INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Messaggio 3.4.2006 n° 10151)
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OGGETTO: |
Sgravio contributivo a favore delle imprese che
esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. |
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L’articolo 1, c.
119 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ha previsto la
proroga per l’anno in corso delle agevolazioni fiscali e contributive
disposte in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca
nelle acque interne e lagunari (1). Come già precisato,
lo sgravio in trattazione trova applicazione sia nei confronti delle imprese
che operano con il sistema DM10/2, sia nei confronti dei pescatori autonomi. 1. Modalità
operative. Nel ricordare che
lo sgravio rimane fissato nella misura del 70% della contribuzione
complessivamente dovuta, con il presente messaggio si illustrano le modalità
operative per la fruizione dell'agevolazione in oggetto. 1.1. Imprese che
operano con il sistema DM10/2. Con riferimento ai
datori di lavoro sopra citati, si confermano per tutto l'anno in corso le
modalità operative già illustrate nella circolare n. 18 del 30 gennaio 2004
(codice quadro "D" del DM10/2 "R830"). 1.2. Pescatori
autonomi. Nei confronti dei
pescatori "autonomi" di cui alla legge n. 250/1958, la riduzione
contributiva in argomento é operata direttamente dall'Istituto, previa
liquidazione, nella misura del 30%, della contribuzione da versare per il
corrente anno (2). Gli importi così determinati saranno prestampati, come di
norma, nei modelli unificati di pagamento (F-24) di prossima emissione. Il direttore centrale Ziccheddu (1) Tali
agevolazioni sono state originariamente introdotte dall’art. 11 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. (2) Si veda al
riguardo la circolare n. 30 del 28 febbraio 2006. |