MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 giugno 2009
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2009. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (09A07473)
IL CAPO DELLA
DIREZIONE V del dipartimento del Tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in
base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli
106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 23 settembre 2008, recante la «classificazione
delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione
dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari»;
Visto da ultimo il proprio decreto del 26 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che
attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1°
gennaio 2009-31 marzo 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale
medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati
dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1°
gennaio 2009-31 marzo 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo
successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato
alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal
Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce
quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di
sconto;
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della
legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini
conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su
un campione di intermediari secondo le modalita' indicate nella nota
metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i
casi di ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e
integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei
tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996,
rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;
Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto
la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e
poteri alla Banca d'Italia;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi
effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2009-31 marzo 2009,
sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto
eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo
scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in
nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2009.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2009, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.
Art. 3.
1. Le banche e
gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o
dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata
in allegato (Allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto
del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si
attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2009-30 giugno 2009
alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni
indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti
per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e
dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso
delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la
maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e'
mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 giugno 2009.
Il capo della Direzione: Maresca.
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
Nota metodologica
La legge 7 marzo
1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano
resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi
di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col
finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2008, ha ripartito
le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia
il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche
dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa
e' condotta per classi di importo;
limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata, all'esistenza
di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione
alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le
condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di
provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing»,
«mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi
nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo
al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le
«aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo
di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio
commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a
revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in
essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e'
oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo
unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui
all'art. 106 del medesimo Testo unico sono stimati sulla base di una
rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle
variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente
rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per
estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante
opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni
rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti
di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati
nell'universo e quella degli strati del campione.
La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di
agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di
finanziamento sono definite considerando l'omogeneita' delle operazioni
evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato
rilevati.
La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e' composta da
19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della
distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione
statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per
ciascuna classe di importo e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale
del 19 dicembre 2008, per la categoria «credito finalizzato all'acquisto
rateale e credito revolving», e' stato eliminato il dettaglio delle operazioni
«fino a 1.500 euro», per uniformita' rispetto alle altre operazioni retail e
tenuto conto della sostanziale omogeneita' dei tassi medi con la classe
successiva («da 1.500 a 5.000 euro»).
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si
differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla
rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita', alcune
categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli
intermediari finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati
nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito
delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi,
orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste
rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi
armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con
l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono
alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30.000,00 euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in
relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel
periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio
2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo
della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata
ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge, si
ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.
Rilevazione degli interessi di mora.
Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto
a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di
mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di
banche e di societa' finanziarie individuato sulla base della distribuzione
territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state
verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito
in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca
del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle
operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a
confronto con il tasso medio rilevato.
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI
RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2009
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2009
|
CATEGORIE DI OPERAZIONI |
CLASSI DI IMPORTO in unità di euro |
TASSI MEDI (su base annua) |
|
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE |
fino a 5.000 |
11,59 |
|
oltre 5.000 |
8,32 |
|
|
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE |
fino a 5.000 |
6,34 |
|
oltre 5.000 |
5,19 |
|
|
FACTORING |
fino a 50.000 |
5,54 |
|
oltre 50.000 |
4,38 |
|
|
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE |
9,53 |
|
|
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI |
fino a 5.000 |
14,11 |
|
oltre 5.000 |
10,73 |
|
|
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO |
fino a 5.000 |
12,58 |
|
oltre 5.000 |
9,21 |
|
|
LEASING |
fino a 5.000 |
11,57 |
|
oltre 5.000 fino a 25.000 |
8,19 |
|
|
oltre 25.000 fino a 50.000 |
6,91 |
|
|
oltre 50.000 |
5,58 |
|
|
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING |
fino a 5.000 |
16,35 |
|
oltre 5.000 |
10,13 |
|
|
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA: |
||
|
- A TASSO FISSO |
4,46 |
|
|
- A TASSO VARIABILE |
3,39 |
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,65 punti percentuali.
Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative
della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito
revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio
commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità
produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti
alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti
e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a
medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità
produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono
ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi
contrattuali ad esso assimilabili.