L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni edintegrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del Codice delle assicurazioni private;
Visto il Capo V del Titolo X del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, concernente il risarcimento del danno derivante da
sinistri avvenuti all'estero;
Ritenuta la necessita' di disciplinare il funzionamento del Centro
di informazione italiano in conformita' all'art. 154, comma 5, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente Regolamento, si intendono per: a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;b) «Centro»: il Centro di informazione italiano istituito presso
l'ISVAP, ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
c) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, per i rischi di cui al ramo 10
diversi dalla responsabilita' del vettore di cui all'art 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «mandatario per la liquidazione dei sinistri»: persona od entedesignato, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 dalle imprese di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che
stazionano abitualmente in Italia per i rischi di cui al ramo 10
diversi dalla responsabilita' del vettore, in ciascuno Stato membro
ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri di cui all'art.
151 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
e) «imprese italiane»: le imprese di assicurazione aventi sede
legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di
assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i
rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) «altre imprese»: le imprese di assicurazione aventi sede
legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, abilitate
all'esercizio dell'assicurazione di cui alla lettera c) in regime distabilimento o di liberta' di prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica;
g) «ANIA»: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.Art. 2.
Istituzione e funzionamento1. Presso l'ISVAP e' istituito il Centro con la finalita' di
fornire ai danneggiati, a seguito di sinistri previsti all'art. 151
del decreto, le informazioni di cui al successivo art. 155.
2. L'attivita' del Centro si articola nelle seguenti fasi:a) acquisizione delle informazioni di cui all'art. 154 del
decreto;
b) trasmissione dei dati ai richiedenti.Art. 3.
Informazioni trattate1. Nel Centro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 154 del
decreto, sono trattati i seguenti dati:
a) la targa di immatricolazione dei veicoli che stazionano
abitualmente nel territorio della Repubblica;
b) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che
stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica;
c) la data di scadenza delle polizze di assicurazione che copronola responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica;
d) la denominazione e l'indirizzo delle imprese di assicurazione
che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della
Repubblica;
e) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o
del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha
causato il sinistro;
f) le generalita' e l'indirizzo o la denominazione e la sede dei
mandatari designati dalle imprese nei diversi Stati membri.
2. Per l'organizzazione e il funzionamento del Centro, l'ISVAP
acquisisce i dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dall'ANIA, stipulando con la medesima apposita convenzione.
Art. 4.
Adempimenti delle imprese1. Ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto, le imprese
italiane e le altre imprese che coprono la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente
nel territorio della Repubblica, sono tenute a trasmettere all'ANIA,secondo specifiche modalita' tecniche comunicate da quest'ultima, inconformita' alla convenzione stipulata con l'ISVAP, i seguenti dati:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo assicurato;b) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
indicati alla lettera a);
c) il periodo di validita' della garanzia assicurativa prestata
per ognuno dei veicoli assicurati, di cui alla lettera a).
2. Il primo invio dei dati indicati al comma 1 e' stabilito nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delpresente Regolamento.
3. Con cadenza giornaliera sono trasmesse tutte le variazioni e le
integrazioni dei dati gia' comunicati, aggiornate almeno ai trenta
giorni antecedenti la data di trasmissione.
4. Qualora il Centro o l'ANIA richiedano alle imprese i dati di cuial comma 1, lettere b) e c) che risultino non disponibili, le imprese
sono tenute a fornire riscontro entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Le procedure, i tempi e le modalita' d'invio dei dati da parte
delle imprese di cui al comma 1, ove non espressamente disciplinate
dal presente Regolamento, sono definite nella convenzione di cui
all'art. 3, comma 2.
6. La convenzione, di cui all'art. 3, comma 2, indica le modalita'
di controllo e di documentazione necessarie all'ISVAP per la verifica
dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Regolamento.
7. Le imprese italiane e le altre imprese comunicano al Centro il
nome e l'indirizzo del proprio mandatario incaricato per la
liquidazione dei sinistri negli Stati membri, indicando la data di
decorrenza dell'incarico.
Art. 5.
Conservazione dei dati1. I dati di cui all'art. 3, lettere d) ed f) sono conservati
dall'ISVAP, per le finalita' proprie del Centro, per gli ultimi sette
anni.
2. I dati di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) sono conservati
dall'ANIA, per le finalita' proprie del Centro, per sette anni dalladata di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza
del contratto di assicurazione. Le modalita' di conservazione sono
definite nella convenzione di cui all'art. 3, comma 2.
Art. 6.
Misure di sicurezza1. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche,
procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il correttoed il regolare trattamento dei dati di cui all'art. 3, nonche' la
loro riservatezza, la sicurezza e l'integrita' dei dati trattati in
conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 7.
Richiesta di informazioni da parte dei danneggiati 1. La richiesta di informazioni al Centro e' formulata direttamentedal danneggiato o da un suo incaricato, e contiene le informazioni
essenziali sul sinistro, in particolare la data e il luogo di
accadimento, la targa del veicolo che lo ha causato.
2. Il danneggiato ha diritto di richiedere al Centro, entro sette
anni dalla data del sinistro, i dati indicati all'art. 3 del presente
Regolamento, lettere b), c), d) ed f). La richiesta dei dati indicati
all'art. 3 del presente Regolamento, lettera e), deve contenere
l'indicazione specifica dell'interesse giuridicamente rilevante ad
ottenere detta informazione.
3. Il Centro trasmette agli interessati le informazioni richieste,
attraverso modalita' idonee a salvaguardare la riservatezza dei datitrattati.
Art. 8.
Richiesta di informazioni da parte delle imprese, dell'Ufficio
centrale italiano e dell'Organismo di indennizzo italiano1. La richiesta di informazioni al Centro puo' essere inoltrata
anche dalle imprese di assicurazione che coprono la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano
abitualmente nel territorio della Repubblica, dall'Ufficio centrale
italiano, e dall'Organismo di indennizzo italiano, istituito ai sensi
dell'art. 296 del decreto, presso la CONSAP s.p.a..
2. La richiesta e' ammessa in relazione ad un interesse connesso
all'accadimento di un sinistro di cui all'art. 151 del decreto ovvero
in relazione alle esigenze derivanti dalla liquidazione dello stesso.
Art. 9.
Riservatezza dei dati e responsabilita' 1. I soggetti che hanno accesso diretto ai dati trattati nel Centrosono tenuti al rispetto dei doveri di segretezza e di riservatezza
stabiliti dalla legge e dalla normativa in materia di protezione deidati personali.
Art. 10.
Pubblicazione1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre
disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
Art. 11.
Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.
Roma, 23 maggio 2006 Il presidente: GianniniAllegato
RELAZIONE
Il regolamento attua l'art. 154, comma 5, di cui al capo V,
titolo X, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice
delle assicurazioni private, che assegna all'Isvap il potere di
disciplinare il funzionamento del Centro di informazione italiano,
istituito presso la medesima Autorita' per la protezione dei
danneggiati da sinistri stradali avvenuti in uno Stato membro diverso
da quello di residenza.
La previsione di un sistema facilitato di gestione dei sinistri
stradali occorsi all'estero trae origine dalla direttiva 2000/26/CE
(c.d. quarta direttiva r.c.auto) e si fonda:
sull'obbligo di designazione, posto a carico di tutte le
imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore, di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ciascuno
Stato membro;
sull'istituzione in ciascuno Stato membro di un Centro
incaricato di fornire agli aventi diritto al risarcimento per danni a
cose o a persone le informazioni relative alla copertura assicurativa
del veicolo che ha causato il sinistro.
In particolare il Centro assiste i danneggiati per l'acquisizionedelle informazioni necessarie per la trattazione del sinistro. A talfine esso comunica al danneggiato che ne faccia richiesta il
nominativo del mandatario designato dall'impresa di assicurazione
nello Stato di residenza della vittima, nonche', nell'ipotesi in cuiil danneggiato medesimo conosca soltanto il numero di targa del
veicolo il cui uso ha provocato il sinistro:
il nominativo dell'impresa di assicurazione che presta la
copertura;
il numero e la data di scadenza della polizza.La definizione da parte dell'Isvap delle modalita' di
organizzazione e funzionamento del Centro riveste particolare
urgenza, al fine di completare al piu' presto il quadro normativo diriferimento entro il quale viene prestata l'attivita' di ausilio ai
danneggiati per sinistri r.c. auto accaduti fuori dal luogo di
abituale residenza. Per tale ragione si e' ravvisata la necessita' di
accelerare i tempi di emanazione del presente regolamento rispetto al
periodo biennale massimo che il codice assegna per l'adozione delle
norme di attuazione in via generale e, in particolare, per quelle dicui al Titolo X, tra le quali il presente regolamento sara'
ricompreso.
Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delCentro, esercitando l'opzione prevista dall'art. 154, comma 1, del
decreto legislativo n. 209/2005 per quanto riguarda l'acquisizione
dei dati inerenti i numeri di polizza e le date di scadenza delle
coperture tramite la stipula di apposita convenzione. Individua i
dati trattati, ne disciplina la conservazione, regola gli adempimenti
delle imprese di assicurazione e definisce le modalita' di
presentazione delle richieste provenienti dai danneggiati, dalle
imprese, dall'Ufficio centrale italiano e dall'Organismo di
indennizzo italiano.
Come previsto dalla legge, e' stato sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
Roma, 23 maggio 2006 Il presidente: Giannini