A proposito del libro unico del lavoro - Lavoro nero
(Dott. Carlo Teri – Ispettore del lavoro in Catania)
Valenza ed efficacia di cui all'articolo 3 comma 3 e 36 bis della legge 4 Agosto 2006 n.248 e successive modificazioni -Dovute annotazioni in materia di maxi-sanzione per lavoro sommerso
Come é ben noto l'introduzione del libro unico previsto dagli articoli 39 e 40 del D.L.25 Giugno 2008 n.112 convertito nella legge 133/08 ha cancellato (con decorrenza dal 18.08.08) gli storici libri di matricola e paga , ed i c.d libri speciali ( quale il libro sul lavoro a domicilio, registro dei lavoratori agricoli, registro delle presenze per il settore dell'autotrasporto) introducendo il libro unico del lavoro il cui fattivo e reale decollo é iniziato a far data dal 16 Gennaio 09 dopo un periodo transitorio e a doppio regime.
le problematiche che ruotano nell'ambito dell'innovativa istituzione del libro unico sono molteplici e le varie interpretazioni e direttive ministeriali nonché le difficoltà di applicazione degli addetti ai lavori appaiono molteplici ed in continua evoluzione.
con questa mia considerazione desidero rappresentare un pensiero interpretativo di natura prettamente personale che mi induce a riflettere sull'applicazione ad oggi della sanzione di cui alla legge 23 aprile 2002 n. 73 di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12, come modificata dall’art. 36-bis, comma 7 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 ed in relazione all'articolo 3 comma 3 della stessa legge e succ.modificazioni allorchè un datore di lavoro viene sanzionato per avere impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria.
La sanzione nel caso stabilita dal predetto articolo 3 comma 3 è pari ad un importo da 1500 euro a 12000 euro per ciascun lavoratore interessato maggiorata di euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro. non é ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del d.lgs 124/04 per cui la sanzione amministrativa non può essere inferiore a 3000 euro...
in pratica trattasi del lavoro irregolare
ove il legislatore spinto dall'attivare misure urgenti per il contrasto del lavoro definito in nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro si é indirizzato, con questa serie di provvedimenti sanzionatori previsti ab-origine dalla chiamata legge bersani, innescata con il decreto legge 4 luglio 2006 n.223-
premesso ciò, si osserva che il termine “documentazione obbligatoria”, incluso nelle ipotesi sanzionatorie in parola , all'epoca dell'emissione della legge, si riferiva ai libri di paga e matricola ,oggi dismessi e abrogati, ove i lavoratori dovevano essere registrati in pratica all'atto dell'avviamento al lavoro. di conseguenza quando si riscontrava l'omessa risultanza delle scritture obbligatorie (o altra documentazione obbligatoria) dei dipendenti trovati al lavoro a seguito di un intervento ispettivo era pacifico che si dovesse procedere a norma per come sopra delineato.
con l'entrata in vigore del libro unico e relativamente alla sua graduale immissione nel mondo documentale lavoristico che -si ripete - si e' attuato, nella sua totale struttura, con decorrenza dal 16 gennaio 09, le disposizioni in materia al riguardo ed in particolare l'articolo 39 hanno previsto tra l'altro che le registrazioni dei lavoratori e le connesse annotazioni, difformemente da quanto invece previsto in passato, devono essere effettuate entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento ovvero di costituzione del rapporto di lavoro che a norma deve essere comunicato al centro per l'impiego competente entro il giorno antecedente all'assunzione medesima.
di conseguenza si può affermare che tra le scritture obbligatorie rientra il neonato libro unico e pertanto se le registrazioni dovute e appena menzionate possono essere ascritte su tale documento entro il 16 del mese successivo all'assunzione, ci si chiede se si può considerare in nero un soggetto risultante all'atto dell'accesso ispettivo sconosciuto totalmente alla pubblica amministrazione , stante che l'attuale normativa prevede che il datore di lavoro debba registrare l'nteressato, entro la data sopra menzionata .
sotto questo aspetto la citata legge bersani non é stata modificata , pertanto l'applicazione delle sanzioni nello spazio temporale corrente tra la costituzione del rapporto di lavoro e la data entro la quale dover effettuare le prescritte registrazioni, potrebbe costituire l'insorgenza di diffuso contenzioso nelle sedi giurisdizionali competenti .
invero le direttive ministeriali alle quali gli organi di vigilanza si devono attenere, propendono a ritenere che la comunicazione on-line in vigore dal marzo 08 sia l'unico strumento obbligatorio per qualificare un rapporto irregolare o meno. ciò sembra basato sul presupposto che le registrazioni prima previste con l'abrogato libro matricola praticamente contestuali all'inizio del rapporto di lavoro, non si possono più individuare oggi nel libro unico ove adesso tali adempimenti e' possibile siano trasferiti oltre la meta del mese successivo di riferimento. e' da dire che l'omessa comunicazione di assunzione in via telematica é gia' sanzionata ai sensi dell'articolo 1 comma 1180 della l.296/06( legge finanziaria 2007)- ne consegue in conclusione che l'omessa comunicazione, di fatto, comporta l'adozione di plurimi provvedimenti sanzionatori.
la problematica appare veramente delicata se si considera che in caso di lavoratori in nero trovati in attività in misura superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori trovati in forza sul luogo di attività, può comportare la sospensione cautelativa dell'attività stessa se ne ricorrono le condizioni previste dall'art.14 del d.leg.vo . 9 aprile 08 n. 81 e succ. sulla tutela della salute sui luoghi di lavoro.
si ritiene che il legislatore al riguardo dovrà apportare delle modifiche all'attuale impianto normativo , eventualita' sembra non remota, anche perchè quanto rappresentato (frutto di pensiero esclusivo di questo autore) comunque non si ritiene costituisca una voce isolata.
(Dott.Carlo Teri - Catania)