INPS Direzione Centrale
delle
Prestazioni
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare 6 luglio 2004 numero
102)
|
OGGETTO: |
Articolo 34 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314. Determinazione da parte del Casellario dei pensionati degli aumenti
per perequazione automatica e delle ritenute IRPEF da applicare nei confronti
dei titolari di più pensioni |
|
SOMMARIO: |
In applicazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla
rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’articolo 8 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento all’IRPEF di titolari di
più trattamenti pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a
determinare la perequazione e le ritenute IRPEF da applicare nei confronti
dei titolri di più pensioni. |
|
Con effetto dal 1°
gennaio 1998 è entrato in vigore l’articolo 8 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, che stabilisce i criteri per l’assoggettamento ad
IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici. Con effetto dal 1°
gennaio 1999 è entrato in vigore l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, che disciplina i criteri e le modalità di
determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più
trattamenti pensionistici. Anche per l’anno
2004 il Casellario, sulla base dei dati forniti dagli Enti erogatori di
trattamenti pensionistici, ha provveduto a
determinare gli importi da comunicare agli Enti sia per quanto riguarda la
rivalutazione da applicare sia per quanto riguarda le ritenute IRPEF.
Gli Enti erogatori
di pensioni hanno provveduto ad inviare al
Casellario Centrale dei pensionati la comunicazione contenente i dati dei
trattamenti pensionistici erogati nel corso dell’anno 2003 e, a livello previsionale, quelli che saranno erogati nel corso
dell’anno 2004, ai fini dell’assoggettamento all’IRPEF, nonchè
l’informazione relativa al diritto o meno alla rivalutazione automatica, ai
fini della determinazione dell’importo complessivo rivalutabile. Le informazioni
ricevute sono state memorizzate sul Casellario Centrale dei pensionati. A partire dall’anno
2001 la maggior parte degli Enti colloquia con il Casellario dei pensionati via Internet. Le Sedi possono
visualizzare la documentazione pubblicata per gli Enti accedendo
in Intranet all'indirizzo WWW.INPS.IT, nella sezione "SERVIZI
ONLINE" - "PER GLI ENTI PUBBLICI E PREVIDENZIALI" -
"CASELLARIO PENSIONATI".
Sulla base dei dati
forniti dagli Enti il Casellario Centrale dei pensionati ha provveduto ad individuare i trattamenti pensionistici
erogati dall’INPS e dagli altri Enti allo stesso soggetto. L’abbinamento delle prestazioni
pensionistiche del soggetto è stato operato sulla base del “CODICE FISCALE”.
Anche quest’anno l’INPS, per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati anche da altri Enti, ha provveduto,
in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2004, a rivalutare
le proprie pensioni tenendo conto degli importi presenti nel Casellario
centrale delle pensioni per l’anno 2003. Ciò ha consentito di ridurre al
minimo i conguagli a debito o a credito dei pensionati derivanti
dall’applicazione della perequazione congiunta ai sensi dell’articolo 34
della legge n. 448 del 1998. Si ricorda che vengono presi in considerazione,
ai fini della perequazione cumulata:
Sono inoltre escluse dalla perequazione cumulata le
pensioni ai superstiti che hanno CODICE NATURA GP1AF02(2) = U.
L’importo preso in considerazione ai fini della
rivalutazione è quello memorizzato nel campo GP5KC04E del
Data Base delle pensioni.
Le ritenute IRPEF
nei confronti dei titolari di più pensioni sono state determinate con le modalità riportate nella circolare n.
128 del 16 giugno 1998. Al punto 14 della
circolare n.
191 del 12 dicembre 2003, relativa al rinnovo delle pensioni, sono state
indicate le modalità di applicazione delle
disposizioni fiscali, contenute nell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
nelle relative circolari applicative emanate dall’Agenzia delle Entrate, in
particolare la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 e la circolare n. 15/E
del 5 marzo 2003. Le ritenute IRPEF sono state
operate, per l’anno 2004, con le modalità previste
dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate che ha
modificato l’art. 10 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché, tra
l’altro, l’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973, nel caso di soggetti che
percepiscono più trattamenti pensionistici. Con l’elaborazione dei dati
pervenuti al Casellario da parte degli Enti erogatori, in applicazione
dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, e delle disposizioni
di cui alla circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle
finanze, così come modificate dalla citata circolare n. 57 del 22 dicembre
2003 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione della ritenuta
IRPEF per l’anno 2004, si è provveduto a modificare
il sistema di distribuzione dell’imposta tra i diversi trattamenti
pensionistici facendo in modo che l’imposta complessivamente dovuta gravi in
misura proporzionale su tutte le pensioni. Il
Casellario ha provveduto quindi a ripartire l’imposta complessiva
dovuta dal soggetto in proporzione
agli imponibili erogati da ciascun Ente. Di conseguenza sia la deduzione
per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11, comma 1
del TUIR (già art.10-bis), l'imposta complessiva
dovuta dal soggetto, l’ulteriore deduzione per i
pensionati di cui all’art. 11, comma 3 del TUIR e le detrazioni d’imposta, se
spettanti, per l’anno 2004, vengono calcolate dal Casellario
sull’imponibile complessivo del soggetto, e ripartite in misura
proporzionale agli imponibili dei singoli trattamenti, INPS e INPS e/o altri
Enti. Al fine di
determinare l’imposta dovuta sull’insieme dei trattamenti, il Casellario:
cumula tutti i trattamenti pensionistici del
soggetto;
calcola la quota di deduzione per garantire la progressività
dell’imposizione;
calcola le detrazioni d’imposta spettanti;
determina l’imposta complessiva dovuta dal soggetto;
ripartisce l’imposta così calcolata, le detrazioni e la deduzione di cui
all’art. 11 (già 10-bis) del
TUIR in proporzione agli
imponibili erogati da ciascun Ente;
comunica all'Ente che eroga il trattamento l’aliquota da applicare e i dati
analitici che hanno determinato la stessa.
Il Casellario
Centrale dei pensionati ha inviato ad ogni Ente erogatore di trattamenti pensionistici, oltre al flusso dei dati determinati dal
Casellario, la comunicazione (allegato 1) che riporta le modalità che gli
Enti devono utilizzare per l’applicazione della rivalutazione e della
tassazione cumulata e per la gestione dei conguagli, a debito o a credito del
pensionato, relativi al periodo dal 1° gennaio alla data di inizio
dell’applicazione della rivalutazione e della tassazione determinata dal
Casellario considerando il cumulo dei trattamenti.
A seguito del ricalcolo effettuato dal Casellario in applicazione
dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, le pensioni INPS per
le quali è previsto un conguaglio a credito o a
debito vengono ricalcolate con la procedura
centrale automatizzata di cui alla circolare n.
57 del 9 marzo 2001.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco |