INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
(Circolare 11 giugno 2004 n°
93)
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OGGETTO: |
Riscossione 2004 dei
contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e
commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale. |
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SOMMARIO: |
1.Termini e
modalità di versamento. 2 .Reddito imponibile 3. Rateizzazione. 4. Compensazione. 5. Quadro "RR" del modello UNICO
2004. |
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1. Termini e modalità di
versamento. Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n.
42 del 4 marzo 2004 in ordine alla misura e le
modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti, nel corrente
esercizio, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa
presente che, ai sensi del D.L.15 aprile 2002, n.63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno
2002, n.112, i contributi afferenti la quota di
reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste
per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, per il corrente anno,
entro il 21 giugno 2004 – il 20 giugno è festivo - (saldo 2003 e primo
acconto 2004) ed entro il 30 novembre 2004 (secondo acconto 2004). Si evidenzia, al riguardo, che il versamento del saldo
2003 e del primo acconto 2004 (e non di altre somme
eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 20 luglio 2004,
anziché entro il 21 giugno 2004, maggiorando l'importo dei contributi dovuti
dello 0.40 per cento a titolo di interessi . La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve
essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la
causale contributo "API" (artigiani) o "CPI"
(commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il
versamento del relativo contributo. 2. Reddito imponibile. In riferimento all’individuazione
dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei
contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con
circolare n.
102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in
considerazione il totale dei redditi d’impresa, al lordo dell’eventuale quota
agevolata ai fini DIT (dual income
tax di cui al D.Lgs.
466/97) ed al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti
scomputate dal reddito dell’anno, così come dichiarato ai fini delle imposte
sui redditi. Si fa presente, inoltre che, in
presenza di adesione al concordato preventivo di cui all’art.33 della legge n.326/2003,
fermo restando l’obbligo del versamento del minimale contributivo di cui alla
legge 233/1990, gli interessati hanno facoltà di pagare o meno la
contribuzione previdenziale sulla quota di reddito eccedente
quello “minimo di riferimento”, costituita dal reddito d’impresa del 2001
aumentato del 7%. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli
artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del
reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione
agli utili. Ciò premesso, previa verifica con l’Agenzia delle Entrate, in relazione al reddito di partecipazione in
società di persone o assimilate, al reddito d’impresa in contabilità
semplificata ed al reddito d’impresa in contabilità ordinaria,
(rispettivamente quadro RH, RG ed RF del modello UNICO 2004) si indicano, di
seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile
contributiva. RH Somma delle col. 10 o delle col. 12
(concordato), se compilate, dei righi da RH1 a RH4 dei vari moduli per i quali è stato indicato il codice 1 o 3 nelle
rispettive col. 3, a cui va aggiunto RH15 ( al
netto degli importi delle colonne 9 già ricompresi
nell’ammontare delle colonne 12) - ( RH8 + RH10 + RH11). RG RG32, col.5
Ovvero Se i righi RG39 e
RG40 (sezione concordato) non sono compilati o se compilati RG41 barrata, RG29, col.3 - (RG33, col.2 + RG35, col.2). ovvero Se i righi RG39 e RG40
sono compilati e RG41 non barrata: 1)
per RG28, col.1 non compilata RG40, col.2 - ( RG29, col.2 + somma delle colonne 7
dei righi da RS6 a RS9 dei moduli RScompilati + RG35, col.2); 2)
per RG28, col.1 compilata, se RG28, col.1 + RG28,col.2>RG40,col.2 RG40, col.2 - (RG29, col.2 + somma delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9
dei moduli RScompilati + RG35, col.2); 3)
per RG28, col.1 compilata, se RG28, col.1 + RG28,col.2<RG40,col.2 RG40, col.2 - (RG28, col.1 +RG29, col.2 + somma delle colonne 7
dei righi da RS6 a RS9 dei moduli RS compilati + RG35, col.2). *RG28,
col. 1 può essere di segno negativo pertanto la
somma delle colonne 1 e 2 del rigo RG28 è
da intendersi come somma algebrica. RF
Se i righi RF55 e
RF56 non sono compilati o se compilati RF57 barrata, RF44, col.3 - (RF47, col.2 + RF51, col.2) ovvero Se i righi RF55 e RF56
sono compilati e RF57 non barrata: 4)
per RF43, col.1 non compilata RF56, col.2 - ( RF44, col.2 + somma delle colonne 7
dei righi da RS6 a RS9 dei moduli RS compilati + RF51, col.2); 5)
per RF43, col.1* compilata, se RF43, col.1 + RF43,col.2>RF56,col.2 RF56, col.2 - (RF44, col.2 + somma delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9
dei moduli RS compilati + RF51, col.2); 6)
per RF43, col.1* compilata, se RF43, col.1 + RF43,col.2<F56,col.2 RF56, col.2 - (RF43,col.1 + RF44, col.2 + somma delle colonne 7
dei righi da RS6 a RS9 deimoduli RS compilati + RF51, col.2). *RF43,
col. 1 può essere di segno negativo pertanto la
somma delle colonne 1e 2 del rigo RF43 è da intendersi come somma algebrica. Nei righi presi in
considerazione dei quadri RG e RF si è già tenuto conto di DIT ed imposte
sostitutive, inoltre se utilizzata, va aggiunta la perdita di cui al quadro
RD, rigo RD9. Ai fini della
determinazione dell’imponibile contributivo i redditi in
argomento dovranno essere integrati con redditi eventualmente
derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società
a responsabilità limitata. 3. Rateizzazione. La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i
contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il
minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale
predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro
"RR" in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della
compilazione del modello UNICO 2004. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di
scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente
differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per
i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri
contribuenti). In ogni caso, il pagamento rateale deve essere
completato entro il mese di novembre. L’importo da pagare ad ogni scadenza
è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l'eventuale maggiorazione
dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli
interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5
mensile, come indicato presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e
delle agenzie postali. Gli
interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del
modello, l'apposita causale (API o CPI) e decorrono
dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del
saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento
della prima rata. le
modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si
precisa quanto segue: A)
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi ; B)
le causali CP, CPR, AP, APR devono quindi riguardare solo contributi; C)
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello
0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 21 giugno al 20 luglio. La quota parte
dell'importo relativo alla maggiorazione deve
comunque essere inclusa nella causale CPI o API, unitamente agli eventuali
interessi sulle rate successive alla prima. 4.Compensazione. L'eventuale importo risultante a credito dal quadro RR
del modello UNICO 2004 può essere portato in compensazione nel modello F24,
in tutto o in parte, previa compilazione del rigo RX6 del quadro
"RX" del predetto modello UNICO 2004. Per effettuare la compensazione
il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando
la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice
sede, il codice INPS (17 caratteri) del versamento che ha generato
l’eccedenza che si intende utilizzare in compensazione (rilevabile dal
prospetto inviato unitamente ai modelli F24 sopra citati) il periodo di
riferimento e l'importo che si intende compensare. Qualora venga portata in
compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente
versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice
INPS (codeline di n.17
caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione
del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n.
98 del 7 maggio 2001. A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di
calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet
www.inps.it - servizi on line – art./com. – calcolo codeline.
La compensazione può essere effettuata
fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla
quale risulta il credito. 5. Il quadro "RR" del modello UNICO 2004. Anche per l’anno 2004, ai sensi dell’articolo 10 del
decreto legislativo n. 241/97, il quadro "RR" del modello
"UNICO 2004 persone fisiche" deve essere compilato, ai fini della
determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2003, sulla base dei redditi
dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I) nonché
dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 (sezione II). Per la compilazione del quadro si fa rinvio alle
istruzioni contenute nel modello Unico 2004; in questa sede appare
sufficiente evidenziare che, qualora dal quadro RR emergano debiti a titolo
di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod.F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella
relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare); in caso di importi diversi da
quelli originari la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto 3 che
precede. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata,
dovrà essere riportato quale numero rata
“0”.
IL
DIRETTORE GENERALE
Crecco |