La Suprema Corte ribadisce la cadenza mensile del sussidio di disoccupazione nei lavori socialmente utili
In tema di lavori socialmente utili, Sez. Lav. 24630.09, statuisce che ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.l. n. 299/1994 per il sussidio in favore dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità. Pertanto, occorre fare riferimento alla disciplina prevista per quest'ultima indennità ai fini della individuazione delle modalità di corresponsione. Nell'ambito della tutela contro la disoccupazione, l'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, risponde all'esigenza di provvedere ai bisogni dei lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i quali siano divenuti definitivamente esuberanti e non possano perciò mantenere il posto di lavoro; si tratta di una prestazione, avente funzione previdenziale, che non è interna alla disciplina della integrazione salariale, essendo riconosciuta non solo all'esito di un periodo di cassa integrazione, ma anche, in via autonoma, in caso di licenziamento per riduzione di personale (art. 24 della stessa legge), e presupponendo, comunque, la definitiva cessazione del rapporto di lavoro (rapporto che, invece, nella cassa integrazione è ancora esistente, se pure sospeso o ridotto), sicché essa si configura, nel sistema delle assicurazioni sociali, come un particolare trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella predetta legge n. 223 del 1991 ed è riservato a lavoratori, in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, licenziati collettivamente da imprese di determinati settori produttivi e di determinate dimensioni. La pronuncia, infine, ribadisce che le peculiarità della disciplina dell'indennità di mobilità riguardano, oltre alla diversa durata e al diverso importo del trattamento, nonché alla possibilità di sospensione nel caso di svolgimento di attività lavorativa e di cumulo con i redditi di lavoro, anche le cadenze di pagamento, che sono mensili e non quindicinali, rimanendo quindi applicabile per il resto (ex art. 7, comma 12, legge citata) la disciplina della disoccupazione (la cui applicazione rileva, oltre che per il calcolo a giorno, anche per altri aspetti significativi, ad esempio per la decorrenza e per la necessità di presentazione della domanda a pena di decadenza (cfr. Cass. S.U. n. 17389 del 2002). Il medesimo principio deve trovare applicazione anche per il pagamento del sussidio ai lavoratori socialmente utili, così come specificamente ritenuto dalla Corte in altre analoghe controversie (cfr., fra tante, Cass. n. 13209 del 2008).
Avv. Daniele Iarussi