INPS
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale delle
Prestazioni
(Messaggio 1 luglio 2004 n°
20616)
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OGGETTO: |
Delega alla riscossione della pensione. |
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Alcune Sedi dell’Istituto hanno chiesto se la delega
alla riscossione della pensione possa continuare ad
essere autenticata dal Direttore dell’Istituto di pena presso il quale il
pensionato si trova in stato di detenzione anche dopo l’emanazione del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), che
all’articolo 21, comma 2, dispone: “Se l’istanza o la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di
terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco”. Si ritiene al riguardo che, considerata la particolare
condizione degli interessati e ritenendo che il Direttore di un Istituto di
pena sia comunque investito di una ampia
giurisdizione concernente l’intero stato del detenuto, il Direttore stesso
possa anche attestare l’autenticità della firma di un atto che è condizione
per la riscossione della prestazione, in armonia con i criteri di
tempestività ed economicità che devono improntare
l’agire della pubblica amministrazione.
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