MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 5 novembre 2008

  Individuazione   degli   ulteriori  soggetti  presso  cui  prestare
attivita'  di volontariato per l'elevazione del trattamento economico
temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio.
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che
reca  disposizioni  in materia di esonero dal servizio, nel corso del
quinquennio   antecedente  la  data  di  maturazione  dell'anzianita'
contributiva  massima, del personale dipendente dalle amministrazioni
dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, dalle agenzie fiscali,
dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, dagli enti pubblici non
economici,  dalle  universita',  dalle istituzioni ed enti di ricerca
nonche'  dagli  enti  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  con l'esclusione del personale
della scuola;
  Considerato   che   il   comma  3  del  medesimo  art.  72  prevede
l'elevazione  dal  cinquanta  al  settanta  per cento del trattamento
economico   temporaneo  spettante  nel  periodo  di  esonero  per  il
personale che presta, in modo continuativo ed esclusivo, un'attivita'
di  volontariato,  opportunamente  documentata  e certificata, presso
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita' sociale, associazioni di
promozione  sociale,  organizzazioni  non governative che operano nel
campo  della  cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti  da  individuare  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle finanze;
  Ritenuto  che  le  organizzazioni  individuate nel medesimo comma 3
dell'art.  72  siano costituite dalle organizzazioni non lucrative di
utilita'  sociale,  di  cui  all'art.  10, commi 1, 8 e 9 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1
e  2  della  legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalle organizzazioni non
governative  (ONG),  che  operano  nel campo della cooperazione con i
Paesi  in  via di sviluppo, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Tenuto  conto  che  la  medesima  disposizione  demanda ad apposito
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione
degli  altri soggetti presso i quali puo' essere prestata l'attivita'
di volontariato;
  Ritenuto   di   dover   procedere  con  il  presente  decreto  alla
individuazione  dei  soggetti  presso  i quali la prestazione in modo
continuativo  ed  esclusivo di un'attivita' di volontariato da' luogo
all'elevazione  della  misura  del trattamento economico spettante ai
sensi  dell'art.  72,  comma  3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 6 agosto 2008, n.
133;
  Considerato  che  con  riferimento  a  tutti  gli enti direttamente
individuati  dall'art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112,  convertito  con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.
133 e' prevista la deducibilita' fiscale dei contributi, liberalita',
donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi;
  Considerato,   altresi',  che  gli  enti  direttamente  individuati
dall'art.  72,  comma  3,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 sono
diversi  dalle  amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Ravvisata   l'opportunita'  di  individuare,  in  conformita'  alla
previsione  legislativa,  nel  predetto  ambito,  ovvero tra gli enti
diversi  dalle  amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165 e per i quali e'
prevista   la  deducibilita'  fiscale  dei  contributi,  liberalita',
donazioni  ed  oblazioni  versati  in  favore dei medesimi, gli altri
soggetti presso cui e' possibile prestare attivita' di volontariato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  I soggetti presso i quali il personale di cui all'art. 72, comma 1,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  6  agosto  2008,  n. 133, puo' svolgere
durante  l'esonero  dal  servizio, in modo continuativo ed esclusivo,
attivita'  di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
sono  costituiti,  oltre che dai soggetti elencati in premessa, anche
da:
   1)  fondazioni  ed  associazioni  riconosciute, aventi per oggetto
statutario  la  tutela, la promozione . la valorizzazione dei beni di
interesse  artistico,  storico  e  paesaggistico,  di  cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   2)  fondazioni  ed  associazioni  riconosciute, aventi per oggetto
statutario  lo  svolgimento  o  la promozione di attivita' di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  ai  sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e successive modificazioni.
  Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 novembre 2008
                                               Il Ministro : Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
   Economia e finanze, foglio n. 188