MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale per l’Attività Ispettiva

 

 

Spett.le AVIA

Roma

Prot.. 10.10.2006 n° 4577

 

 

 

Oggetto: Art. 9 del D.Lgs. n. 124/04 – Risposta istanza di interpello avanzata dall’AVIA – Assistenti di Volo Italiani Associati in merito alla corretta applicazione dell’art 33, comma 3, della L. n. 104/1992, a seguito della circolare INPS n. 128 dell’11 luglio 2003 trasmessa con messaggio n. 008236 del 22 marzo 2004.

L’AVIA – Assistenti di Volo Italiani Associati ha avanzato richiesta di interpello in merito alla interpretazione dell’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 ed a quanto in proposito chiarito dall’INPS con la circolare n. 128/2003 e n. 133/2000, in materia di fruizione dei tre giorni di permesso mensili retribuiti ed al concetto di continuità dell’assistenza.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

Nella circolare n. 133/2000 l’Istituto interpreta la continuità dell’assistenza come “effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale”.

Nella circolare n. 128/2003 l’INPS specifica il concetto di lontananza. Se la distanza tra le abitazioni del soggetto che presta l’assistenza e quella dell’handicappato è percorribile in circa un’ora, si può riconoscere “il requisito di un’assistenza quotidiana che concretizza il requisito della continuità dell’assistenza., il quale assieme a quello della esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi in argomento”.

Atteso che il personale navigante dispone di facilitazioni illimitate sui voli nazionali che consentono loro di far ritorno presso la propria abitazione e che con circa un’ora di volo è possibile raggiungere qualsiasi località nazionale, configurerebbe una lesione del principio di uguaglianza  sancito dall’art. 3 della Costituzione escludere il personale navigante dalla fruizione di tali permessi personali.

Corre l’obbligo di rammentare inoltre che la ratio della L. n. 104/1992, emanata per consentire l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, verrebbe disattesa qualora il disabile assistito dal dipendente occupato come personale navigante non fruisse dei permessi in argomento.

Rientra infine tra i diritti del datore di lavoro (ALITALIA) esigere una compiuta dimostrazione dell’assistenza continua prestata all’handicappato da parte del dipendente che richiede la fruizione del permesso in argomento, ma nel caso di specie, la circostanza del rientro presso la propria abitazione è puntualmente verificabile dalla documentazione relativa ai passeggeri imbarcati sui voli nazionali utilizzati per i rientri.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Mario Notaro)

PP

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