testo in vigore dal: 1-9-2004
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 (Sospensione del servizio di leva)
1.  Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
                 n. 215, e' sostituito dal seguente:
"1.  Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese
a  decorrere  dal  1  gennaio  2005.  Fino  al  31 dicembre 2004 sono
chiamati  a  svolgere  il  servizio  di  leva,  anche  in qualita' di
ausiliari  nelle  Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nelle  amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La
durata  del  servizio  di leva e' quella stabilita dalle disposizioni
                              vigenti".

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
          «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta
          il testo dell'art. 7, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7  (Sospensione  del  servizio di leva). - 1. Le
          chiamate  per  lo  svolgimento  del  servizio  di leva sono
          sospese   a   decorrere   dal   1° gennaio  2005.  Fino  al
          31 dicembre  2004  sono  chiamati a svolgere il servizio di
          leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia
          ad  ordinamento  militare  e civile e nelle amministrazioni
          dello  Stato,  i soggetti nati entro il 1985. La durata del
          servizio  di  leva  e'  quella stabilita dalle disposizioni
          vigenti.
              2.  Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa
          chiamati  ad  assolvere il servizio obbligatorio di leva e'
          annualmente  ripartito,  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa,  tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle
          capitanerie  di  porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle
          capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con
          il Ministro dei trasporti e della navigazione.
              3.  Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f),
          della  legge  14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva
          e'   ripristinato   con   decreto   del   Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri.».
Art. 2.
           (Modifiche alla ripartizione delle consistenze
                 del personale volontario di truppa
                         delle Forze armate)
1.  Alla  tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  alla  riga  VSP  della  colonna  ESERCITO, il numero: "44.496" e'
sostituito dal seguente: "56.281";
b)  alla  riga  VFP  della  colonna  ESERCITO, il numero: "31.363" e'
sostituito dal seguente: "19.578";
c)  alla  riga  VSP  della  colonna  MARINA,  il  numero:  "9.400" e'
sostituito dal seguente: "10.000";
d)  alla  riga  VFP  della  colonna  MARINA,  il  numero:  "6.524" e'
sostituito dal seguente: "5.924".

          Nota all'art. 2:
              Si  riporta il testo della tabella A del citato decreto
          legislativo n. 215 del 2001, come modificata dalla presente
          legge:
 
                                                           «Tabella A
                                      (prevista dall'art. 2, comma 2)
      Ripartizione dei volumi organici del personale delle f.a.
             da conseguire alla data del 1° gennaio 2001
 
=====================================================================
                           |        Forza|armata     |
=====================================================================
Categorie                  |     Esercito|     Marina|    Aeronautica
Ufficiali                  |       12.050|      4.500|          5.700
Sottufficiali              |             |           |
  Aiutanti                 |        2.400|      2.178|          3.000
  Marescialli              |        5.583|      5.774|          6.480
  Sergenti                 |       16.108|      5.624|         16.800
       Totale              |       24.091|     13.576|         26.280
Volontari di truppa        |             |           |
  VSP                      |       56.281|     10.000|          7.049
  VFP                      |       19.578|      5.924|          4.971
      Totale               |       75.859|     15.924|         12.020
      Totale generale      |      112.000|     34.000|       44.000}.
 
 
          
Art. 3.
            (Volontari in ferma prefissata dell'Esercito,
                  della Marina e dell'Aeronautica)
1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2005  sono  istituite  le seguenti
categorie    di    volontari    dell'Esercito,    della    Marina   e
dell'Aeronautica:
a) volontari in ferma prefissata di un anno;
b) volontari in ferma prefissata quadriennale.
Art. 4.
                   (Requisiti per il reclutamento)
1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b)  eta'  non  inferiore  a  diciotto anni compiuti e non superiore a
venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e)  assenza  di  sentenze  penali  di condanna ovvero di procedimenti
penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni,  di  provvedimenti di proscioglimento, d'autorita' o
d'ufficio,    da   precedenti   arruolamenti,   ad   esclusione   dei
proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f)  idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per  l'impiego  nelle  Forze
armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
g)  esito  negativo  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

          Nota all'art. 4:
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni   pubbliche»,   e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 106 del
          9 maggio 2001. Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6:
              «Art.   35   (Reclutamento   del  personale).  -  1.-5.
          (Omissis).
              6.  Ai  fini  delle  assunzioni  di personale presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
          ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.   26  della  legge  1° febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni».
Art. 5.
                             (Rafferma)
1.  Nei  limiti  delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle  consistenze  annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella  A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al  2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio  2001,  n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge,  i  volontari  in  ferma  prefissata di un anno possono essere
ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata
di un anno.

          Nota all'art. 5:
              -  Per  la  tabella  A  allegata al decreto legislativo
          8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.
 
          
Art. 6.
                     (Modalita' di reclutamento)
1.  Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un  anno  nonche'  i  criteri  e  le  modalita' per l'ammissione alla
rafferma  annuale  sono  disciplinati  con decreto del Ministro della
difesa.
Art. 7.
                   (Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo  22,  ai  volontari  in ferma prefissata di un anno e in
rafferma  annuale  si  applicano  le disposizioni in materia di stato
giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2.  I  volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
possono  conseguire,  previo  giudizio  di  idoneita',  il  grado  di
caporale  ovvero  comune  di 1ª classe o aviere scelto, non prima del
compimento  del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati
non  idonei  sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta,
al compimento del nono mese dall'incorporazione.
Art. 8.
                       (Trattamento economico)
1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di  un  anno  e  in  rafferma  annuale,  di  cui al presente capo, e'
corrisposta  una  paga  netta  giornaliera  determinata  nelle misure
percentuali,  previste  dalla tabella B allegata alla presente legge,
riferite  al  valore  giornaliero  dello  stipendio  iniziale lordo e
dell'indennita'  integrativa  speciale  costituenti  la  retribuzione
mensile  del  grado  iniziale  dei  volontari  di  truppa in servizio
permanente.
Art. 9.
               (Incentivi per favorire il reclutamento
             di personale volontario nelle zone tipiche
                       di reclutamento alpino)
1.  Gli  aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti
nelle  zone  dell'arco  alpino  e  nelle  altre  regioni  tipiche  di
reclutamento  alpino  sono  destinati,  a domanda, ai reparti alpini,
fino  al  completamento  dell'organico.  E' assicurata, senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto
alpino  in  ciascuna  delle  regioni  tipiche  di  reclutamento,  con
priorita',  in  fase  di  prima  attuazione,  alle  regioni dell'arco
alpino.
2.  A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini e'
attribuito,  in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo
8, un assegno mensile di cinquanta euro.
Art. 10.
                  (Benefici a favore dei volontari)
1.  Le  disposizioni  che  prevedono  l'attribuzione  di benefici non
economici  conseguenti  all'avere  effettuato il servizio militare di
leva  si  applicano,  in  quanto  compatibili, senza nuovi o maggiori
oneri  a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione
del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
Art. 11.
                           (Reclutamento)
1.  Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari
in  ferma  quadriennale  i  volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti  di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g)
e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:
a)  idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per  l'impiego  nelle  Forze
armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti.
2.  Sono  fatte  salve le disposizioni in materia di reclutamento del
personale  di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, e successive modificazioni.
3.  Il  periodo  di  ferma  del  militare, che presenta la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato,
con  il  consenso  dell'interessato,  oltre  il periodo di ferma o di
rafferma   contratto,   per   il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento  dell'iter  concorsuale,  nei  limiti delle consistenze
previste,  per  gli  anni  2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla
presente  legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
cui  all'articolo  25,  comma  2,  e, a decorrere dal 1 gennaio 2021,
dalla  tabella  A  allegata  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.
4.  Se  il  numero  delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi  di  cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti
messi  a  concorso,  per  i  posti  eventualmente non coperti possono
essere  banditi  concorsi  ai quali partecipano cittadini in possesso
dei prescritti requisiti.

          Note all'art. 11:
              -  La  legge  31 marzo  2000, n. 78, recante «Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 79 del 4 aprile
          2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:
              «Art.   6  (Disposizioni  per  l'Amministrazione  della
          pubblica  sicurezza  e  per alcune attivita' delle Forze di
          polizia e delle Forze armate). - 1.-3. (Omissis).
              4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle amministrazioni di appartenenza;
              d-bis)  assicurare  criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
          comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
              -  Per  la  tabella  A  allegata al decreto legislativo
          8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.
  Art. 12.
                             (Rafferma)
1.  Nei  limiti  delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle  consistenze  annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella  A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al  2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio  2001,  n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge,  i  volontari  in ferma prefissata quadriennale possono essere
ammessi,  a  domanda,  a due successivi periodi di rafferma, ciascuno
della durata di due anni.
2.  Possono  presentare  la  domanda di cui al comma 1 i volontari in
ferma  prefissata  quadriennale  che  sono  risultati  idonei  ma non
utilmente  collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei
volontari  in  servizio  permanente, di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

          Note all'art. 12:
              -  Per  la  tabella  A  allegata al decreto legislativo
          8 maggio 2001, n. 215, v. nota all'art. 2.
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,
          recante:  «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non direttivo delle Forze armate.».
 
          
Art. 13.
                     (Modalita' di reclutamento)
1.  Le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi di reclutamento dei
volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  e  di ammissione alle
ulteriori   rafferme  biennali  sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro della difesa.
2.  Al  termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun
anno   delle  rafferme  biennali,  i  volontari  giudicati  idonei  e
utilmente  collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi
nei  ruoli  dei  volontari  in  servizio  permanente con le modalita'
stabilite  con  decreto del Ministro della difesa. 3. La ripartizione
in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei
volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui
al  comma  2  e'  stabilita  con  decreto  del Ministro della difesa,
riservando  non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale
in ferma prefissata quadriennale.
Art. 14.
                   (Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo  22,  ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in
rafferma  biennale  si  applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il
grado  di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo
giudizio  di  idoneita',  possono  conseguire  il  grado  di  caporal
maggiore  ovvero  sottocapo  o 1 aviere, non prima del compimento del
diciottesimo  mese  dall'ammissione  alla  ferma. Decorso un anno dal
giudizio  di  non  idoneita',  il volontario viene sottoposto a nuova
valutazione.
3.  A  decorrere dal 1 gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale
conseguono  il  grado  di 1 caporal maggiore, o grado corrispondente,
con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
Art. 15.
                       (Trattamento economico)
1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale  e'  corrisposta  una paga netta giornaliera determinata
nelle  misure  percentuali,  previste  dalla  tabella B allegata alla
presente  legge,  riferite  al  valore  giornaliero  dello  stipendio
iniziale  lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione  mensile  del  grado iniziale dei volontari di truppa in
servizio  permanente.  Per compensare l'attivita' effettuata oltre il
normale  orario  di  servizio,  fatta salva la previsione di adeguati
turni  di  riposo  per  il  recupero  psico-fisico disciplinati dalla
normativa  vigente  in  materia  per  le Forze armate, e' corrisposta
l'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
2.  A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma
biennale  sono  attribuiti  il  parametro stipendiale e gli assegni a
carattere  fisso  e  continuativo  spettanti  al  grado  iniziale dei
volontari   di   truppa   in   servizio  permanente.  Dalla  data  di
attribuzione    del   predetto   trattamento   economico   cessa   la
corresponsione  dell'indennita'  di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

          Nota all'art. 15:
              - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 215/2001:
              «Art.  15  (Volontari  di  truppa  in  ferma breve e in
          rafferma). 1.-2. (Omissis).
              3.   Ai   fini   dell'armonizzazione   del  trattamento
          economico  con quello dei volontari in servizio permanente,
          al  personale  volontario  in  ferma breve o in rafferma e'
          corrisposta  un'indennita'  mensile pari a L. 200.000 volta
          anche  a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale
          orario di servizio.».
 
Art. 16.
                             (Concorsi)
1.  Nel  rispetto  dei  vincoli  normativi  previsti  in  materia  di
assunzioni  del  personale  e fatte salve le riserve del 10 per cento
dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5
aprile  2002,  n.  77,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31
dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1,
del  decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento
del  personale  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
i  posti  messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione  quinquennale  scorrevole  predisposta  annualmente da
ciascuna  delle  amministrazioni  interessate e trasmessa entro il 30
settembre  al  Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in
ferma  prefissata  di  un  anno ovvero in rafferma annuale, di cui al
capo  II  della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso
dei  requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle
predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione
al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate da ciascuna delle
amministrazioni   interessate   con  decreto  adottato  dal  Ministro
competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono
con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,
del  periodo  di  servizio  svolto e delle relative caratterizzazioni
riferite  a  contenuti,  funzioni  e attivita' affini a quelli propri
della  carriera  per  cui  e'  stata fatta domanda di accesso nonche'
delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale,
considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette  procedure  e'  di
esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei  e  utilmente collocati nelle
graduatorie di cui al comma 3:
a)  una  parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui
al   comma  1,  secondo  l'ordine  delle  graduatorie  e  nel  numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1)  30  per  cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2)  30  per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza;
3)  55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di Stato;
4)  55  per  cento  per  il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo forestale dello Stato;
5)  40  per  cento  per  il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria;
b)  la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al
comma  1  dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita'
di   volontario   in   ferma   prefissata  quadriennale,  nel  numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1)  70  per  cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2)  70  per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza;
3)  45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di Stato;
4)  45  per  cento  per  il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo forestale dello Stato;
5)  60  per  cento  per  il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.
5.  Per  le  immissioni  di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle
lettere   a)  e  b)  del  medesimo  comma  devono  avere  completato,
rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata
quadriennale.
6.  I  criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui
al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma  prefissata quadriennale, la
relativa  ripartizione  tra le singole Forze armate e le modalita' di
incorporazione  sono  stabiliti con decreto del Ministro della difesa
sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze annate e
tenuto   conto  dell'ordine  delle  graduatorie  e  delle  preferenze
espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma
prefissata  delle  Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero
dei  posti  riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato
in  misura  percentuale  con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con
le  medesime  modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le
percentuali  di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal
Governo  alla  Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica al
fine  dell'espressione,  entro  sessanta  giorni, del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

          Note all'art. 16:
              - Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:
          «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
          2  della  legge  6 marzo  2001, n. 64», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile
          2002. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4:
              «Art.  13  (Inserimento  nel mondo del lavoro e crediti
          formativi). - 1-3. (Omissis).
              4.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006,  nei  concorsi
          relativi  all'accesso  nelle  carriere  iniziali  del Corpo
          nazionale  dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
          Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10
          per  cento per coloro e hanno svolto per almeno dodici mesi
          il  servizio  civile nelle attivita' istituzionali di detti
          corpi.  A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di
          ammissione previsti da ciascuna amministrazione.».
              - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 215 del 2001:
              «Art.  18  (Riserve  di  posti per i volontari in ferma
          prefissata  e  in  ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
          all'accesso  nelle  carriere  iniziali dei seguenti corpi e
          nell'Arma  dei  carabinieri,  le  riserve  di  posti  per i
          volontari  di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
          cosi' determinate:
                a) Arma dei carabinieri: 70%;
                b) Corpo della Guardia di finanza: 70%;
                c) Corpo militare della Croce rossa: 100%;
                d) Polizia di Stato: 45%;
                e) Corpo di Polizia penitenziaria: 60%;
                f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 45%;
                g) Corpo forestale dello Stato: 45%.».
 
Art. 17.
                         (Posti non coperti)
1.  Se  il  numero  delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi  di  cui all'articolo 16 e' superiore al quintuplo dei posti
messi  a  concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in
aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2.  Se  il  numero  delle  domande  di cui al comma 1 e' inferiore al
quintuplo  dei  posti messi a concorso, per i posti eventualmente non
coperti  possono  essere  banditi  concorsi  ai  quali  partecipano i
cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
  Art. 18.
                   (Aumento dei posti disponibili)
1.  Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per
cause  diverse  dall'incremento degli organici risultano disponibili,
nell'   anno   di   riferimento,   ulteriori   posti   rispetto  alla
programmazione  di  cui  al  comma  1  dello stesso articolo 16, alla
relativa   copertura  si  provvede  mediante  concorsi  riservati  ai
volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo
in possesso dei prescritti requisiti.
2.  Se,  concluse  le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a
seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno
di  riferimento,  ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui
al  comma  1  del  medesimo  articolo  16, alla relativa copertura si
provvede mediante concorsi:
a)  riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4,  lettera  a),  ai  militari  in  servizio  di  leva in qualita' di
ausiliari  nelle  rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;
b)  riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4,  lettera  b)  ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in
congedo in possesso dei prescritti requisiti.
3.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  ai commi 1 e 2 sono immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4.  Per  i  posti  non  coperti si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17.
  Art. 19.
                         (Perdita del grado)
1.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  presente capo, all'atto
dell'immissione  nelle  carriere  iniziali  delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
perdono  il  grado  eventualmente rivestito durante il servizio nelle
Forze armate.
Art. 20.
                (Modifica all'articolo 5 della legge
                      14 novembre 2000, n. 331)
1.  All'articolo  5,  comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
2000,  n.  331,  le  parole:  "dei militari volontari congedati senza
demerito"  sono  sostituite  dalle seguenti: "dei volontari di truppa
che  hanno  prestato  servizio  senza  demerito nelle Forze armate in
qualita' di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata".

          Nota all'art. 20:
              -  La  legge  14 novembre 2000, n. 331, recante: «Norme
          per  l'istituzione del servizio militare professionale», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          269  del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 5,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.   5   (Misure  per  agevolare  l'inserimento  dei
          volontari  congedati  nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          il  Ministro  della  difesa individua, con proprio decreto,
          nell'ambito  delle  direzioni  generali del Ministero della
          difesa,  una  struttura  competente  a  svolgere  attivita'
          informativa,  promozionale  e  di  coordinamento al fine di
          valutare  l'andamento  dell'attivita'  di  reclutamento  di
          personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo
          del  lavoro  dei  volontari  di  truppa  che hanno prestato
          servizio  senza  demerito nelle Forze armate in qualita' di
          volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il
          perseguimento  delle  predette  finalita' tale struttura si
          avvale   anche   degli   uffici  periferici  della  Difesa,
          acquisisce  le  opportune informazioni dalla Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
          privati  e  stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari
          stanziamenti  di  bilancio  a  tale fine disponibili, con i
          predetti   datori  di  lavoro,  con  gli  uffici  regionali
          competenti   in  materia  di  promozione  dell'occupazione,
          individuati  ai  sensi  del decreto legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469,  con  i soggetti abilitati all'attivita' di
          mediazione  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro  ai sensi
          dell'art.  10,  comma  2, del citato decreto legislativo n.
          469  del  1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di
          fornitura  di  prestazioni  di  lavoro  temporaneo ai sensi
          dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
              2.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 17 della
          legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto   con  i  Ministri  della  pubblica  istruzione  e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sono  determinati  i  crediti formativi per i cittadini che
          prestano servizio militare volontario rilevanti nell'ambito
          dell'istruzione  e  della formazione professionale, ai fini
          del   compimento   di   periodi   obbligatori   di  pratica
          professionale    o   di   specializzazione   previsti   per
          l'acquisizione   dei   titoli  necessari  all'esercizio  di
          specifiche professioni o mestieri.».
 
Art. 21.
                  (Modifiche al decreto legislativo
                       12 maggio 1995, n. 196)
1.  All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  196,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "di grado" sono
sostituite dalle seguenti: "nel servizio permanente".
2. Nella colonna "Requisiti", alla riga corrispondente al grado di 1°
caporal  maggiore,  della tabella B/1 allegata al decreto legislativo
12  maggio  1995,  n.  196,  e  successive  modificazioni, la parola:
"grado" e' sostituita dalle seguenti: "servizio permanente".

          Nota all'art. 21:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 15, comma 1, e della
          tabella B/1 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995,
          come modificati dalla presente legge:
              «Art.  15  (Avanzamento  dei  volontari  di  truppa  in
          servizio  permanente). - 1.  Al 1° caporal maggiore e gradi
          corrispondenti,   che  abbia  un  anno  di  anzianita'  nel
          servizio  permanente,  e'  conferito  ad anzianita', previo
          giudizio   di   idoneita',   espresso   dalle   commissioni
          d'avanzamento,  il grado di caporal maggiore scelto e gradi
          corrispondenti.
 
                                                          TABELLA B/1
 
                 PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO
           DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE
 
---------------------------------------------------------------------
                               Formule di
          Grado                avanzamento            Requisiti
  Da                 a
---------------------------------------------------------------------
Caporal mag-    Caporal mag-    Anzianita'      5 anni di anzianita'
giore capo      giore scelto                    nel grado
 
Caporal mag-    Caporal mag-    Anzianita'      5 anni di anzianita'
giore scelto    giore capo                      nel grado
 
1 Caporal       Caporal mag-    Anzianita'      1 anno di anzianita'
maggiore capo   giore scelto                    nel servizio perma-
                                                nente
 
          
Art. 22.
                (Conferimento di delega legislativa)
1.  Al  fine  di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto
legislativo  8  maggio  2001, n. 215, e successive modificazioni, con
quanto  previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di
invarianza  della spesa, il Governo e' delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu'
decreti  legislativi,  recanti  disposizioni correttive e integrative
dello  stesso  decreto  legislativo  n.  215  del  2001, e successive
modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo
8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni, in relazione al
termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1
della   presente  legge  e  alle  categorie  di  volontari  in  ferma
prefissata disciplinate dai capi II e III;
b)  prevedere  le disposizioni in materia di stato giuridico relative
alle  categorie  di  volontari  in  ferma  prefissata istituite dalla
presente  legge,  adeguando  quelle  relative  ai  volontari in ferma
prefissata  quadriennale  raffermati con le disposizioni previste per
il  paritetico  personale  in ferma volontaria di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
c)  prevedere  l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto
con le disposizioni della presente legge.
2.  Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati
di  relazione  tecnica,  e'  richiesto  il  parere  delle  competenti
Commissioni  permanenti  della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica,  che  si  esprimono  entro  sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
3.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o
piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e
correttive   dei  medesimi  decreti  legislativi,  nel  rispetto  dei
principi  e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo
le modalita' di cui al comma 2.

          Note all'art. 22:
              -  Per il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, v.
          nota all'art. 1.
              - La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante: «Modifiche
          alle  norme  sullo  stato  giuridico e sull'avanzamento dei
          vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
          dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  Guardia di finanza,
          nonche'  disposizioni  relative  alla  Polizia di Stato, al
          Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale dello
          Stato»,   e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 43 del 21 febbraio 1989. Si riporta
          il testo dell'art. 2, comma 1:
              «Art.  2. - 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri
          si distinguono in:
                a) appuntati  scelti,  appuntati, carabinieri scelti,
          finanzieri  scelti,  carabinieri  e  finanzieri in servizio
          permanente;
                b) appuntati,   carabinieri  e  finanzieri  in  ferma
          volontaria;
                c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
                d) appuntati  scelti,  appuntati, carabinieri scelti,
          finanzieri  scelti,  carabinieri  e  finanzieri  in congedo
          illimitato,  nell'ausiliaria,  nella  riserva ed in congedo
          assoluto.».
 
          
Art. 23.
              (Consistenze del personale dell'Esercito,
                  della Marina e dell'Aeronautica)
1.  Per  ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale
militare  non  direttivo  in  servizio  permanente e dei volontari in
ferma  delle  Forze  armate,  stabilite dalla tabella A allegata alla
presente   legge,   sono   ripartite  tra  l'Esercito,  la  Marina  e
l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.
2.  A  decorrere  dall'anno  2007  e  fino  al  31  dicembre  2020 le
consistenze  dei  volontari  in  ferma  prefissata  e  in rafferma di
ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del
Ministro   della   difesa,   adottato  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia  e  delle  finanze e per la funzione pubblica, previsto
dall'articolo  2,  comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215,  secondo  un  andamento  coerente  con  l'evoluzione degli oneri
complessivamente  previsti  per l'anno di riferimento dalla tabella A
allegata  alla  legge  14  novembre  2000,  n. 331, e dalla tabella C
allegata alla presente legge.
3.  Fino  al  31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo
delle  Forze  armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo  8  maggio  2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse
finanziarie  di  cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento,
le  eventuali  carenze  organiche  in  uno  dei  ruoli  del personale
militare  non  direttivo  delle Forze armate possono essere devolute,
senza  ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di
altri  ruoli  della  medesima  Forza  armata e dello stesso personale
militare non direttiva.
4.  Al  fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma
prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale
stabilita  dalla  tabella  A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a
decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle
consistenze  stabilite,  per  gli  anni  2005 e 2006, dalla tabella A
allegata  alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto
di  cui al comma 2, e' computato un contingente di personale militare
determinato  annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di
seguito indicate:
a)  nell'anno  2005:  210  ufficiali,  350 marescialli, 350 sergenti,
1.743 volontari in servizio permanente;
b)  negli  anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200
sergenti, 996 volontari in servizio permanente;
c)  negli  anni  dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150
sergenti, 747 volontari in servizio permanente.
5.  Al  fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in  attivita'  operative,  a  decorrere  dall'anno  2005 e fino al 31
dicembre  2020,  in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni
2005  e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli
anni  successivi,  dal  decreto  di  cui  al comma 2, e' computato un
contingente  di  volontari in ferma prefissata di un anno determinato
annualmente  nelle  misure  progressivamente  decrescenti  di seguito
indicate:
a) 4.021 unita' nell'anno 2005;
b) 821 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
c) 749 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

          Note all'art. 23:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del
          citato decreto legislativo n. 215 del 2001:
              «Art.  2  (Organico  complessivo  delle Forze armate).
          - 1.  L'entita'  complessiva  delle dotazioni organiche del
          personale    militare   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica  e'  fissata  a 190.000 unita' a decorrere
          dalla data del 1° gennaio 2007.
              2. (Omissis).
              3.  Al  fine  di  conseguire la progressiva riduzione a
          190.000  unita', secondo un andamento delle consistenze del
          personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
          indicata  nella  tabella  A allegata alla legge 14 novembre
          2000,  n.  331,  e nel rispetto della ripartizione indicata
          nella  tabella  A  di  cui  al comma 2, sino al 31 dicembre
          2020,  le  dotazioni organiche dal personale dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
          annualmente  determinate  con  decreto  del  Ministro della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per la funzione pubblica.».
              -  Si  riporta  il  testo  della tabella A della citata
          legge n. 331 del 2000:
 
                                                           «Tabella A
                                     (articolo 3, comma 1, lettera a)
 
                 ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
                        (in miliardi di lire)
 
             Anno              |                Onere
             2000              |                 43
             2001              |                 362
             2002              |                 618
             2003              |                 649
             2004              |                 681
             2005              |                 717
             2006              |                 752
             2007              |                 790
             2008              |                 830
             2009              |                 871
             2010              |                 915
             2011              |                 960
             2012              |                 978
             2013              |                 997
             2014              |                1.013
             2015              |                1.031
             2016              |                1.045
             2017              |                1.060
             2018              |                1.078
             2019              |                1.093
             2020              |               1.096 }.
 
          
Art. 24.
              (Reclutamento, avanzamento e trattamento
                      economico dei volontari)
1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve
secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
e' bandito entro il 31 dicembre 2004.
2.  Nell'anno  2005,  il  70  per  cento dei posti disponibili per il
reclutamento  dei  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno  e'
riservato  ai  volontari  in  ferma annuale, in servizio o in congedo
senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il
servizio  di leva in qualita' di ausiliario nelle Forze di polizia ad
ordinamento  civile  e  militare e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 4. I posti
eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei
predetti requisiti.
3.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve e'
corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma
l.
4.  A  decorrere  dal  l°  gennaio  2008  ai volontari in ferma breve
trattenuti  in  servizio  si  applicano  le  disposizioni di cui agli
articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
5.  Fino  all'adeguamento  del  regolamento  di  cui  al  decreto del
Ministro  della  difesa  4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma
prefissata  di  un  anno  si  applicano,  in  materia di accertamento
dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale,  le  disposizioni  previste
dallo  stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza
armata.

          Note all'art. 24:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          2 settembre 1997, n. 332, concernente: «Regolamento recante
          norme  per  l'immissione  dei  volontari delle Forze armate
          nelle  carriere  iniziali  della  Difesa,  delle  Forze  di
          polizia,  dei  Vigili  del fuoco e del Corpo militare della
          Croce   rossa   italiana»   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.
              -  Il  decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000,
          n.  114, concernente: «Regolamento recante norme in materia
          di  accertamento  dell'idoneita'  al servizio militare», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          107 del 10 maggio 2000.
 
          
Art. 25.
             (Reclutamento nelle carriere iniziali delle
              Forze di polizia ad ordinamento civile e
            militare, del Corpo nazionale dei vigili del
            fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)
1.  Negli  anni  2004  e  2005,  nel  rispetto  dei vincoli normativi
previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti
gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
gli  ulteriori  posti  disponibili  non derivanti da incremento degli
organici  sono  riservati  a  coloro  che  prestano  o hanno prestato
servizio  di  leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di
polizia  ad  ordinamento  civile e militare e nel Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco.  Per la copertura dei posti si procede secondo le
modalita'   previste   dai   rispettivi   ordinamenti.  Per  i  posti
eventualmente  non  coperti  possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui
al  comma  1  derivanti  da  incremento  degli  organici  si provvede
mediante concorsi:
a)  riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4,  lettera  a),  a  coloro che prestano o hanno prestato servizio di
leva  in  qualita'  di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;
b)  riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, camma
4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio
o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.
3.  Per  i  posti  non  coperti  con  i concorsi di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni dell'articolo 17.
4.  Nei  concorsi  di  cui al comma 1 del presente articolo, relativi
all'accesso  nelle  carriere  iniziali del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  e' fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di
cui  all'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
512,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
609.
5.  In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 16, comma 4, per la
copertura  dei  posti  di  cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del
citato  comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai' numeri 3), 4) e
5)  della  medesima  lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti
concorsi,   secondo   le  modalita'  previste  dall'articolo  12  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 2
settembre  1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze
armate  che  hanno  completato  senza  demerito la ferma triennale. I
vincitori  sono  immessi  direttamente  nelle carriere iniziali delle
relative amministrazioni.

          Note all'art. 25:
              - Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          281  del 30 novembre 1996. Si riporta il testo dell'art. 1,
          comma 3:
              «Art.  1  (Incremento e ripianamento degli organici). -
          1.-2. (Omissis).
              3.  Per  assicurare la continuita' del reclutamento nel
          profilo  professionale  di  vigile  del fuoco, il Ministero
          dell'interno  e'  autorizzato  a  bandire,  fatte  salve le
          riserve   previste  dalle  disposizioni  vigenti,  pubblici
          concorsi   per  la  copertura  dei  posti  che  si  rendono
          disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi
          dovranno  inoltre  prevedere  una  riserva  di  posti, pari
          complessivamente  al  25 per cento dei posti vacanti, per i
          vigili   volontari   in   servizio   presso   gli  appositi
          distaccamenti  e  per  i  vigili  iscritti  nei  quadri del
          personale  volontario  che  alla  data  del  bando  abbiano
          prestato  servizio  per  non meno di sessanta giorni, fermi
          restando  gli  altri  requisiti  previsti  per l'accesso al
          profilo  professionale  di vigile del fuoco. Le graduatorie
          dei  candidati  risultati idonei possono essere utilizzate,
          ai  fini  del reclutamento, per tre anni dall'approvazione.
          In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei
          regolamenti  previsti  dall'art.  3,  comma 65, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di
          detti  posti  e'  riservata ai volontari delle Forze armate
          congedati  senza demerito, sempre che siano in possesso dei
          requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei
          Vigili del fuoco.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
              «Art. 12 (Personale in servizio ed in congedo). - 1. Il
          personale  in  ferma  di  leva prolungata, in servizio alla
          data  di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  che  abbia  gia'  ultimato  la  ferma triennale senza
          demerito, puo' presentare domanda di immissione nelle Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e  nelle
          amministrazioni  di  cui  all'art. 1 e non si applicano nei
          suoi  confronti  i  limiti  temporali  di  cui  al  comma 3
          dell'art. 10.
              2.  Analoga  domanda  puo'  essere presentata, entro un
          anno   dalla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  dai  militari  in  ferma  di leva prolungata,
          congedati  senza  demerito, che abbiano terminato almeno la
          ferma triennale.
              3.  Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato
          ai   sensi   della   legge   24 dicembre   1986,   n.  958,
          successivamente  alla data di entrata in vigore della legge
          24 dicembre  1993,  n.  537,  durante  il  secondo  anno di
          servizio  puo'  presentare  domanda  per  l'immissione,  al
          termine  della  ferma  triennale, nelle Forze di polizia ad
          ordinamento  militare  e  civile e nelle amministrazioni di
          cui all'art. 1.
              4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
          e  le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati
          alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri
          centri e commissioni di selezione.
              5.  I  candidati  dovranno  risultare  in  possesso dei
          requisiti  elencati  in  allegato 2, fatta eccezione per il
          limite  di  eta'  che  e'  elevato  nei limiti previsti dai
          rispettivi ordinamenti.
              6.  Il  personale  delle  Forze armate in ferma di leva
          prolungata  od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali
          delle  Forze  di polizia ad ordinamento militare e civile e
          delle  amministrazioni  di  cui  all'art. 1, perde il grado
          eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova
          carriera.».
 
          
Art. 26.
                     (Reclutamenti straordinari)
1.  Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di
transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del
servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire
alle  eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio
permanente,  possono  essere  banditi  concorsi straordinari ai quali
possono partecipare:
a)  i  volontari  in  ferma  breve, reclutati ai sensi della legge 24
dicembre  1986,  n. 958, e successive modificazioni, che alla data di
scadenza  prevista  dal  bando di concorso per la presentazione della
domanda  hanno  compiuto  almeno il secondo anno di servizio in ferma
breve  ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu' di due
anni;
b)  i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.
332,  che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la
presentazione  della  domanda  sono risultati non utilmente collocati
nelle   graduatorie  di  cui  agli  articoli  9  e  10  del  predetto
regolamento  ovvero  che alla stessa data sono in congedo da non piu'
di due anni.
2.  I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli
dei  volontari  in  servizio  permanente non prima del compimento del
terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve.

          Note all'art. 26:
              -  La  legge  24 dicembre 1986, n. 958, recante: «Norme
          sul  servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di leva
          prolungata»,  e'  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987.
              -  Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
              «Art.  9  (Avanzamento  dei  volontari e immissione nel
          servizio  permanente  delle Forze armate). - 1. I volontari
          in  ferma  breve  possono  conseguire,  previo  giudizio di
          idoneita',  i gradi riportati nella tabella A in allegato 4
          al   presente  regolamento,  nel  rispetto  delle  esigenze
          ordinative delle Forze armate.
              2.  L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli
          dei  volontari  in  servizio  permanente della stessa Forza
          armata   nella   quale   svolgono  la  ferma  triennale  e'
          predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti
          dei  posti  annualmente disponibili, sulla base di apposita
          graduatoria    di   merito   elaborata   dalla   rispettiva
          commissione  per  l'immissione  dei  volontari  nelle Forze
          armate, secondo i criteri previsti dal comma. 4.
              3.  Le  commissioni per l'immissione di volontari nelle
          rispettive  Forze  armate,  sono presiedute da un ufficiale
          generale,  o  grado  corrispondente,  nominato  dal capo di
          Stato  maggiore della Difesa, e sono composte da due membri
          in  rappresentanza,  rispettivamente dello Stato maggiore e
          della  Direzione  generale del personale della Forza armata
          di appartenenza.
              4.  Le  commissioni  formano, con frequenza annuale, le
          graduatorie  per l'immissione nelle rispettive Forze armate
          dei  volontari  che  hanno  terminato  la  ferma, secondo i
          criteri  stabiliti  dai  propri  regolamenti  interni. Tali
          criteri tengono conto dei seguenti titoli:
                a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;
                b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto
          nella ferma breve;
                c) qualita' morali e culturali;
                d) esito  dei corsi di istruzione, specializzazione o
          abilitazione frequentati;
                e) numero  e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
          conseguite;
                f) titolo   di   studio   e/o   titolo  professionale
          posseduti.».
              «Art.  10  (Immissione  dei  volontari  nelle  Forze di
          polizia   ad   ordinamento   militare   e  civile  e  nelle
          amministrazioni). - 1.  L'immissione  del  volontari  nelle
          Forze  di  polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1  e' predisposta dalle
          commissioni  per  l'immissione dei volontari nelle Forze di
          polizia   e   nelle   amministrazioni,   sulla  base  della
          programmazione  quadriennale  di cui all'art. 2 e secondo i
          criteri  stabiliti  dai  propri  regolamenti  interni. Tali
          criteri  tengono  conto  dei  titoli  indicati nell'art. 9,
          comma 4.
              2.  Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle
          Forze  di  polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
          amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o
          grado  corrispondente,  nominato dal capo di Stato maggiore
          della   Difesa   e   sono   composte   da  due  membri,  in
          rappresentanza,  rispettivamente,  della Direzione generale
          del  personale  della  Forza armata di appartenenza e della
          Forza  di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e
          amministrazione di immissione.
              3. Le domande devono essere presentate entro il secondo
          anno  della  ferma  triennale,  a conferma della preferenza
          espressa  in  materia  al  momento  dell'arruolamento nelle
          Forze  armate.  Nell'ultimo semestre della ferma triennale,
          le  commissioni  per l'immissione dei volontari nelle Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e  nelle
          amministrazioni  disporranno,  a cura delle amministrazioni
          interessate,  una  verifica  del  mantenimento dei previsti
          requisiti  psico/fisici  e  di  quelli  di cui all'art. 41,
          comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni.
              4.  L'ammissione  alle carriere iniziali delle Forze di
          polizia   ad   ordinamento   militare   e  civile  e  delle
          amministrazioni  avviene  comunque  dopo  il  termine della
          ferma  triennale  contratta  e  da'  luogo alla perdita del
          grado  eventualmente  rivestito  durante  il servizio nelle
          Forze armate.
              5.  Nel  caso  in  cui il numero dei volontari in ferma
          breve  risulti  insufficiente  a  ricoprire  tutti  i posti
          stabiliti  dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze
          di   polizia   ad   ordinamento  militare  e  civile  e  le
          amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i
          reclutamenti  ordinari  secondo le disposizioni di legge in
          vigore per ciascuna amministrazione.».
 
          
Art. 27.
            (Sostituzione dei militari di leva del Corpo
                     delle capitanerie di porto)
1.  Al  fine  di  completare la sostituzione dei militari in servizio
obbligatorio   di  leva  e'  attivato,  nel  triennio  2004-2006,  un
programma  per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo
delle capitanerie di porto.
2.  Per  ciascuno  degli  anni  2004,  2005 e 2006 le consistenze dei
volontari  di  truppa  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto sono
stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.
3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche
dei  volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui
agli  articoli  2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
sono cosi' rideterminate:
a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente;
b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.

          Nota all'art. 27:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato
          decreto legislativo n. 196 del 1995:
              «Art.  2  (Ruolo  dei  volontari  di truppa in servizio
          permanente). - 1.  Il  ruolo  dei  volontari  di  truppa in
          servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:
                a) Esercito:
                  1° caporal maggiore;
                  caporal maggiore scelto;
                  caporal maggiore capo;
                  caporal maggiore capo scelto;
                b) Marina:
                  sottocapo di 3ª classe;
                  sottocapo di 2ª classe;
                  sottocapo di 1ª classe;
                  sottocapo di 1ª classe scelto;
                c) Aeronautica:
                  aviere capo;
                  1° aviere scelto;
                  1° aviere capo;
                  1° aviere capo scelto.
              2.  La  dotazione  organica  del ruolo dei volontari di
          truppa in servizio permanente e' cosi' costituita:
                Esercito: 16.722;
                Marina: 4.615;
                Aeronautica: 2.250.
              Nell'ambito  della  Marina e' previsto inoltre un ruolo
          dei  volontari  di  truppa  delle capitanerie di porto, con
          dotazione di 675 unita'.
              3.  Le  eventuali  vacanze  organiche nel ruolo possono
          essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
          volontari  in  ferma breve di cui al comma 1 del successivo
          art. 7.».
              «Art.  7  (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le
          Forze  armate,  con  esclusione  dell'Arma dei carabinieri,
          possono  mantenere  alle  armi  volontari  in  ferma  breve
          secondo le seguenti ripartizioni:
                Esercito 23.000;
                Marina 5.509;
                Aeronautica 2.250.
              Nell'ambito  della  Marina  possono  essere,  altresi',
          mantenuti   alle   armi  volontari  in  ferma  breve  delle
          capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
              2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
              3.  Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato
          senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
          le   disposizioni   dell'art.  3,  comma  65,  della  legge
          24 dicembre  1993,  n.  537,  e del relativo regolamento di
          attuazione.
              4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
          essere  impiegati  nelle  unita'  operative  e addestrative
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.».
 
          
Art. 28.
                (Consistenze dei volontari di truppa
                del Corpo delle capitanerie di porto)
1.  A  decorrere  dall'anno  2007  e  fino al 31 dicembre 2015, ferme
restando  le  dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 27,
comma  3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con
decreto  del  Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture  e  dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per
la  funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione
degli  oneri  previsti,  per  l'anno  di riferimento, dalla tabella E
allegata  alla  presente  legge.  Le  eventuali  carenze in una delle
categorie  di  volontari  possono  essere  devolute, senza ampliare i
rispettivi   organici,  in  aumento  delle  consistenze  delle  altre
categorie   del   medesimo   Corpo,  entro  i  limiti  delle  risorse
finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.
2.  Al  fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in  attivita'  operative,  a  decorrere  dall' anno 2005 e fino al 31
dicembre  2015,  in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni
2005  e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli
anni  successivi,  dal  decreto  di  cui  al comma 1, e' computato un
contingente  di  volontari  in  ferma prefissata di un anno del Corpo
delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:
a) 200 unita' nell'anno 2005;
b) 235 unita' negli anni 2006 e 2007;
c) 5 unita' in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
Art. 29.
               (Trattamento economico dei volontari in
             ferma del Corpo delle capitanerie di porto)
1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto
e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.
2.  A  decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale  del  Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il
trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.
3.  A decoucre dal 1 gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma
biennale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto e' corrisposto il
trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2.
4.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  e'  corrisposto  il trattamento
economico di cui all'articolo 15, comma I.
5.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del
Corpo  delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
Art. 30.
           (Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione
                      di determinate categorie)
1.  In  relazione  a  quanto  disposto  dagli  articoli 16 e 25, sono
comunque  fatte  salve  le  disposizioni in materia di assunzione del
personale di cui alle seguenti disposizioni:
a)  articolo  6,  commi  5  e  6,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b)  articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modificazioni;
c)  articolo  7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni;
d)  articolo  6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive modificazioni;
e)  articolo  4,  commi  4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;
f)  articolo  6,  comma  4,  della  legge  31  marzo  2000,  n. 78, e
successive modificazioni.

          Note all'art. 30:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  335,  recante:  «Ordinamento del personale della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di polizia», e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  158  del 10 giugno 1982. Si riporta il testo
          dell'art. 6, commi 5 e 6:
              «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1.-4. (Omissis).
              5.  Possono  essere  inoltre  nominati  allievi agenti,
          nell'ambito   delle   vacanze  disponibili,  ed  ammessi  a
          frequentare  il primo corso di formazione utile, il coniuge
          ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
          superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  Polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero   per   effetto   di   ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o  di soccorso
          pubblico  i  quali  ne facciano richiesta, purche' siano in
          possesso  dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze  di  Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
          al  servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
          cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace.».
              -  Il  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n. 443,
          recante:  «Ordinamento  del  personale del Corpo di polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
          15 dicembre  1990,  n.  395,  e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 274 del 20 novembre
          1992. Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4-bis:
              «Art.  5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.-4.
          (Omissis).
              4-bis.  Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
          nell'ambito   delle   vacanze  disponibili,  ed  ammessi  a
          frequentare  il  primo corso di formazione utile il coniuge
          ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
          superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
          di  cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388,  ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano
          richiesta,  purche'  siano in possesso dei requisiti di cui
          al  comma  1  e  non  si trovino nelle condizioni di cui al
          comma 2.».
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,
          recante:  «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»,
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   122   del  27 maggio  1995.  Tale  decreto
          legislativo  e'  stato  modificato  dal decreto legislativo
          28 febbraio   2001,   n.  83,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.
          Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2 e 3:
              «Art.  7  (Posizione  di  stato  degli ammessi ai corsi
          allievi carabinieri). - 1. (Omissis).
              2.  Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile
          per  allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel
          limite  della  vacanze  organiche,  il  coniuge  ed i figli
          superstiti,  nonche'  i  fratelli, qualora unici superstiti
          del  personale  delle  Forze  di  polizia  deceduto  o reso
          permanentemente  invalido  al servizio, con invalidita' non
          inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
          a causa delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1,
          della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano
          richiesta,  purche'  siano in possesso dei requisiti di cui
          all'art.  5,  e  non si trovino nelle condizioni impeditive
          previste dal medesimo articolo.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 2 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai  figli superstiti nonche' ai
          fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma
          dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al
          servizio,  con  invalidita'  non  inferiore all'ottanta per
          cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali   di  pace  ovvero  in  attivita'  operative
          individuate  con  decreto  del  Ministro  della  difesa che
          comportino,   in   conseguenza   dell'impiego  di  mezzi  o
          attrezzature   esclusivamente   militari,  una  particolare
          esposizione al rischio.».
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  199,
          recante:  «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
          direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
          legislativo  e'  stato  modificato  dal decreto legislativo
          28 febbraio   2001,   n.  67,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
          Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 3:
              «Art.  6  (Requisiti  per  l'ammissione al corso). - 1.
          (Omissis).
              2.  Possono  inoltre  essere  ammessi  al  corso per la
          promozione   a   finanziere,   nell'ambito   delle  vacanze
          disponibili,  il  coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i
          fratelli  o  le  sorelle,  qualora  unici  superstiti,  del
          personale   delle   Forze   di  polizia,  deceduto  o  reso
          permanentemente  invalido  al servizio, con invalidita' non
          inferiore  all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
          in  conseguenza  delle azioni criminose di cui all'art. 82,
          comma  1,  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, ed alle
          leggi  ivi  richiamate,  i  quali  ne  facciano  richiesta,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 2 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
          fratelli  o  alle  sorelle,  qualora  unici superstiti, del
          personale  del  Corpo  della  Guardia di finanza deceduto o
          reso  permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
          non   inferiore   all'ottanta  per  cento  della  capacita'
          lavorativa,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni riportate
          nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
          in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
          delle  finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
          di   mezzi  o  attrezzature  esclusivamente  militari,  una
          particolare esposizione al rischio.».
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  201,
          recante:  «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
          non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo forestale dello
          Stato»,   e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
          legislativo  e'  stato  modificato  dal decreto legislativo
          28 febbraio   2001,   n.   87,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale - n. 77 del 2 aprile 2001. Si
          riporta il testo dell'art. 4, commi 4-ter e 4-quater:
              «Art.   4  (Nomina  ad  allievo  agente).  -  1.-4.-bis
          (Omissis).
              4-ter.  Nell'ambito  delle vacanze disponibili e con le
          modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
          frequentare  il  primo  di  corso  di  formazione  utile il
          coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
          unici  superstiti,  degli  appartenenti  alle Forze polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          i  quali  ne  facciano richiesta, purche' siano in possesso
          dei  requisiti  previsti dal comma 1 e non si trovino nelle
          condizioni di cui al comma 2.
              4-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 4-ter si
          applicano,  altresi',  al  coniuge  ed ai figli superstiti,
          nonche'   ai  fratelli,  qualora  unici  superstiti,  degli
          appartenenti   alle   Forze  di  polizia  deceduti  o  resi
          permanentemente  invalidi  al servizio, con invalidita' non
          inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          di missioni internazionali di pace.».
              -  Per l'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.
          78, v. nota all'art. 11.
 
Art. 31.
                      (Relazione al Parlamento)
1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  A  decorrere  dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1
comprende  altresi'  le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi
di  reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operativita'
delle  Forze  armate  e  sullo  stato dei reclutamenti nelle carriere
iniziali  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e militare e
del Corpo militare della Croce Rossa".

          Nota all'art. 31:
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
          331 del 2000, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  6  (Relazione  al  Parlamento). - 1. A decorrere
          dall'anno  successivo  a  quello  di  entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui all'art. 3, il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          difesa,  presenta  al Parlamento la relazione annuale sullo
          stato    della    disciplina   militare   e   sullo   stato
          dell'organizzazione  delle  Forze  armate in relazione agli
          obiettivi  di  ristrutturazione, nella quale in particolare
          riferisce  sul  livello di operativita' delle singole Forze
          armate,  sul  grado  di integrazione del personale militare
          volontario  femminile  e sull'azione della struttura di cui
          al  comma  1 dell'art. 5. Tale relazione sostituisce quelle
          di cui all'art. 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed
          all'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
              1-bis.  A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui
          al   comma   1   comprende   altresi'  le  valutazioni  sul
          conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari
          necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate e
          sullo  stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle
          Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile e militare e del
          Corpo militare della Croce rossa.».
 
   Art. 32.
                       (Copertura finanziaria)
1.  Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di
cui al Capo VII, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa
di   euro   392.999.573.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della  proiezione  per  l'anno  2005 dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle    finanze    per   l'anno   2004,   allo   scopo   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  Capo VII, e'
autorizzata  la  spesa  di  euro  169.119  per  l'anno  2004, di euro
48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno
2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantona-mento  relativo  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33.
                         (Entrata in vigore)
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
 
                               CIAMPI
 
                              BERLUSCONI,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              MARTINO, Ministro della difesa
 
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                              LAVORI PREPARATORI
 
          Camera dei deputati (atto n. 4233):
              Presentato  dal  Ministro  della difesa (Martino) il 30
          luglio 2003;
              Assegnato   alla   IV  commissione  (Difesa),  in  sede
          referente,   il  22 settembre  2003  con  il  parere  delle
          commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIII;
              Esaminato  dalla  IV  commissione il 30 settembre 2003;
          1-2-7-14-15-16-23-28-29 e 30 ottobre 2003;
              Esaminato  in  aula il 3 e 4 novembre 2003 ed approvato
          il 5 novembre 2003.
          Senato della Repubblica (atto n. 2572):
              Assegnato   alla   4ª  commissione  (Difesa),  in  sede
          referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni
          1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª;
              Esaminato  dalla  4ª  commissione  il 26 novembre 2003;
          l'11  e  25 febbraio  2004; 3 marzo 2004; 6, 22 e 28 aprile
          2004; 5-12-19 e 20 maggio 2004;
              Esaminato in aula il 17-22 e 29 giugno 2004 e approvato
          con modificazioni, il 21 luglio 2004.
          Camera dei deputati (atto n. 4233 B):
              Assegnato   alla   IV  commissione  (Difesa),  in  sede
          referente,  il  22 luglio 2004 con parere delle commissioni
          I, V, VIII, IX, XI e XII;
              Esaminato dalla IV commissione il 22 luglio 2004;
              Esaminato  in aula il 26 luglio 2004 ed approvato il 29
          luglio 2004.
TABELLA A
                                             (v. articolo 5, comma 1)
          RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON
         DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006
 
 
---------------------------------------------------------------------
Forze annate                         Anno 2005              Anno 2006
---------------------------------------------------------------------
Primi marescialli                      14.578                  14.023
Marescialli                            50.784                  50.311
Sergenti                               11.353                  12.633
Volontari in servizio permanente       33.176                  35.853
Volontari in ferma breve/prefissata
 di quattro anni                       34.550                  32.571
Volontari in ferma prefissata di
 un anno                               23.659                  19.686
---------------------------------------------------------------------
TABELLA B
                                              (v articolo 8, comma I)
         PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
      (Misura percentuale riferita al valore giornaliero della
         retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei
             volontari di truppa in servizio permanente)
 
 
---------------------------------------------------------------------
                                                 Volontario in ferma
                                                prefissata di un anno
                GRADO                           e in rafferma annuale
---------------------------------------------------------------------
Soldato, comune di 2a classe, aviere                 60 per cento
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto         70 per cento
                                                 Volontario in ferma
                                              prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto         70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1  aviere               70 per cento
  TABELLA C
                                            (v. articolo 23, comma 2)
                    ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI
 
 
---------------------------------------------------------------------
   ANNO                                                 ONERI
---------------------------------------------------------------------
  2005                                              392.999.573,06
  2006                                              392.996.596,78
  2007                                              392.890.034,23
  2008                                              392.845.104,00
  2009                                              392.877.594,60
  2010                                              389.102.583,23
  2011                                              344.176.466,82
  2012                                              335.143.557,80
  2013                                              331.324.911,14
  2014                                              322.232.193,54
  2015                                              312.789.792,14
  2016                                              304.788.156,21
  2017                                              298.898.670,81
  2018                                              286.098.679,28
  2019                                              267.427.682,18
  2020                                              229.046.477,63
  2021                                              180.973.393,36
TABELLA D
                                            (v. articolo 27, comma 2)
 
         CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE
                        CAPITANERIE DI PORTO
 
 
---------------------------------------------------------------------
  ANNO            SERVIZIO          FERMA BREVE E           FERMA
                 PERMANENTE          PREFISSATA         PREFISSATA DI
                                    QUADRIENNALE          UN ANNO
                                    E IN RAFFERMA
---------------------------------------------------------------------
2004               1.355                1.420                0
2005               2.245                1.300              1.730
2006               3.500                1.215               560
TABELLA E
                                            (v. articolo 28, comma 1)
              ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE
                        CAPITANERIE DI PORTO
 
 
---------------------------------------------------------------------
  ANNO                                                 ONERI
---------------------------------------------------------------------
  2004                                               169.119,36
  2005                                            48.287.301,26
  2006                                            76.476.030,64
  2007                                            76.437.689,08
  2008                                            76.404.162,91
  2009                                            75.993.137,67
  2010                                            75.188.592,32
  2011                                            75.106.850,08
  2012                                            75.022.475,62
  2013                                            74.943.322,41
  2014                                            74.867.621,25
  2015                                            74.787.401,19
  2016 (regime)                                   74.703.881,29