IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per le politiche fiscali del Ministero
                    dell'economia e delle finanze

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  l'art.  1,  comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  ha  previsto  a  favore  degli  enti  non  commerciali, anche in
qualita'  di  sostituti d'imposta, di cui all'art. 41, comma 7, della
legge  27  dicembre  2002,  n. 289, con almeno una sede operativa nei
territori  dei comuni delle province di Campobasso, Foggia e Catania,
interessati  dagli  eventi  calamitosi  del  mese di ottobre 2002, la
sospensione dei termini tributari e contributivi;
  Visto  l'art.  8, comma 3-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n.  248,  con  il  quale  e' stato prorogato, al 31 dicembre 2006, il
termine  di  scadenza della sospensione prevista dal citato comma 255
dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004;
  Visto  l'art.  6,  comma 8-quinquies, del decreto-legge 28 dicembre
2006,  n.  300,  il  quale  prevede  che,  con  decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze puo' essere prevista, tra l'altro, a
favore  dei  predetti enti, la proroga, fino al 31 dicembre 2008, del
termine  di  scadenza  della sospensione dei termini di pagamento dei
contributi e dei tributi, di cui al comma 255 dell'art. 1 della legge
n.  311  del  2004, nel limite di spesa di 500 mila euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008;
  Visto  l'art.  7,  comma  1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con
il   quale  l'autorizzazione  di spesa,  di  cui  all'art.  6,  comma
8-quinquies, del decreto-legge n. 300 del 2006, e' stata integrata di
ulteriori 700 mila euro per l'anno 2007;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 27
dicembre  2006,  con  i  quali e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2007  lo  stato  di  emergenza  in  ordine  ai  gravi eventi sismici,
verificatisi  il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province
di  Campobasso  e  Foggia  ed  in  ordine  ai gravi fenomeni eruttivi
connessi  all'attivita'  vulcanica  dell'Etna  nel  territorio  della
provincia di Catania, verificatisi nel mese di ottobre 2002;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Agli  enti  non  commerciali di cui all'art. 1, comma 255, della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311, e' concessa la proroga fino al 31
dicembre  2007  del termine di scadenza della sospensione dei termini
di   pagamento   dei   tributi  e  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali,  di  cui all'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248. I versamenti tributari e contributivi i cui
termini  scadono nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
non  eseguiti  per  effetto  della  proroga  della  sospensione, sono
effettuati  entro  il  mese  di  gennaio  2008 in un'unica soluzione,
ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, in ventiquattro rate
mensili, di cui la prima da effettuarsi entro la predetta data del 31
gennaio 2008. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 ottobre 2007

                      Il Capo del Dipartimento
                      per le politiche fiscali
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                               Carotti


                 Il ragioniere generale dello Stato
                               Canzio