Con circolare n. 35 del 6 marzo 2006 è stato illustrato il quadro normativo di riferimento introdotto dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per la concessione alle aziende agricole degli esoneri contributivi per calamità e le relative modalità di richiesta e gestione dell'esonero. Com'è noto, la normativa introdotta dal D.lgs. 102/2004 ha lo scopo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, nonché le strutture ed infrastrutture aziendali, dai danni conseguenti a calamità naturali o ad eventi eccezionali, tramite azioni di prevenzione volte alla salvaguardia delle imprese agricole. Per il raggiungimento delle suddette finalità vengono previsti, tra l'altro, interventi volti a favorire (a decorrere dal 2005), tramite la concessione di contributi pubblici, la stipula di contratti assicurativi agevolati per le colture assicurabili, gli allevamenti e le strutture individuati dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale di cui all'articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 102/2004. Limitatamente ai rischi non ammessi alla copertura assicurativa vengono previsti, per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende colpite da calamità o eventi eccezionali, interventi di natura compensativa dei danni, tra i quali l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Con la presente circolare si illustrano le novità normative introdotte con il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82, l'ipotesi di deroga alla previsione di cui all'art. 5, comma 4, del D.lgs. 102/2004 e le modalità di richiesta dell'esonero parziale dei contributi dovuti. 2. NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N.82/2008 Il Decreto legislativo n. 82/2008 ha disposto modifiche al preesistente regime di aiuti (D.lgs. 102/2004) recependo gli Orientamenti comunitari per aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 2013 e le disposizioni di cui al Reg. CE n. 1857/2006, che hanno modificato sia i requisiti richiesti alle imprese agricole al fine di fruire degli aiuti, nonché la natura delle agevolazioni in argomento, riconducendole nell'ambito della categorie degli aiuti esenti dalla comunicazione preventiva di cui al Reg. CE 659/99. Il citato Decreto, pertanto, nel confermare di fatto le tipologie d'intervento già previste dal D.lgs. 102/2004, con riferimento agli interventi di natura compensativa ha apportato sostanziali modifiche sia in merito ai requisiti soggettivi richiesti alle aziende agricole beneficiarie degli stessi interventi, che in relazione al requisito oggettivo inerente la percentuale di intensità dei danni conseguenti alla calamità naturale o agli eventi eccezionali che dà diritto alle agevolazioni previdenziali previste. 2.1 NUOVI REQUISITI SOGGETTIVI Il D.lgs. n. 82/2008, all'art. 1, comma 1, lettera m, nel modificare l'art. 5, comma 1, del D.lgs. 102/2004, ha disposto che le parole "....nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute" sono sostituite da "...ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività' di produzione agricola , iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome...". Il legislatore, per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008, ha inteso privilegiare, per la concessione degli aiuti compensativi, da un lato, i danni che colpiscono la produzione primaria, ammettendo al beneficio le sole imprese agricole di cui all'art.2135 c.c. nonchè le cooperative che svolgono attività di produzione agricola; dall'altro lato, ha aggiunto
l'ulteriore requisito dell' iscrizione nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province
autonome. 2.2 NUOVO REQUISITO OGGETTIVO Il D.lgs. 102/2004, individuati
i beneficiari degli interventi compensativi, definiva le percentuali di
danno subito dalle aziende per l'accesso agli interventi compensativi,
stabilendo che le stesse dovevano essere ".. non inferiori al 20 per
cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle
aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE)
n.1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cento della
produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone" . Il D.lgs. n.
82/2008, nel novellare l'art.5, comma 1, ha disposto la modifica delle
percentuali di danno in argomento, stabilendo che l'accesso agli
interventi compensativi è riconosciuto alle aziende che "...abbiano
subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda
vendibile...". Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs.
n.82/2008 (20 maggio 2008), non è più contemplata la minor percentuale
di danno (20 per cento) della produzione lorda vendibile prevista per
le aziende situate in aree svantaggiate. A parziale modifica di quanto
previsto al punto 5 della circolare 35/2006, la misura dell'esonero
sarà quindi la seguente: - diciassette per cento per le aziende che
abbiano subito danni in misura superiore al trenta per cento ed
inferiore o pari al settanta per cento della produzione lorda
vendibile; - cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito
danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda
vendibile. Nulla è invariato in merito all'ipotesi dell'ulteriore
aumento del dieci per cento dell'esonero di cui al punto 5 della
circolare n.35 del 6 marzo 2006. 3. DEROGA ALL'ART. 5, COMMA 4, D.LGS.
102/2004 L'art. 5, comma 4, del D.lgs. 102/2004 stabilisce che: " sono
esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo (interventi
compensativi) i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili
all'assicurazione agevolata" . Tuttavia, il Piano assicurativo agricolo
annuale, di cui all'art.4 del D.lgs. n. 102/2004, approvato entro il
trenta novembre di ogni anno, può prevedere che, in presenza di offerte
di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle
produzioni vegetali e su richiesta delle Regioni interessate, possano
essere modificate, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, le previsioni assicurative contenute
all'articolo 1 del medesimo piano, per consentire l'attivazione degli
interventi compensativi ex post del Fondo di Solidarietà Nazionale di
cui al D.lgs. 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche. 4.
ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE PER L'ACCESSO AL BENEFICIO Per l'accesso ai
benefici previsti, le aziende interessate, oltre ad indicare la
percentuale di danno subito, sono tenute a dichiarare che la misura
d'aiuto non eccede i limiti di cui all'art. 11 del Regolamento (CE) n.
1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. Pertanto le aziende
interessate dovranno presentare istanza , in via telematica, accedendo
, secondo le consuete modalità, dal sito Internet dell'Istituto
(www.inps.it), ai "Servizi on-line" e cliccando su "domanda esonero
calamità naturali". La procedura guiderà l'utente nei vari
passaggi. Nelle more dell'aggiornamento del modulo telematico di
richiesta del beneficio, le aziende provvederanno: · Nell'ipotesi in
cui abbiano già inoltrato richiesta telematica, a mezzo del modulo
allegato alla circolare n. 35 del 2006, ad integrare la domanda con
apposita dichiarazione di responsabilità (allegato 1) da inviare a
mezzo posta elettronica all'indirizzo
soggettocontribuente.nomesedecompetente@inps.it(XXXX=sede competente
per territorio); · Nell'ipotesi in cui non abbiano ancora inoltrato
alcuna richiesta, ad inviare la stessa a mezzo della procedura
telematica di cui sopra e ad allegare alla stessa un file contenente ,
sia apposita dichiarazione di responsabilità (allegato 2) che la copia
di un valido documento di riconoscimento del beneficiario, da inviare a
mezzo posta elettronica all'indirizzo soggettocontribuente.XXXX@inps.it
(XXXX=sede competente per territorio). Per quanto non espressamente
modificato dalla presente circolare, si rinvia alle disposizioni
contenute nella circolare n. 35 del 6 marzo 2006, ad eccezione del
punto 9 relativo agli adempimenti a carico delle sedi, la cui revisione
sarà oggetto di apposito messaggio.
Il Direttore Generale Nori