, il comma 4, individua gli adempimenti per i quali deve
essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, confermando, seppur con alcune modifiche,
i principi enunciati nelle circolari n. 35/2010 di questo Ministero, n.
59/2011 dell'INPS e n. 22/2011 dell'INAIL. Pertanto la nuova disciplina
prevede che il DURC "in corso di validità" debba essere acquisito:
"a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all 'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale". L'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il Documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 quest'ultima in vigore dal 21 agosto u.s. e che pertanto risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente. Con l'art. 31, comma 5, il Legislatore ha dunque operato tre "raggruppamenti" in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.
Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c)
del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del
contratto. La validità quadrimestrale del Documento riguarda in primo
luogo il DURC relativo al comma 4, lett. a) espressamente considerato
utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle
lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett.
b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono
utilizzare il medesimo Documento in corso di validità, ossia
nell'ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio ai fini della
attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui
alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto. Va
tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai
fini di cui alla lett. a) ("per la verifica della dichiarazione
sostitutiva relativa al requisito di cui all 'articolo 38, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"), la durata
di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del
rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della
dichiarazione sostitutiva. Peraltro, in sede di conversione del D.L. n.
69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito per le predette
fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è
stato espressamente acquisito. Ferma restando l'immediata operatività
di tale disposizione in relazione all'utilizzo del DURC da parte della
medesima stazione appaltante, maggiori potenzialità applicative della
norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere
procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse
edili.
Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla
stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione,
tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale.
La formulazione del comma 5 consente di ritenere che, dopo la stipula
del contratto, il DURC vada acquisito non già a partire dal momento
appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto
verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione
di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo
finale. Pertanto, viene meno l'esigenza per le stazioni appaltanti di
acquisire un numero di DUR C pari al numero dei SAL o delle fatture
relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle
attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).
Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la
fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che
definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).
In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l'acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall'art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.
Il comma 8 dell'art. 31 conferma la disposizione già prevista dall'art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 in ordine al c.d. "preavviso di accertamento negativo" che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell'emissione o dell'annullamento del Documento, di invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni. Il predetto comma 8, tuttavia, al fine di favorire una più rapida ed efficace definizione di questa fase, ha espressamente previsto che l'invito all'interessato avvenga mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e che lo stesso debba sempre riportare l'indicazione analitica delle cause di irregolarità. Stante la valenza della previsione, si sottolinea che la stessa, pur se inserita tra disposizioni tutte attinenti specificamente ai contratti pubblici, debba applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC. Per completezza si fa presente che il comma 7 riguarda l'allegazione del DURC anche nelle procedure di verifica interne all'Amministrazione parte del rapporto contrattuale.
In sede di conversione del D.L. n. 69/2013, la L. n. 98/2013 ha
introdotto i commi da 8 bis a 8 sexies che prevedono ulteriori
semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di
sovvenzioni, benefici normativi e contributivi ecc. È anzitutto
previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (cioè i
benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di
investimenti), da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è
prevista l'acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili,
le previsione del comma 3 dell'art. 31, concernenti la trattenuta dal
certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza
evidenziata dal Documento.
Si prevede poi che, anche ai fini della fruizione dei benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e
per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione
europea, statale e regionale, il DURC abbia una validità di 120 giorni
dalla data del rilascio. Si ribadisce inoltre il principio, già
contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d'ufficio del DURC,
in particolare precisando che: - ai fini dell'ammissione delle imprese
di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo
finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche
Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori
pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute a
verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità
contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC); - e che la concessione di tali
agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non
anteriore a 120 giorni.
Da ultimo va ricordato che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il
Legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del
DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.
Per delega IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Paolo PENNESI)