INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
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Roma, 30-12-2003 |
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Messaggio n. 159 |
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OGGETTO: |
Indennità sostitutiva del preavviso. Risposta a
quesiti. |
SOMMARIO: |
Si fornisce risposta a due
quesiti in materia di indennità sostitutiva del preavviso. |
Sono stati rivolti alla
scrivente due quesiti in materia di indennità sostitutiva del preavviso. Premesso che la
disciplina applicabile a tale indennità ai fini contributivi è contenuta
nella circ. 263 del 24 dicembre 1997 si fornisce di seguito la risposta
ai seguenti quesiti: Quesito n. 1 : modalità di
versamento della contribuzione relativa all’indennità sostitutiva del
preavviso corrisposta ai lavoratori distaccati all’estero in paesi non
convenzionati. ·
lavoratore distaccato all’estero in paese non convenzionato
(L.398/1987) ·
indennità sostitutiva del preavviso riferita al periodo 1/02/2003 –
31/01/2004 ·
ultimo periodo di paga gennaio 2003 Quesito: Qual è la fascia di
retribuzione convenzionale che deve essere assunta come base ai fini
del calcolo della contribuzione relativa all’indennità sostitutiva del
preavviso? Risposta: Come per la retribuzione anche
per l’indennità di preavviso, corrisposta ai lavoratori distaccati all’estero
in paesi non convenzionati, la contribuzione deve essere calcolata su valori
convenzionali. Tuttavia, ai fini
dell’individuazione della retribuzione convenzionale da assumere ai fini
contributivi per i lavoratori per i quali sono previste fasce di
retribuzione, i due emolumenti (retribuzione dell’ultimo mese e indennità)
non devono essere cumulati ma per ciascuno di essi deve essere determinata la
relativa fascia retributiva. Per quanto riguarda la
retribuzione dell’ultimo mese (gennaio 2003) la fascia di retribuzione
convenzionale su cui calcolare la contribuzione è quella nella quale si
colloca la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore (L. 398/1987
; D.M. 13.01.2003). Per quanto riguarda invece
l’indennità in questione la fascia di retribuzione convenzionale si determina
: 1.
dividendo l’importo dell’indennità per il numero dei mesi ai quali
il preavviso si riferisce 2.
confrontando il valore ottenuto con le fasce di retribuzioni
convenzionali (D.M. 13.01.2003) al fine di individuare la fascia in cui tale
valore si colloca L’importo di cui al punto 1
deve poi essere assoggettato a contribuzione sulla base del corrispondente
valore convenzionale e, al fine di determinare la misura dei contributi
dovuti sull’intera indennità, il quantum contributivo relativo al
predetto valore convenzionale deve essere moltiplicato per il numero dei mesi
cui il preavviso si riferisce. La contribuzione in tal modo
determinata deve essere aggiunta a quella relativa all’ultimo periodo di paga
ma attribuita, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore
del lavoratore, al periodo cui essa si riferisce (circ. n. 263 del 24
dicembre 1997). Quesito n. 2 : indennità
sostitutiva del preavviso e massimale contributivo ·
indennità di mancato preavviso riferita al periodo 1/12/2002 –
31/01/2003 ·
ultimo periodo di paga novembre 2002 Quesito: Quale è il massimale
applicabile? La corresponsione
dell’indennità sostitutiva del preavviso fa superare l’importo del massimale
contributivo previsto per l’anno 2002 ? Risposta: Nell’ipotesi in cui
l’indennità in oggetto si riferisca ad un periodo di preavviso che si
collochi a cavallo di due annualità, ai fini dell’applicazione del massimale
contributivo, di cui all’art. 2 comma 18 della L. 335/95, occorre
individuare le quote di indennità di competenza di ciascun anno. Nel caso in esame per la parte
di indennità relativa a dicembre 2002 il massimale contributivo da
applicare è quello del predetto anno mentre per la restante quota (gennaio
2003) quello dell’anno successivo (2003). Qualora l’indennità in
argomento determini per l’anno 2002 il superamento del massimale contributivo
la quota di indennità relativa al mese di dicembre non deve essere assoggettata
a contribuzione.
IL
DIRETTORE CENTRALE
GIORGIO CRACA |