L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del Codice delle assicurazioni private;
  Visto  il  Capo  V del Titolo X del decreto legislativo 7 settembre
2005,  n.  209,  concernente  il  risarcimento del danno derivante da
sinistri avvenuti all'estero;
  Ritenuta  la necessita' di disciplinare il funzionamento del Centro
di  informazione  italiano  in conformita' all'art. 154, comma 5, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
 
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente Regolamento, si intendono per:
    a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    b) «Centro»:  il Centro di informazione italiano istituito presso
l'ISVAP,  ai  sensi  dell'art.  154, comma 5, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
    c) «assicurazione   obbligatoria   della  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore, per i rischi di cui al ramo 10
diversi  dalla  responsabilita'  del  vettore  di  cui  all'art 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    d) «mandatario per la liquidazione dei sinistri»: persona od ente
designato, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 7 settembre
2005,   n.   209  dalle  imprese  di  assicurazione  che  coprono  la
responsabilita'  civile  derivante dalla circolazione dei veicoli che
stazionano  abitualmente  in  Italia  per  i rischi di cui al ramo 10
diversi  dalla  responsabilita' del vettore, in ciascuno Stato membro
ai  fini  della  gestione e liquidazione dei sinistri di cui all'art.
151 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    e) «imprese  italiane»:  le  imprese di assicurazione aventi sede
legale  in  Italia  e  le  sedi  secondarie  in  Italia di imprese di
assicurazione  aventi  sede  legale  in  uno Stato terzo, autorizzate
all'esercizio  dell'assicurazione  obbligatoria della responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore, per i
rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    f) «altre  imprese»:  le  imprese  di  assicurazione  aventi sede
legale   in   uno   Stato   membro   diverso  dall'Italia,  abilitate
all'esercizio  dell'assicurazione di cui alla lettera c) in regime di
stabilimento  o  di liberta' di prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica;
    g) «ANIA»: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.
Art. 2.
                     Istituzione e funzionamento
  1.  Presso  l'ISVAP  e'  istituito  il  Centro  con la finalita' di
fornire  ai  danneggiati, a seguito di sinistri previsti all'art. 151
del decreto, le informazioni di cui al successivo art. 155.
  2. L'attivita' del Centro si articola nelle seguenti fasi:
    a) acquisizione  delle  informazioni  di  cui  all'art.  154  del
decreto;
    b) trasmissione dei dati ai richiedenti.
Art. 3.
                        Informazioni trattate
  1.  Nel  Centro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 154 del
decreto, sono trattati i seguenti dati:
    a) la  targa  di  immatricolazione  dei  veicoli  che  stazionano
abitualmente nel territorio della Repubblica;
    b) i  numeri  delle  polizze  di  assicurazione  che  coprono  la
responsabilita'  civile  derivante dalla circolazione dei veicoli che
stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica;
    c) la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono
la  responsabilita'  civile  derivante dalla circolazione dei veicoli
che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica;
    d) la  denominazione e l'indirizzo delle imprese di assicurazione
che  coprono  la  responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei   veicoli   che  stazionano  abitualmente  nel  territorio  della
Repubblica;
    e) il  nome,  l'indirizzo  e il codice fiscale del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o
del  locatario  in  caso  di locazione finanziaria del veicolo che ha
causato il sinistro;
    f) le  generalita' e l'indirizzo o la denominazione e la sede dei
mandatari designati dalle imprese nei diversi Stati membri.
  2.  Per  l'organizzazione  e  il  funzionamento del Centro, l'ISVAP
acquisisce  i  dati  di  cui  alle  lettere a), b)  e c)  del comma 1
dall'ANIA, stipulando con la medesima apposita convenzione.
Art. 4.
                      Adempimenti delle imprese
  1.  Ai  sensi  dell'art.  154,  comma 4,  del  decreto,  le imprese
italiane  e  le  altre  imprese che coprono la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente
nel  territorio della Repubblica, sono tenute a trasmettere all'ANIA,
secondo  specifiche modalita' tecniche comunicate da quest'ultima, in
conformita' alla convenzione stipulata con l'ISVAP, i seguenti dati:
    a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo assicurato;
    b) i  numeri  delle  polizze  di  assicurazione  che  coprono  la
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli
indicati alla lettera a);
    c) il  periodo  di validita' della garanzia assicurativa prestata
per ognuno dei veicoli assicurati, di cui alla lettera a).
  2.  Il  primo  invio  dei dati indicati al comma 1 e' stabilito nel
termine  di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento.
  3.  Con cadenza giornaliera sono trasmesse tutte le variazioni e le
integrazioni  dei  dati  gia' comunicati, aggiornate almeno ai trenta
giorni antecedenti la data di trasmissione.
  4. Qualora il Centro o l'ANIA richiedano alle imprese i dati di cui
al comma 1, lettere b) e c) che risultino non disponibili, le imprese
sono tenute a fornire riscontro entro dieci giorni dalla richiesta.
  5.  Le  procedure, i tempi e le modalita' d'invio dei dati da parte
delle  imprese  di cui al comma 1, ove non espressamente disciplinate
dal  presente  Regolamento,  sono  definite  nella convenzione di cui
all'art. 3, comma 2.
  6.  La convenzione, di cui all'art. 3, comma 2, indica le modalita'
di controllo e di documentazione necessarie all'ISVAP per la verifica
dell'adempimento  dell'obbligo  di  comunicazione  dei  dati  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Regolamento.
  7.  Le  imprese italiane e le altre imprese comunicano al Centro il
nome   e   l'indirizzo  del  proprio  mandatario  incaricato  per  la
liquidazione  dei  sinistri  negli Stati membri, indicando la data di
decorrenza dell'incarico.
Art. 5.
                       Conservazione dei dati
  1.  I  dati  di  cui  all'art.  3, lettere d) ed f) sono conservati
dall'ISVAP, per le finalita' proprie del Centro, per gli ultimi sette
anni.
  2.  I  dati  di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) sono conservati
dall'ANIA,  per le finalita' proprie del Centro, per sette anni dalla
data  di  cessazione  dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza
del  contratto  di  assicurazione. Le modalita' di conservazione sono

definite nella convenzione di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 6.
                         Misure di sicurezza
  1.  L'ISVAP  adotta  le  misure  tecniche,  logiche,  informatiche,
procedurali,  fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto
ed  il  regolare  trattamento  dei dati di cui all'art. 3, nonche' la
loro  riservatezza,  la sicurezza e l'integrita' dei dati trattati in
conformita'   alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali.
Art. 7.
         Richiesta di informazioni da parte dei danneggiati
  1. La richiesta di informazioni al Centro e' formulata direttamente
dal  danneggiato  o  da un suo incaricato, e contiene le informazioni
essenziali  sul  sinistro,  in  particolare  la  data  e  il luogo di
accadimento, la targa del veicolo che lo ha causato.
  2.  Il  danneggiato ha diritto di richiedere al Centro, entro sette
anni dalla data del sinistro, i dati indicati all'art. 3 del presente
Regolamento, lettere b), c), d) ed f). La richiesta dei dati indicati
all'art.  3  del  presente  Regolamento,  lettera e),  deve contenere
l'indicazione  specifica  dell'interesse  giuridicamente rilevante ad
ottenere detta informazione.
  3.  Il Centro trasmette agli interessati le informazioni richieste,
attraverso  modalita' idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati
trattati.
Art. 8.
Richiesta  di  informazioni  da  parte  delle  imprese,  dell'Ufficio
      centrale italiano e dell'Organismo di indennizzo italiano
  1.  La  richiesta  di  informazioni al Centro puo' essere inoltrata
anche  dalle  imprese di assicurazione che coprono la responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  che  stazionano
abitualmente  nel  territorio della Repubblica, dall'Ufficio centrale
italiano, e dall'Organismo di indennizzo italiano, istituito ai sensi
dell'art. 296 del decreto, presso la CONSAP s.p.a..
  2.  La  richiesta  e' ammessa in relazione ad un interesse connesso
all'accadimento di un sinistro di cui all'art. 151 del decreto ovvero
in relazione alle esigenze derivanti dalla liquidazione dello stesso.
Art. 9.
               Riservatezza dei dati e responsabilita'
  1. I soggetti che hanno accesso diretto ai dati trattati nel Centro
sono  tenuti  al  rispetto dei doveri di segretezza e di riservatezza
stabiliti  dalla legge e dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali.
Art. 10.
                            Pubblicazione
  1.  Il  presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre
disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
Art. 11.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  Regolamento  entra in vigore il giorno successivo
alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 23 maggio 2006
                                              Il presidente: Giannini
Allegato
                              RELAZIONE
    Il  regolamento  attua  l'art.  154,  comma 5,  di cui al capo V,
titolo X,  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice
delle  assicurazioni  private,  che  assegna  all'Isvap  il potere di
disciplinare  il  funzionamento  del Centro di informazione italiano,
istituito   presso  la  medesima  Autorita'  per  la  protezione  dei
danneggiati da sinistri stradali avvenuti in uno Stato membro diverso
da quello di residenza.
    La  previsione  di un sistema facilitato di gestione dei sinistri
stradali  occorsi  all'estero trae origine dalla direttiva 2000/26/CE
(c.d. quarta direttiva r.c.auto) e si fonda:
      sull'obbligo  di  designazione,  posto  a  carico  di  tutte le
imprese  esercenti  l'assicurazione  obbligatoria  per  i  veicoli  a
motore, di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ciascuno
Stato membro;
      sull'istituzione   in   ciascuno  Stato  membro  di  un  Centro
incaricato di fornire agli aventi diritto al risarcimento per danni a
cose o a persone le informazioni relative alla copertura assicurativa
del veicolo che ha causato il sinistro.
    In particolare il Centro assiste i danneggiati per l'acquisizione
delle  informazioni necessarie per la trattazione del sinistro. A tal
fine  esso  comunica  al  danneggiato  che  ne  faccia  richiesta  il
nominativo  del  mandatario  designato  dall'impresa di assicurazione
nello  Stato di residenza della vittima, nonche', nell'ipotesi in cui
il  danneggiato  medesimo  conosca  soltanto  il  numero di targa del
veicolo il cui uso ha provocato il sinistro:
      il  nominativo  dell'impresa  di  assicurazione  che  presta la
copertura;
      il numero e la data di scadenza della polizza.
    La   definizione   da   parte   dell'Isvap   delle  modalita'  di
organizzazione   e   funzionamento  del  Centro  riveste  particolare
urgenza,  al fine di completare al piu' presto il quadro normativo di
riferimento  entro  il quale viene prestata l'attivita' di ausilio ai
danneggiati  per  sinistri  r.c.  auto  accaduti  fuori  dal luogo di
abituale residenza. Per tale ragione si e' ravvisata la necessita' di
accelerare i tempi di emanazione del presente regolamento rispetto al
periodo  biennale  massimo che il codice assegna per l'adozione delle
norme  di attuazione in via generale e, in particolare, per quelle di
cui  al  Titolo  X,  tra  le  quali  il  presente  regolamento  sara'
ricompreso.
    Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del
Centro,  esercitando  l'opzione  prevista dall'art. 154, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  209/2005 per quanto riguarda l'acquisizione
dei  dati  inerenti  i  numeri di polizza e le date di scadenza delle
coperture  tramite  la  stipula  di apposita convenzione. Individua i
dati trattati, ne disciplina la conservazione, regola gli adempimenti
delle   imprese   di   assicurazione  e  definisce  le  modalita'  di
presentazione  delle  richieste  provenienti  dai  danneggiati, dalle
imprese,   dall'Ufficio   centrale   italiano   e  dall'Organismo  di
indennizzo italiano.
    Come  previsto  dalla  legge,  e' stato sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
      Roma, 23 maggio 2006
                                              Il presidente: Giannini