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Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
20.3.2009 - Prot. 25/I/0003906
Alla
Confcommercio
Via G. G. Belli 2
00153 Roma
Associazione Costruttori Italiani Macchine
Utensili Robot e Automazione (UCIMU)
V.le Fulvio Testi 128
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Pensione di anzianità con quaranta anni di contribuzione cessazione del rapporto di lavoro e successiva assunzione – modalità e requisiti.
La Confcommercio e l’UCIMU hanno presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in merito ai termini ed alle modalità per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con lo stesso o diverso datore, da parte di un lavoratore subordinato che, maturati 40 anni o più di contribuzione, abbia risolto il proprio precedente rapporto.
In particolare, si chiede se debba sussistere o meno soluzione di continuità fra il pregresso ed il nuovo rapporto di lavoro e se, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, l’inizio del nuovo rapporto debba essere successivo alla data di decorrenza di quest’ultima.
In relazione a quanto sopra, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche Previdenziali e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
Il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), L. n.
153/1969, matura in capo al lavoratore interessato alla presenza di un duplice requisito rappresentato dal raggiungimento dell’anzianità contributiva e dalla cessazione dell’attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda.
Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 503/1992, il Legislatore ha ribadito che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).
Si precisa in proposito che per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce una “presunzione di bisogno” che giustifica l’erogazione della prestazione sociale ai sensi dell’art. 38 Cost.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro – dopo il perfezionamento dei requisiti – 2
esclude lo stato di bisogno del lavoratore (…) e, quindi, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell’art. 38, comma 2, della Costituzione) mezzi adeguati alle esigenze di vita”.
Per tali motivi, il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (cfr. Cass. Civ. n. 17530/2005).
In merito al momento del perfezionamento del requisito della cessazione del rapporto di lavoro, l’INPS con circolari nn. 53422/1970 e 65/1995, ha precisato che la cessazione deve, comunque, avvenire entro la fine del mese di presentazione della domanda cioè del mese precedente la decorrenza.
Per quanto concerne la data di decorrenza della prestazione pensionistica la materia è stata recentemente disciplinata dalla L. n. 247/2007 che ha previsto, anche per le pensioni anticipate con 40 anni di contribuzione, un contingentamento delle uscite con l’introduzione del sistema delle finestre di accesso al pensionamento, articolate in relazione al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge.
In tal caso, dunque, il dipendente potrà cessare la propria attività lavorativa entro il mese precedente l’apertura della finestra, qualora abbia presentato la domanda di pensione prima di tale data.
Peraltro, l’interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare, come sopra ricordato, la cessazione dell’attività lavorativa, al pari dell’anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l’insorgenza del diritto alla pensione di anzianità (Cass. Civ. n.
6571/2002), ritiene momento fondante quello di presentazione della domanda (Cass. Civ. n.
14132/2004).
Dalle premesse svolte si desume, quindi, che alla data di presentazione della domanda di pensione non deve sussistere alcun rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, essendo in ogni caso necessaria una soluzione di continuità per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. Ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.
Pertanto, non sembra possibile concedere trattamenti di anzianità nel caso in cui vi sia coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione stessa.
Si evidenzia, inoltre, che l’interpretazione sostenuta possa ritenersi applicabile anche alla seconda ipotesi, prospettata dall’istante, di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con datore di lavoro diverso dal precedente, tenuto conto che per il passaggio dalla condizione di lavoratore 3
attivo a quella di lavoratore pensionato, è necessario il conseguimento del diritto stesso alla pensione.
In definitiva, è possibile affermare che, sia in caso di medesimo che di diverso datore, risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
FF/AR