INPS

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 30-12-2003

 

 

 

Messaggio n.  159

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Indennità sostitutiva del preavviso.  Risposta a quesiti.

 

SOMMARIO:

Si fornisce risposta a due quesiti in materia di indennità sostitutiva del preavviso.

 

Sono stati rivolti  alla scrivente due quesiti in materia di indennità sostitutiva del preavviso.

Premesso che la  disciplina applicabile a tale indennità ai fini contributivi è contenuta nella circ. 263 del  24 dicembre 1997 si fornisce di seguito la risposta ai seguenti quesiti:

 

 

Quesito n. 1 : modalità di versamento della contribuzione relativa all’indennità sostitutiva del preavviso  corrisposta ai lavoratori distaccati all’estero in paesi non convenzionati.

 

·        lavoratore distaccato all’estero in paese non convenzionato (L.398/1987)

·        indennità sostitutiva del preavviso riferita al periodo 1/02/2003 – 31/01/2004

·        ultimo periodo di paga gennaio 2003

 

Quesito:

 

Qual è la fascia di retribuzione convenzionale  che deve essere assunta come base ai fini del calcolo della contribuzione relativa all’indennità sostitutiva del preavviso?

 

Risposta:

 

Come per la retribuzione anche per l’indennità di preavviso, corrisposta ai lavoratori distaccati all’estero in paesi non convenzionati, la contribuzione deve essere calcolata su valori convenzionali.

Tuttavia, ai fini dell’individuazione della retribuzione convenzionale da assumere ai fini contributivi per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, i due emolumenti (retribuzione dell’ultimo mese e indennità) non devono essere cumulati ma per ciascuno di essi deve essere determinata la relativa fascia retributiva.

Per quanto riguarda la retribuzione dell’ultimo mese (gennaio 2003) la fascia di retribuzione convenzionale su cui calcolare la contribuzione è quella nella quale si colloca la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore (L. 398/1987 ; D.M. 13.01.2003).

Per quanto riguarda invece l’indennità in questione la fascia di retribuzione convenzionale si determina :

 

1.      dividendo l’importo dell’indennità per il numero dei mesi ai quali il preavviso si riferisce

 

2.      confrontando il valore ottenuto con le fasce di retribuzioni convenzionali (D.M. 13.01.2003) al fine di individuare la fascia in cui tale valore si colloca

 

L’importo di cui al punto 1 deve poi essere assoggettato a contribuzione sulla base del corrispondente valore convenzionale e, al fine di determinare la misura dei contributi dovuti sull’intera indennità, il quantum contributivo relativo al predetto valore convenzionale deve essere moltiplicato per il numero dei mesi cui il preavviso si riferisce.

La contribuzione in tal modo determinata deve essere aggiunta a quella relativa all’ultimo periodo di paga ma attribuita, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui essa si riferisce (circ. n. 263 del 24 dicembre 1997).

 

 

Quesito n. 2 : indennità sostitutiva del preavviso e massimale contributivo

 

·        indennità di mancato preavviso riferita al periodo 1/12/2002 – 31/01/2003

 

·        ultimo periodo di paga novembre 2002

 

Quesito:

Quale è il massimale applicabile?

La corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso fa superare l’importo del massimale contributivo previsto per l’anno 2002 ?

 

Risposta:

 

Nell’ipotesi in cui l’indennità in oggetto si riferisca ad un periodo di preavviso che si collochi a cavallo di due annualità, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo, di cui all’art. 2 comma 18 della L. 335/95,  occorre individuare le quote di indennità di competenza di ciascun anno.

Nel caso in esame per la parte di indennità relativa a  dicembre 2002 il massimale contributivo da applicare è quello del predetto anno mentre per la restante quota (gennaio 2003) quello dell’anno successivo (2003).

Qualora l’indennità in argomento determini per l’anno 2002 il superamento del massimale contributivo la quota di indennità relativa al mese di dicembre non deve essere assoggettata a contribuzione.

 

 

                                                                                       IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                              GIORGIO CRACA

 

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