INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

(Messaggio 22 ottobre 2004 n° 33899)

 

 

 

OGGETTO:

Trattamento fiscale dei compensi in natura (fringe benefits) erogati ai titolari di pensione.

 

1. Nuove modalità di comunicazione dei dati

 

Con circolare n. 90 del 20 aprile 1999 è stata rilasciata la procedura che consente l’acquisizione, da parte delle Sedi, delle informazioni relative ai cosiddetti fringe benefits erogati da enti o aziende ai titolari di pensioni erogate dall’Istituto.

 

Gli enti e le aziende che corrispondono fringe benefits ad un rilevante numero di pensionati hanno, di norma, provveduto ad inviare i dati direttamente a queste Direzioni centrali a mezzo supporti magnetici.

 

Al fine di rendere omogenee le attività di fornitura dei dati da parte dei soggetti che erogano fringe benefits e di agevolare le attività di elaborazione è stato predisposto un tracciato record, riportato nel documento allegato, che gli Enti e le aziende possono utilizzare.

 

L’utilizzo del tracciato presenta i seguenti vantaggi:

-          l’esatta individuazione del soggetto che eroga, del pensionato e della tipologia dei beni e servizi corrisposti;

-          la fornitura, all’ente o azienda, di un flusso dati di risposta, con l’indicazione, per ogni soggetto, delle informazioni relative all’esito dell’elaborazione.

 

Le Sedi dovranno pertanto invitare gli Enti o aziende che erogano fringe benefits ad un numero rilevante di pensionati ad effettuare la comunicazione secondo le specifiche riportate nell’allegato. Si precisa comunque che l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, non può definire rigide modalità di comunicazione dei dati. Eventuali comunicazioni che continuassero a pervenire a mezzo supporto cartaceo, dovranno essere acquisite dalle Sedi con la procedura di cui alla citata circolare n. 90.

 

Ad ogni buon fine si riportano di seguito alcuni chiarimenti in ordine ai beni e servizi che possono concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente o assimilato.

 

 

2. I fringe benefits

 

Per compensi in natura, comunemente indicati fringe benefits, si intendono i vantaggi accessori attribuiti al lavoratore dipendente ad integrazione dello stipendio in senso stretto.

 

L’art. 51 (ex art. 48) del TUIR individua come reddito da lavoro dipendente “…tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro…”, comprendendo, quindi, tutti i “valori” percepiti in relazione al rapporto lavorativo (principio di onnicomprensività).

 

Dalla formulazione dell’art. 51 discende l’obbligo per il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d’imposta, del trattamento ai fini fiscali degli importi extra-stipendiali.

 

La circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 prevede l’estensione di tale obbligo all’ente pensionistico nel caso in cui “…il datore di lavoro si trova a corrispondere soltanto il compenso in natura, mentre un ente pensionistico corrisponde il relativo trattamento pensionistico. In questo caso l’ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all’ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, questi ad acquisire, l’importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento pensionistico”.

 

Per il trattamento fiscale delle somme corrisposte in forma di compenso in natura si dovrà tener conto della specifica tipologia del compenso erogato.

 

Dell’esistenza del compenso in natura, inoltre, dovrà essere data menzione nel modello Cud, nello spazio riservato alle annotazioni.

 

 

2.1. Fringe benefits veri e propri (art. 51, comma 2, lettere b) e seguenti del TUIR)

Trattasi di erogazioni liberali (es. sconto tariffario) che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se di importo annuo non superiore a lire 500.000 (euro 258,23).

 

Saranno pertanto assoggettati ad imposta, per l’intero importo, i fringe benefits di importo pari o superiore a euro 258,23.

 

Ai fini del calcolo di tale limite non devono essere considerate le erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti di importo complessivamente non superiori nel periodo di imposta a lire 500.000 (euro 258,23).

 

 

2.2. Contributi per assistenza sanitaria (art.51, comma 2, lettera a) del TUIR)

Relativamente ai contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale è prevista una limitata esclusione dal reddito imponibile per (per gli anni 2003 e 2004 fino a euro 3.615,20).

 

L’esclusione dalla base imponibile dell’importo del contributo comporta la non deducibilità e/o detraibilità delle spese mediche oggetto di rimborso. Nel caso in cui - per effetto del superamento dei predetti limiti - una quota del contributo sia soggetta ad imposta, le spese sanitarie oggetto di rimborso potranno essere proporzionalmente portate in deduzione o potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta. Tale circostanza dovrà essere oggetto di specifica annotazione sul modello Cud.

 

Per l’anno 2004 l’importo comunicato è da assoggettare a tassazione se superiore a euro 3.615,20 per la parte eccedente detto limite.

 

 

2.3. Mense aziendali e prestazioni sostitutive (art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR)

 

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

 

-          le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;

-          le somministrazioni di vitto in mese organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;

-          le prestazioni sostitutive (ticket restaurant) fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29);

-          le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29).

 

 

2.4. Rimborso spese di trasporto

E’ irrilevante ai fini reddituali la prestazione di servizi di trasporto collettivo rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, anche nel caso in cui il servizio di trasporto non sia prestato direttamente dal datore di lavoro (art.51, comma 2, lettera d) del TUIR).

 

Diversamente, concorrono interamente alla formazione del reddito:

 

-          le indennità sostitutive del servizio di trasporto e il rimborso di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto;

-          la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio o di trasporto offerte ai dipendenti, per se stessi e per i familiari.

 

L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero.

 

 

2.5.

Utilizzo di opere e servizi e somme erogate per finalità educative e ricreative (art. 51, comma 2, lett. f) e f-bis) del TUIR)

 

 

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’utilizzo delle opere e dei servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, offerto ai dipendenti e ai suoi familiari.

 

Inoltre, non concorrono le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

 

 

2.6. Stock options (art. 51, comma 2, lettera g) e g-bis) del TUIR)

La disciplina fiscale dell’assegnazione di azioni ai dipendenti è stata innovata a decorrere dal 1° gennaio 2000:

 

-          piani di azionariato rivolti alla generalità dei dipendenti (lettera g))

Non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente il valore delle azioni offerte per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni (euro 2.065,83), a condizione che le azioni non siano cedute per almeno tre anni;

 

-          piani di azionariato che hanno l’obiettivo di fidelizzare categorie di dipendenti o singoli dipendenti (lettera g-bis))

Anche in questo caso sono previste specifiche condizioni di esenzione.

Qualora non ricorrano i presupposti agevolativi, costituisce reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il corrispettivo pagato.

 

L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero.

 

2.7.     Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza

 

 

Le somme erogate a tale titolo sono interamente soggette a Irpef.

 

In sede di tassazione dall’imposta lorda dovrà essere detratto un importo pari al 19 per cento del premio, in quanto trattasi di un onere detraibile previsto dall’art. 15 (ex 13 bis) del TUIR. Per il riconoscimento della detrazione d’imposta l’importo dell’onere preso a base per il calcolo non potrà essere superiore a lire 2.500.000 (euro 1.291,14).

 

L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero.

 

 

2.8. Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (art.51, comma 4, lettera a) del TUIR)

 

In caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti è assoggettato a tassazione, quale compenso in natura, un ammontare pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate annualmente dall’ACI e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

2.9. Prestito personale a tasso agevolato (art. 51, comma 4, lettera b) del TUIR)

In caso di concessione di prestiti, è considerato reddito da lavoro dipendente “…il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato agli stessi”, fatte salve alcune specifiche esclusioni tassativamente previste dalla norma..

 

L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero.

 

 

2.10. Fabbricati concessi in locazione, in uso o comodato (art. 51, comma 4, lett. c) del TUIR)

 

Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o comodato l’importo da far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente si determina effettuando la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.

 

Qualora vi sia un obbligo di dimorare nell’alloggio stesso si assume a tassazione il 30% della predetta differenza.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE

IL DIRETTORE CENTRALE DEI

PRESTAZIONI

SISTEMI INFORMATIVI

Nori

Spadaccia

 

 

 

 

 

Allegato N.1

 

 

Note: il collegamento rimanda al sito Inps

 

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