MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 novembre 2008
Individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare
attivita' di volontariato per l'elevazione del trattamento economico
temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che
reca disposizioni in materia di esonero dal servizio, nel corso del
quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianita'
contributiva massima, del personale dipendente dalle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie fiscali,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dagli enti pubblici non
economici, dalle universita', dalle istituzioni ed enti di ricerca
nonche' dagli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, con l'esclusione del personale
della scuola;
Considerato che il comma 3 del medesimo art. 72 prevede
l'elevazione dal cinquanta al settanta per cento del trattamento
economico temporaneo spettante nel periodo di esonero per il
personale che presta, in modo continuativo ed esclusivo, un'attivita'
di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni di
promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
Ritenuto che le organizzazioni individuate nel medesimo comma 3
dell'art. 72 siano costituite dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1
e 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalle organizzazioni non
governative (ONG), che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Tenuto conto che la medesima disposizione demanda ad apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione
degli altri soggetti presso i quali puo' essere prestata l'attivita'
di volontariato;
Ritenuto di dover procedere con il presente decreto alla
individuazione dei soggetti presso i quali la prestazione in modo
continuativo ed esclusivo di un'attivita' di volontariato da' luogo
all'elevazione della misura del trattamento economico spettante ai
sensi dell'art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
133;
Considerato che con riferimento a tutti gli enti direttamente
individuati dall'art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.
133 e' prevista la deducibilita' fiscale dei contributi, liberalita',
donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi;
Considerato, altresi', che gli enti direttamente individuati
dall'art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 sono
diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ravvisata l'opportunita' di individuare, in conformita' alla
previsione legislativa, nel predetto ambito, ovvero tra gli enti
diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i quali e'
prevista la deducibilita' fiscale dei contributi, liberalita',
donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi, gli altri
soggetti presso cui e' possibile prestare attivita' di volontariato;
Decreta:
Art. 1.
I soggetti presso i quali il personale di cui all'art. 72, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' svolgere
durante l'esonero dal servizio, in modo continuativo ed esclusivo,
attivita' di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
sono costituiti, oltre che dai soggetti elencati in premessa, anche
da:
1) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto
statutario la tutela, la promozione . la valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto
statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e successive modificazioni.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2008
Il Ministro : Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 188