Il
testo completo e definitivo della manovra bis: il decreto legge n. 138
del 13/8/2011 coordinato con la legge di conversione n. 148 del
14/9/2011
(Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 14 settembre 2011)
Titolo I
Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria
Art. 1
Revisione integrale della spesa pubblica
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento
del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento
entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della
spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la
legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa
delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture
periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale
concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il
coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della
legge 1° aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della
previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione
giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a
rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il
programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica
comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo,
eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi
pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture
ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati
ottenibili con le risorse stanziate.
2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento
di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono
indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il
triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad
attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.
3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del
programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per
garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a
partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio
ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi
standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello
Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato
sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi,
anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro
complessiva dotazione.
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad
una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al
PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse
finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del
presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di
spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1
per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio
consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di
bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per
cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli
stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per
ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri
comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo
0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e
2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in
termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente
registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non
superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal
Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione
parlamentare.
2. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in
deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio
2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica,
possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di
previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6
e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione
deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità
definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere
superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente
stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore
legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate
le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del
2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare
spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo
sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni
dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti possono essere adottati. E' abrogato il comma 14 dell'articolo
10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti
attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del
triennio producano effettivi risparmi di spesa.
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella
Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella
tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
voce "indebitamento netto", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013,
sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro
il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri
e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce "saldo netto da
finanziare". L'importo previsto, per l'anno 2012, al primo periodo del
presente comma può essere ridotto di un importo fino al 50 per cento
delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in
considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1
a 6, del presente decreto.
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: "e,
limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate". Al
comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le
risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo
per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui
all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal
predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate
nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli
uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni
organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti
a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del
decreto legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando
una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal
comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere
dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere
esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonchè di
conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del
Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco,
nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonchè le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare
applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito
con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20
per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere
dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, è aggiunto il seguente
periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma
1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al
primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del
consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette,
inclusa l'accisa.";
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre 2013",
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel medesimo
periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti:
"per l'anno 2012, nonchè a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013".
7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal
primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano
assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,
con le modalità previste dal citato primo periodo l'amministrazione
competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio
pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti
responsabili nella misura del 30 per cento".
8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";
b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per l'anno 2013
e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere
dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno
2012";
c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno
2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere
dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno
2012";
d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per l'anno
2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di euro per
l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno
2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013";
e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno
2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di euro per
l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno
2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".
9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito
con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo comma, il
secondo periodo è soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo
sostituire le parole "di cui ai primi due periodi" con le seguenti: "di
cui al primo periodo".
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno 2013",
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";
c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012,
con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360. è abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza
del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema
tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di
progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono
stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge
statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del
quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la
stessa si applica al reddito complessivo.
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 può
essere complessivamente ridotto di un importo fino alla totalità delle
maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione
dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del
presente decreto. La riduzione è distribuita tra i comparti interessati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata. La soppressione della misura della tariffa per
gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto
ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante
norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta
provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68
del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta
provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto
previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere
dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di
trascrizione conseguentemente loro spettanti.
12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni
all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e
2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.
12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei comuni
per la partecipazione all'attività di accertamento tributario,
all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le
seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti
passivi" sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi consigli
tributari";
b) al comma terzo, la parola: "segnala" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano";
c) al comma quarto, la parola: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano";
d) al comma quinto, la parola: "può" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario possono";
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per
la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle
dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate
categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto
sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire
la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di
trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".
12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis
non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31
dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'anno 2012 il fondo di cui
al presente comma è ripartito, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da
un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge
compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto
pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse può essere attribuito,
in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti
più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa
l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad
evidenza pubblica.".
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito
con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio
di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel
termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una
situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale,
decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal
citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina
di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio
finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario
chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai
sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente
periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non
abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.".
15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la
parola: "emesse" sono inserite le seguenti: "o contratte", dopo le
parole: "concedere prestiti" sono inserite le seguenti: "o altre forme
di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio 2010" sono
inserite le seguenti: ",con l'Accordo quadro tra i Paesi membri
dell'area euro del 7 giugno 2010,".
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si
applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono
sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio il dipendente"; nel
medesimo periodo, la parola: "richiedente", è sostituita dalla
seguente: "dipendente";
b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono sostituite dalle seguenti: "La disponibilità al";
c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", sono sostituite dalle seguenti: "esprimono la disponibilità".
18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in
relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale
appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica
dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di
scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal
contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data,
il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario,
sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "; il
trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in
area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralità finanziaria.".
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le
parole " 2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025", "2031" e "2032"
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2014", "2015", "2016",
"2017", "2018", "2019", "2025" e "2026".
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta
data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo le parole "anno scolastico e accademico" sono inserite le
seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per
i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31
dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto
di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal
servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti
dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio
a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista
dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento
dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del
raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme
di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,".
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i
requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore
del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la
decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al
comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno
maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in
attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è stato applicato il blocco automatico del turn
over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può
essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo
accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui
rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga
al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente
riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di
autoconvenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione
della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come
programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e
ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di
bilancio.
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite
annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge
dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonchè le
celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione
del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del
lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale
che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il
venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica
immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è incrementata , per l'anno 2012, di 2.000
milioni di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il terzo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti
nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del
28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta
con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa
del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie
in ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi
nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni
commissariale e ordinaria, le attività finalizzate all'attuazione del
piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono
essere direttamente affidate a società totalmente controllate,
direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione
tra il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le
attività affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di
spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
nonché le modalità di rendicontazione e controllo.
26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 24
milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura prevista dall'articolo 1,
comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non può essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è
sostituito dal seguente: "17. Il Commissario straordinario del Governo
può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione
commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa
ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli
anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto
dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti
per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, nonchè subordinatamente
a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione
delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito
del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 è
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana"
sono inserite le seguenti parole: ", di R.ETE. Imprese Italia".
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i
magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad
effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base
di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con
riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione,
secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di
comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai
criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il
trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di
riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il
trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio
regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si
applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15
luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso
di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo
7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.
31. Soppresso.
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi prevista
dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonchè
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni,
l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita
prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.". La disposizione del presente comma si applica agli incarichi
conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto nonchè agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al
1° ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle
cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche
collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai
segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima
fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a
questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.".
33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il
terzo comma è abrogato e il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali
residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono,
salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un
anno".
Art. 1-bis
Indennità di amministrazione
1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, si interpreta nel senso che:
a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale
dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio
all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere
fisso e continuativo previsti per l'interno", non include né
l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale
possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
Art. 1-ter
Calendario del processo civile
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di
migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le
parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità
della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata
del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli
incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli
di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario
possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi
motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima
della scadenza dei termini";
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma
precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico
d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere
considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina
o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie
instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti
rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto
2011 al 31 dicembre 2014.
2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica
internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore
a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3
per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della
verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il
reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi
prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma
22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del
contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà
non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma
22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Il contributo di
solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento,
la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di
solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui
redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011,
sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio
dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni
contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9,
comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per
gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di
bilancio.
2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.";
b) il secondo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui
all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo
è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta
relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota
imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando
l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci
per cento, per 121 quando l'imposta è del ventuno per cento,
moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, al centesimo di euro";
c) la rubrica della tabella B è sostituita dalla seguente: "Prodotti soggetti a specifiche discipline".
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei
confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma
2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli
21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché al medesimo giorno il
corrispettivo non sia stato ancora pagato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine
di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi
giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare
nuove modalità di gioco del Lotto, nonchè dei giochi numerici a
totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale
della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura
del prelievo erariale unico, nonchè la percentuale del compenso per le
attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può
proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con
propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento
dell'aliquota di base dell'dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente
comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti
dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e
dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e
13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate
all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13
del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2011».
4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni
delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13
del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto
2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A
decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo
58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero
dell'economia e delle finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti: "2-sexies. Qualora
siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad
ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte
violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la
sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o
all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di
recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a
sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati
all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta
dell'albo affinchè ne sia data pubblicazione sul relativo sito
internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano
commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale,
la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei
confronti di tutti gli associati.".
5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di
Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si
sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica
delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non
oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali
contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo
Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad
avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo
precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale
recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli
interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare
quanto concordato e non versato alla prevista scadenza,
inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a
ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione
pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del
contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli
condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento,
è sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle
attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale
diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per
i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni
altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo
decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per
cento.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi,
premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del
medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo
8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di
cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle
forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi,
ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti
esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio
2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la
misuradell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal
1° gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire
dal 1° gennaio 2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a
partire dal 1° gennaio 2012.
12-bis. All'articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere
utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite".
12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole da: "spettano" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere utilizzate dal
venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica".
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti indicati nel
comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli
similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento,
con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti
ai possessori";
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
3) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di
cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati
nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della
ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi
maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti";
4) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le
parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto di
una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.";
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "dei quattro noni" sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto".
14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.".
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio
con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in
Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.
649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui
redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di
imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonchè dall'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.".
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4, comma
1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 1-bis".
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 dell'articolo 3
è sostituito dal seguente: "115. Se i titoli indicati nel comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 sono emessi da società o enti, diversi dalle
banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento
effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di
emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi,
delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti.
Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti
di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo
derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal
reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati
tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e
dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I
tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove
necessario, all'importo e alla durata del prestito nonchè alle garanzie
prestate.".
18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter è abrogato;
2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. L'imposta di
cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi
percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";
3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";
b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";
c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il
seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati
nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il
seguente: "Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del
medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento
dell'ammontare realizzato;";
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la
ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari;";
2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento", ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini
del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli
altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni
emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento
dell'ammontare realizzato;".
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6,
comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla
Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e
titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti
strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della
determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma
l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si
applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere
dal 20 luglio 2011.
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a
ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n.
482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle
obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425.
26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11,
per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di
cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di
cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad
effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3
del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni
e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non
inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in
occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del
titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.
Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del
cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di svolgimento
delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti
sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5
per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra
la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre
2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente
periodo si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di
pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei
premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data
del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da
c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5
per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di
deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e
seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, può essere
assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli
preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e
crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il
contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,
delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del
citato testo unico, a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della
legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente
dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla lettera a)
del comma 29 è esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi
e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti;
l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta secondo le modalità e nei
termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel
rapporto di custodia o amministrazione e può essere esercitata entro il
31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro
il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i
proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione
agli organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera
a), l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con
comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei
proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o
azioni; l'imposta sostitutiva è versata dai medesimi soggetti entro il
16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma
precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri
redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota
pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali
risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011
sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati
successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 29 a 32.
35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, dopo la parola "446" sono aggiunte le seguenti: "e
che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli
studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al
periodo di imposta precedente". All'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le
parole "o aree territoriali" sono aggiunte le seguenti: ", o per
aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della
legge 8 maggio 1998, n. 146".
35-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" sono inserite
le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai
sensi dell'articolo";
c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si
presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";
d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;
e) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
"6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del
comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto
in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione
giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.
Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si
intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che
introducono domande nuove"; f) al comma 6-quater, lettera c), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le controversie
tributarie di valore indeterminabile".
35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e il proprio numero di fax";
b) all'articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".
35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: "codice
fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e dell'indirizzo di posta
elettronica certificata";
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale" sono
inserite le seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica
certificata";
c) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare
la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti,
del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia
del contendere, del valore della controversia e della data di
notificazione del ricorso".
35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle
controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai
procedimenti iscritti a ruolo";
b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati
non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".
35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice
condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5,
non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività
individuate nella lettera i)";
b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: "parenti
fino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti fino al
secondo grado".
35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui
trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le
agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria.
L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo
trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari
a 3 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai
cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i
Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da
soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate
all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e
finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in
termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette
maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del
pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un
Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno
finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti
sulle famiglie e sulle imprese.
36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale,
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";
b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per cento".
36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti
annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del
10 per cento degli utili netti annuali".
36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui
all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una
maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito
imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta
maggiorazione.
36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle
imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito
imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e
provvedono al relativo versamento.
36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo
alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una
società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di
gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi.
36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo
115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla
maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo
versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di
partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato
articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il
proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma
36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società
partecipata.
36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.
36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti
ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre
periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a
decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli
effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non
applicazione della disciplina in materia di società non operative di
cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora,
nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti
siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano
dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies.
36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
h-bis), è inserita la seguente:
"h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari
dell'imprenditore".
36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in
godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo
annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono
in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del
socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1,
lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta
dal comma 36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle
ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il
socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle
entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini
per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della
comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati
incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma
36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo,
i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi
36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare
sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno
utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma
di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della
società.
36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a
36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a
36-septiesdecies.
36-undevicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di
specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo
basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al
citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria
degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da
acquisire.
36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera rr).
36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, è abrogato il comma 3;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a lire
centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro
trentamila";
c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a lire tre miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione";
d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "a lire duecento
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro cinquantamila";
e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "a lire quattro
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro due milioni";
f) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila";
g) all'articolo 8, è abrogato il comma 3;
h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente
decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui
all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in
cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare
dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro";
i) all'articolo 13, comma 1, le parole: "alla metà" sono sostituite dalle seguenti "ad un terzo";
l) all'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli
da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo";
m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può
essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza
attenuante di cui ai commi 1 e 2".
36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai
fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con
ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali
per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio
dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi
dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui
redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi
identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta,
le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti
dell'IVA" sono inserite le seguenti: "iscritti alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che
dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei
versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate,".
Titolo II
Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo
Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa
e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che
non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la
conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del
paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici
ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al
comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto
disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli
istituti della segnalazione di inizio di attività e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della
decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al
comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di
semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono
individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel
presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia
ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.
4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al
comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei
predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto
comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate,
gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il
territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che
garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito
della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e
ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale
e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o
in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa
risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle
connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso
di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della
società professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di
formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi
regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua
determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base
di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare
tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve
conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento
dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di
assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà
essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato
al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del
lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente
superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita
convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di
studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della
laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente
lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto
all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come
riferimento le tariffe professionali. è ammessa la pattuizione dei
compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel
rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione
consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in
caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano
le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della
Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente
comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti,
dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di
organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la
decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di
consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli
di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente
lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali
posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è
libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle
attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di
libertà di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle
attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa
e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative
all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle
attività economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente
articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività
economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi
dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso
quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di
persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto
il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la
concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio,
senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente
sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una
attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità
amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di
servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per
l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte
di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o
ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una
certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno
di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune
categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso
l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di
beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o
indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di
altro calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente
possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato
su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo.
11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in
parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma
8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni
previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra
cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal
punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica,
ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta
basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale
dell'impresa.
11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi
dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i
servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti
esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera
a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei
saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013,
agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo
ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una
quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali
interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per
cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate
esclusivamente a spese di investimento. E' in ogni caso precluso
l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente.
Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro
avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione
finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli
accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti
urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta
giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata
deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine
perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle
determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle
procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314".
12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro dieci giorni dalla" e le parole da: "cancellate" fino a:
"avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "integrate dalla
comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte
dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto
pagamento";
b) al comma 2, dopo le parole: "già registrate" sono inserite le
seguenti: "e regolarizzate" e le parole da: "estinte" fino a: "presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornate secondo le
medesime modalità di cui al comma precedente".
Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di
libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano
la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali",
liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le
caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e
limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva
alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera
iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio
rispondente ai bisogni della comunità.
2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una
delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i
settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i
benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime
di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità;
essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai
fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente
secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque
effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi
pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico
e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove
necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali
compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi,
tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della
disponibilità di bilancio destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata
della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di
quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di
diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al
comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il
conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in
favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette
nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge,
ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti affidanti.
9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle
procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano
specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza
pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che
documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle
gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi
servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi
socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio
possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle
offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla
gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio
e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia
partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di
gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del
soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può
essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti
tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione
alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di
riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti
nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui
al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante
al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata
della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di
procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al
quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per
cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura
che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al
prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi
connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio
stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo
affidamento;
c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il
valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o
inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento
può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che
abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione
cosiddetta "in house".
14. Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione
di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità
interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per
le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18,
comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti
locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al
periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti
dal patto di stabilità interno.
15. Le società cosiddette "in house" e le società a partecipazione
mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali,
applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del
servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del
medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se
la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi
connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni
stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo
e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che
gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti,
criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma
3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino
all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere
al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente
comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a
società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale
sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante,
la verifica del rispetto del contratto di servizio nonchè ogni
eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla
vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline
di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei
servizi dell'ente locale, nonchè degli altri organismi che espletano
funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di
controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi
inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi
soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni
sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico
inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate
nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli
organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del
coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti
indicati allo stesso comma, nonchè nei confronti di coloro che
prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo
attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o
dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico
locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate
da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno
ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale
della stessa società.
22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della
gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto nè svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
alla gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di
amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati
componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici
locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in
qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con
dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di
astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata
dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara
non possono essere nè dipendenti nè amministratori dell'ente locale
stesso.
27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso
di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore
subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in
quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la
prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11,
lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e
gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al
comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore
subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore
contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali
contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano
ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche
regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonchè restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati
prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera
di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del
servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione
anticipata della gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1,
comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico
sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonchè gli affidamenti
diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b)
a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista
pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano,
improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente
affidante, alla data del 30 giugno 2012;
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista
pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo
stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi
connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel
contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a
società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a
quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a
condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero
forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro
il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre
2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti
cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione
dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o
del 31 dicembre 2015.
33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o
per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12, nonchè
i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la
gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè
svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè
direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da
essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di
cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si
applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da
queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, nonchè al socio selezionato ai sensi del comma
12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti.
34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio
idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27,
il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di
energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario
regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del
presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Art. 5
Norme in materia di società municipalizzate
1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in
base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro
per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti
infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano,
rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre
2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi
pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.
L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri.
Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai
vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun
ente territoriale non può essere superiore ai proventi della
dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è
destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies.
1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture
colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata
nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni
di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni
legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono
versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente
interessato. L'ente destinatario del finanziamento è tenuto a
rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse.
Art. 5-bis
Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud
1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo
sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle
finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la spesa in termini di competenza e di cassa
effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a valere
sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui
cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale,
nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può
eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e
dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro
il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per
l'attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato
ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in
ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il
concorso dello Stato e delle predette regioni alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.
Art. 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio
attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori
semplificazioni
1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-ter. La segnalazione
certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di
inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle
verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire
la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del
funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il
concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15
dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e
hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di
utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste,
organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo
della piu' ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui
all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata
in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali,
in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche
caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del
SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a
ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge
possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al
SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le
associazioni di categoria.
4. Soppresso.
5. All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di dare attuazione a
quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di
riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti
interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31
dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma
2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di
consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione
debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.
6-bis. Al fine di semplificare l'attività amministrativa e di evitare
l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che
hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 1, commi 331,
332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n.266, in assenza della
condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano
le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono
le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I
procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono
sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a
seguito dell'avvenuta restituzione.
6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in
tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche
al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111,
l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a piu' elevato
disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo
Stato, con esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti
pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n.85, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis,
della legge 23 dicembre 2009, n.191, con immobili adeguati all'uso
governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente
condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero
appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti
inadeguati. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del
demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al
fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità
di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli
immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo.
Art. 6-bis
Accesso ai sistemi informativi
1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, possono avere accesso, anche
per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di
prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n.141, fatta salva la facoltà di istituire
e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196. Dall'attuazione del periodo
precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 6-ter
Fondo di rotazione per la progettualità
1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1,
comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.549, sono destinate
prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani
triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su
terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato,
aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che
si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1,
commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.
2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con
le modalità definite con deliberazione della Cassa depositi e prestiti
Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la
descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare,
predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi e
prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di quanto
previsto al comma 1.
Art. 7
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e
misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica
e del gas
1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro", sono
sostituite dalle seguenti: "superiore a 10 milioni di euro e un reddito
imponibile superiore a 1 milione di euro";
b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti: "c) produzione,
trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione
dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas
naturale";
c) le parole da: "La medesima disposizione" fino a "o eolica" sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2010.
3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16
dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della
determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano
le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di
traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate
stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
7-bis
Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta
generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore";
b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ferma
restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4".
Titolo III
Misure a sostegno dell'occupazione
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o
territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa
di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche
intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a
condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio
maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,
finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di
lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla
emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di
salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli
investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la
regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della
produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o
flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di
assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le
collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA,
alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il
licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in
concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice
dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il
licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo
parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o
del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli
derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le
materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti,
approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28
giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto
il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si
riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: "e la normativa regolamentare, compatibili
con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite dalle
seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi
nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed
applicati";
b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) condizioni di lavoro del personale".
Art. 9
Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui agli
articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini
del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati
che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro
privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo
31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere
in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di
ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un
numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a
quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso
del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o
nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: «8-bis. I datori di
lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8
trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle
province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le
sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui
all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a
livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità
produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»; «8-ter. I
datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata
richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori
aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le
disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Art. 10
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole «si possono articolare regionalmente o territorialmente»
aggiungere le seguenti parole «e possono altresì utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di
apprendisti e collaboratori a progetto».
Art. 11
Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi
unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di
idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i
tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere
una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere
promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e
non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il
relativo regolamento di attuazione.
Art. 12
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). -
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga
un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o
organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato
di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da
cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun
lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di
sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza
e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo
per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di
sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da
un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle
prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Art. 603-ter
(Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli
600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto
prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonchè il divieto
di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura
di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e
relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì
l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici,
nonchè dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha
avuto luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando
il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la
recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».
Titolo IV
Riduzione dei costi degli apparati istituzionali
Art. 13
Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi
costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum
1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2011, 2012 e
2013, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il
Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale,
si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle
retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui
previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura
del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000
euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A
seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo
non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione
del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento
economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la
quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento
dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma
1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000
euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte
eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima
decorrenza e durata di cui al comma 1;
b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare
l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun
parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delleCommissioni.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.215, e
successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché
le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata
legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica
pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo
di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle
elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui
al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle
elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data
di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo
si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il
divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento
dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica
sopraggiunta.
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2,
è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno,
debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli
elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.».
Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali
1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del
coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della
collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20,
debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e
legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad
esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o
inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di
abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di
abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di
abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di
abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni
di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto
a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere
efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della
data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di
consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente
lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari
o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio
regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve
essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli
emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei
consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante
ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi
dell'articolo 13 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali
sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio
regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012, di un Collegio dei
revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il
Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in
raccordo con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i
componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un
elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai
princìpi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere
in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di
contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli
enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i
consiglieri regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni
a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto
speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato
articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali
di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per
l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla
normativa vigente.
Art. 15
Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali
1. Soppresso.
2. Soppresso.
3. Soppresso.
4. Soppresso.
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali
previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità
superiore.
6. Soppresso.
7. Soppresso.
Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a
decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le
funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla
base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello
di una o di più isole, nonché al comune di Campione d'Italia.
2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine
dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali
loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad
esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di
cui dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà
di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi
pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.
3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3
e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al
presente articolo.
4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri,
la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui
alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per
mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla
predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno
successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale,
da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento
programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato
dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le
riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento
programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e
l'unione.
5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed
ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile.
Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e
strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi
dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti
dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al
comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno
per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente
popolazione.
6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la
complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata
ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000
abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono
comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a
comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà
di individuare diversi limiti demografici.
7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al
comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi
ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I
comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di
un'unione di cui al comma 1.
8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al
comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di
identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel
termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo
il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del
proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo
periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione
provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi
di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per
primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con
popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le
proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio
comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei
comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri
di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le
funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle
attribuzioni non esercitate mediante l'unione.
10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.
11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono
membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo
sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione
dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri
dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno
dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente
dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune
avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri
dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione
medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni
avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle
elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni
appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo
disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle
elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n.
182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze
attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai
commi 4 e 9 del presente articolo.
12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi
del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il
presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura
in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze
attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci
di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di
cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.
13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e
dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il
consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi
corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui
all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del
rispettivo presidente.
14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei
propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo
statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione
dell'unione ai sensi del comma 9.
15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi
atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei
comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori
dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in
qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun
trattamento per la carica sopraggiunta.
16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei
comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le
funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1
mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo
periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15
ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di
significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione,
mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del
Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo
periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle
attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro
il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni
obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.
17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da
sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da
sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in
tre;
d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da
dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in
quattro.
18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le
disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con
l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui
all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.
19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "previsti dal
regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale
non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".
20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della
giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente
con l'orario di lavoro dei partecipanti".
21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, le parole: "per l'intera giornata in cui
sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite dalle seguenti:
"per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna
seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo
svolgimento".
22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole:
"fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune" sono sostituite
dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i
comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di
più isole".
23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "i
comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di
più isole".
24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78
del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli
abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati"
sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite
demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138"; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni
fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della
citata legge n. 42 del 2009".
25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei
conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco
nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a
livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del
Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di
cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e
registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di
cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di
svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di
contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
pubblici territoriali.
26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli
enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto
allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è
trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed
è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel
sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare,
adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del
prospetto di cui al primo periodo.
27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78
del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di
semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali,
il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano
attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2,
comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo,
del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal
comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito
dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto
previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti
inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo
periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge
5 giugno 2003, n. 131.
29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni
appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e
province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto
previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di
patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei
riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.
Art. 17
Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione del Consiglio) - 1. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di
settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione";
b) quarantotto rappresentanti di vertice delle categorie produttive,
dei quali ventiquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti attivi,
sei rappresentanti dei lavoratori autonomi attivi e diciotto
rappresentanti delle imprese. Fra essi l'Assemblea nomina due
vicepresidenti;
c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato, dei quali cinque designati
dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati
dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Fra essi l'Assemblea
nomina un vicepresidente.".
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1. Gli atti del CNEL sono assunti a
maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente,
sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a
quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non
più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie
rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria
spetta ad uno dei vicepresidenti.".
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,
sono abrogati. E' altresì abrogata, o coerentemente modificata, ogni
altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
articolo. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 della
legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera a), del
presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in carica e si provvede
alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in conformità
alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto.
Art. 18
Voli in classe economica
1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a
ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti
degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di
aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative
indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che,
per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio
all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa utilizzano il
mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole "al personale con qualifica non inferiore a dirigente
di prima fascia e alle categorie equiparate, nonchè" sono soppresse.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto,
di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, all'articolo 2,
comma 2, all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a
2.215,2 milioni di euro per l'anno 2012 a 132,8 milioni di euro per
l'anno 2013, 170,8 milioni di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro
per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, pari a, in
termini di indebitamento netto, 182,8 milioni per l'anno 2013 ed a
320,8 milioni per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19-bis
Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome
1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.