INAIL

DIREZIONE GENERALE

Roma, 29 novembre 2004

Articolo 24 delle modalità di applicazione della tariffa dei premi. Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività.

Nuova modulistica

Premessa

Con lettera del 12 febbraio 2001, indirizzata alle Strutture Territoriali, sono state illustrate le novità introdotte dal decreto ministeriale 12 dicembre 2000 in tema di oscillazione del tasso medio di tariffa e sono state diramate le istruzioni per l’attuazione del nuovo sistema.

Per quanto riguarda, in particolare, la cosiddetta “oscillazione per prevenzione” - introdotta per la prima volta dalla disposizione in oggetto - è stato precisato che la riduzione di tasso può essere riconosciuta, previa presentazione di apposita domanda, ai Datori di lavoro che:
- siano in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (c.d. “pre-requisiti”);
- abbiano effettuato, nell’anno precedente quello per il quale è richiesta la riduzione, almeno tre interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, rientranti nelle “aree tematiche” individuate dallo stesso articolo 24 , di cui almeno uno nel campo della Informazione e formazione.

A questo fine, sono stati elaborati quattro “Moduli di domanda”, differenziati per dimensione aziendale e tipologia di attività, all’interno dei quali sono stati elencati gli interventi più significativi relativi a ciascuna “area tematica”, lasciando peraltro spazio all’eventuale descrizione di interventi non espressamente indicati nel modulo di domanda ma egualmente significativi.

GLI INDIRIZZI DEL C.I.V.
In esito ai risultati di un recente monitoraggio, che ha rivelato un utilizzo non soddisfacente dello strumento in parola, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha manifestato l’esigenza di porre in essere ogni iniziativa idonea ad incrementare il ricorso delle aziende a tale strumento (delibera n. 11/2004).

In particolare, riaffermando la valenza strategica dell’oscillazione in questione - preordinata in ultima istanza ad incentivare la “cultura della prevenzione” e a ridurre il fenomeno infortunistico - il C.I.V. ha declinato una serie di indirizzi mirati a diffondere la conoscenza dello strumento e a favorirne l’utilizzo, anche facilitando le condizioni di accesso da parte delle aziende.

In attuazione di questi indirizzi, si è ritenuto necessario procedere, tra l’altro, alla semplificazione e all’aggiornamento della vigente modulistica e, nella stessa ottica, delle condizioni di accesso alla riduzione.

Al riguardo, si riportano di seguito le innovazioni più significative e si rinvia, per i dettagli operativi, al nuovo Modulo di domanda e alla relativa Guida.

NUOVA MODULISTICA E NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RIDUZIONE
Al fine di semplificare gli adempimenti operativi posti a carico delle aziende per ottenere la oscillazione del tasso in riduzione, per effetto dell’applicabilità dell’articolo di cui in oggetto, si è ritenuto di riunificare in un unico modello i quattro moduli preesistenti (OT 24/01/02/03/04) aggiornandone e modificandone il contenuto anche in connessione con l’evoluzione stessa della normativa in materia di prevenzione.

A tale scopo, diversamente da quanto in precedenza previsto, viene data alle aziende la possibilità di accedere al beneficio anche nel caso in cui ricorra un solo intervento rilevante tra le tre tipologie rilevate nella prima parte del medesimo modello (Sez. A) e non più soltanto ove l’azienda abbia posto in essere almeno tre interventi.

Pertanto possono produrre istanza, su domanda, tutte le Aziende in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro che abbiano effettuato, nell’anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, e precisamente o almeno un intervento particolarmente rilevante o, in alternativa, tre interventi di miglioramento di cui uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.

ISTRUZIONI OPERATIVE
Il nuovo Modulo di domanda e le nuove modalità di accesso trovano applicazione dall’anno 2005, in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell’anno 2004.

Le Strutture in indirizzo, pertanto, dovranno adottare ogni iniziativa che, sul piano della comunicazione, consenta alle aziende, alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro di venire a conoscenza delle cennate semplificazioni rappresentando alle medesime, peraltro, che la nuova modulistica sarà disponibile sul sito Internet e che in tempo utile per la prossima autoliquidazione verrà predisposta apposita procedura informatica che consentirà di produrre dette istanze anche on line.

Verifica dei presupposti per l’accoglimento delle domande
Al fine di garantire un corretto utilizzo dello strumento in parola, le Unità competenti alla definizione delle domande provvederanno, in sede di istruttoria, ad una rigorosa valutazione delle domande pervenute, finalizzata ad una puntuale verifica, sulla base di quanto dichiarato dall’azienda, dei presupposti per l’applicazione della riduzione.

Richiamata, peraltro, la facoltà dell’INAIL di procedere alla “verifica tecnica” di quanto dichiarato dal richiedente, le Unità competenti procederanno ad apposite verifiche “a campione”, finalizzate ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle aziende.

Le verifiche “a campione” saranno oggetto di specifica programmazione a livello regionale e locale e potranno riferirsi sia a specifiche casistiche definite preventivamente (ad esempio, aziende che abbiano usufruito negli anni precedenti della riduzione in questione ed abbiano registrato un peggioramento del fenomeno infortunistico), sia a singoli casi meritevoli di specifica valutazione.

In aggiunta a quanto sopra, si dispone infine che siano sottoposte a verifica tecnica tutte le domande di riduzione nelle quali sia evidenziata l’effettuazione di:
- interventi migliorativi particolarmente rilevanti, indicati nella Sezione A del Modulo di domanda;
- interventi migliorativi non rientranti tra quelli espressamente menzionati nel Modulo di domanda, descritti dall’azienda nei campi denominati “altro”.

Data la natura degli accertamenti da effettuare, si raccomanda che le verifiche tecniche siano effettuate avvalendosi del personale delle CONTARP locali.

* * *

Si fa presente, infine, che per quanto non espressamente modificato trovano applicazione le precedenti istruzioni impartite con nota del 12 febbraio 2001 e con circolare n. 9/2002.

IL DIRETTORE GENERALE
( F.to Maurizio Castro)


Note

1. Approvato con D.M. 12 dicembre 2000, recante Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione.(pubblicato nel S.O. n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.1.2001).
2. Le cinque sezioni relative alle aree tematiche d’intervento sono le seguenti: A) servizio di prevenzione e protezione, gestione delle emergenze; B) attrezzature, macchine e impianti; C) sorveglianza sanitaria; D) informazione e formazione dei lavoratori; E) misure di prevenzione e protezione.

Note: i link rimandano al sito Inail

Inizio