INPS
Struttura Studio e Ricerca per sviluppo attività Convenzioni Internazionali
(Messaggio 8 ottobre 2004 n° 31634)
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OGGETTO: |
Tassazione relativa a pensioni in pagamento in Brasile. |
Oggetto: Tassazione relativa a pensioni in pagamento in Brasile .
A seguito di una verifica delle pensioni in pagamento in Brasile che ha evidenziato le posizioni per le quali è stato attribuito il codice di detassazione, si è potuto constatare che le Sedi hanno operato estendendo la detassazione a tutto l’importo pensionistico e non come previsto dalla “Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi”, stipulata il 3 ottobre 1978 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale del Brasile, alla sola quota di pensione equivalente all’importo di 5.000 dollari statunitensi pari, per il 2004, a 4420,241 euro.
Peraltro, quanto stabilito nella convenzione in argomento deve essere rapportato a quanto disposto dalla nuova legislazione fiscale italiana che prevede sulle pensioni una deduzione dal reddito imponibile, fino ad un massimo di 7.000 euro; tale deduzione si riduce progressivamente all’aumentare del reddito fino ad annullarsi in corrispondenza di un reddito complessivo pari o superiore a 33.000 euro. Le deduzioni devono essere applicate d’ufficio, salvo contrario avviso del pensionato, così come previsto al punto 8 della circolare n. 2 del 15 gennaio 2003 dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, di fatto, l’applicazione della convenzione porterà il pensionato a beneficiare di una detassazione parziale o totale solo nel caso in cui la deduzione fiscale, prevista dalla normativa italiana, sia minore di 4.420,241 euro.
Esempi:
1) importo annuo della pensione pari o inferiore a 16.582 euro ( reddito limite per cui: importo della deduzione = importo della quota di detassazione), il pensionato ha diritto ad una deduzione minima da 4.420,23 euro a una deduzione massima di 7000 euro, quindi la detassazione viene annullata dalla deduzione;
2) importo annuo della pensione compreso tra 16.583 e 33.000 euro, il pensionato ha diritto ad una deduzione minore di 4.420,23 euro, quindi si può concedere una detassazione parziale, pari alla differenza tra l’importo della deduzione spettante e i 4.420,241 euro;
3) importo annuo della pensione pari o superiore ai 33.000 euro, il pensionato non ha diritto ad alcuna deduzione, quindi si può concedere la detassazione totale per una parte della pensione pari a 4.420,241 euro.
Ciò premesso, le Sedi dovranno effettuare, a partire dal gennaio 2004, il ripristino immediato della tassazione per le pensioni riportate nell’elenco allegato, in considerazione del fatto che le procedure meccanizzate non consentono la detassazione parziale degli importi pensionistici.
Nei casi in cui dovrà essere operata la detassazione totale o parziale (esempi 2 e 3), le Sedi dovranno, a fine anno, effettuare il dovuto conguaglio a favore del pensionato e la relativa rettifica del CUD.
La tassazione della pensione deve essere comunicata al pensionato, precisando che a fine anno sarà effettuato un conguaglio a suo favore, relativo alla quota di pensione da detassare in base alla convenzione.
A tal fine si allega schema di lettera di comunicazione per uniformità di comportamento.
Si interessano le Sedi Regionali a fornire a questa Struttura assicurazione di adempimento per le Sedi di propria competenza.
IL DIRETTORE
M. NORI
In merito vedasi circolare n. 176 del 14.09.1999