Circolare 26.6.2012 n. 89
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INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L. N. 297/82
IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI SOCIETA’ FINANZIARIE –
MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 74 DEL 15 LUGLIO 2008.
1.Premessa 2.La cessione del TFR 3.Intervento in favore dei cessionari del TFR in caso di datore soggetto alle procedure concorsuali. 4.Intervento in favore di cessionari del TFR in caso di datore non soggetto alle procedure concorsuali 5.Istruzioni operative 6.Tassazione 7. Documenti per l’istruttoria della domanda
L’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, istitutivo del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, ai commi 2 e 5 stabilisce che l’intervento del Fondo può essere richiesto dal lavoratore o dai suoi aventi diritto.
Di recente la Corte di Cassazione[1] ha chiarito che per “aventi diritto” devono intendersi non soltanto gli eredi del prestatore di lavoro indicati dal comma 1 dell’art. 2122 c.c.[2], ma, più in generale, gli aventi causa del lavoratore.
Di conseguenza si rende ora necessario modificare le istruzioni impartite in proposito con la circolare n. 74 del 15 luglio 2008, comprendendo nel novero dei soggetti titolati a presentare la domanda di intervento del Fondo anche le società finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del TFR.
E’ noto che i prestiti personali con cessione del quinto della
retribuzione sono generalmente garantiti dalla cessione del TFR. Detta
cessione è efficace dal momento in cui viene notificata al datore di
lavoro (debitore ceduto) o da quando egli ne sia venuto comunque a
conoscenza[3].
Si tratta, in particolare, di contratti di cessione in cui il
lavoratore garantisce la bontà del credito ceduto (art. 1267 c.c. c.d.
cessione pro solvendo). Pertanto, ove si verifichi l’insolvenza del
datore di lavoro, il lavoratore resta obbligato nei confronti del
cessionario[4].
Di conseguenza, a modifica di quanto precedentemente indicato al paragrafo 2.1 della circolare n.74/2008, potranno trovare accoglimento le domande avanzate da società finanziarie cessionarie del TFR, o da altri soggetti che, avendo acquistato da queste ultime il predetto credito per TFR con rivalsa nei confronti del lavoratore, siano subentrate alle originarie società finanziare.
a) cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente;
b) apertura di una procedura concorsuale;
c) esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato
La cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente è un
requisito indispensabile anche quando la richiesta di intervento del
Fondo venga avanzata dal cessionario del TFR. Pertanto nessuna
liquidazione potrà essere effettuata in mancanza della cessazione del
rapporto di lavoro.
Detto requisito deve essere verificato tramite UNILAV e valutato secondo le disposizioni a suo tempo impartite al par. 3.1.1. lett. a) della circ. 74/2008.
b) apertura di una procedura concorsuale
Sono confermate le istruzioni impartite al par. 3.1.1. lett. b) della circolare 74/2008.
c) accertamento del credito
L’ammissione del credito per TFR allo stato passivo del datore di
lavoro è un requisito indispensabile anche quando la richiesta di
intervento del Fondo sia avanzata da un cessionario del relativo
credito.
In via generale con l’ammissione viene individuata la parte di TFR di
spettanza del cessionario, corrispondente al debito residuo gravante
sul lavoratore. Qualora l’ammissione del cessionario non esaurisca
l’intero TFR, il lavoratore, per la parte residua, potrà presentare
autonoma domanda di intervento a condizione di averne ottenuto
l’ammissione.
Nel caso in cui, invece, il credito per TFR sia stato integralmente
ammesso a favore del lavoratore con indicazione dell’avvenuta cesione a
favore di un soggetto terzo, in fase istruttoria dovrà essere acquisita
una dichiarazione congiunta (SR131) del lavoratore e del cessionario
del TFR, circa la consistenza del debito residuo. Detta dichiarazione
dovrà essere prodotta anche se nello stato passivo sia stato indicato
l’importo spettante a ciascuno.
Tale dichiarazione congiunta dovrà essere acquisita anche nel caso in
cui il credito per TFR sia stato integralmente ammesso a favore del
lavoratore, ma l’Istituto sia venuto comunque a conoscenza
dell’avvenuta cessione del credito.
I requisiti necessari per l’intervento del Fondo ai sensi dell’art. 2,
comma 5 L. 297/82, illustrati al par. 3.1.2. della circolare n.
74/2008 e di seguito riportati, sono confermati anche in caso di
intervento su richiesta di un cessionario del credito per TFR:
a) cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente;
b) non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali;
c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata;
d) esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
a) cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente
Cfr. par. 3 lett. a).
b) non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali
Al fine di ottenere l’intervento del Fondo sulla base dell’art. 2 comma
5 L. n. 297/82, anche i cessionari del credito per TFR dovranno fornire
la dimostrazione che il datore di lavoro non è soggetto alle procedure
concorsuali secondo le disposizioni già impartite al par. 3.1.2,
lettera b) come modificato dal par. 2 della circolare n. 32/2010.
c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata
In tutti i casi in cui il Fondo interviene al di fuori di una procedura
concorsuale, il credito deve essere accertato in giudizio; pertanto le
società cessionarie del TFR che intendano chiedere l’intervento del
Fondo, dovranno ottenere una sentenza o un decreto ingiuntivo che
riconosca il credito in loro favore. Qualora il debito residuo non
esaurisca l’intero importo del TFR, il lavoratore, al fine di ottenere
l’intervento del Fondo di garanzia, dovrà ottenere un proprio titolo
esecutivo che accerti la parte residua.
In fase istruttoria, è necessario acquisire una dichiarazione congiunta
(SR131) del cessionario del TFR e del lavoratore circa la consistenza
del debito residuo.
Qualora il credito per TFR sia stato regolarmente pagato al lavoratore
sulla base di un titolo esecutivo da lui ottenuto e di una sua azione
esecutiva, la successiva richiesta da parte di un cessionario del
credito del TFR non può essere accolta.
Nel caso in cui l’Istituto, prima del pagamento, sia venuto comunque a
conoscenza dell’avvenuta cessione del credito, per la definizione della
domanda del lavoratore è necessaria l’acquisizione di una dichiarazione
congiunta dello stesso lavoratore e del cessionario circa l’effettiva
titolarità del credito.
5. Istruzioni operative e contabili
La procedura informatica verrà modificata con l’inserimento delle
opzioni relative al pagamento in favore dei cessionari del credito per
il TFR. In attesa dell’implementazione, le richieste d’intervento
dovranno essere acquisite sulla posizione del lavoratore, indicando
l’importo da liquidare al cessionario nel campo “recupero” . Le
modalità di imputazione dell’onere alla gestione PTO restano
immutate. Il recupero dovrà essere accantonato al conto GPA 10099, per
poi essere erogato al cessionario. Si precisa che l’importo da versare
a quest’ultimo è decurtato dall’importo netto del TFR spettante
al lavoratore.
Per il pagamento dovrà essere utilizzata la procedura “pagamenti vari” senza attivazione del modulo fiscale.
Istruzioni procedurali:
- creare una collezione di pagamenti denominata “PAGSOCFINANZ” che dovrà essere inizializzata con i seguenti elementi:
- causale: “FONDO GARANZIA TFR ART. 2 L.297/82 CESSIONE.CRED. A SOC.FIN.”
- campi “nomi/conti” impostati con la sigla: GPA10099
- accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per
acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di
nascita o denominazione in caso di persona giuridica™).
I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i
dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
- acquisire l’importo da versare al cessionario del credito nel campo “Importo”;
- indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta.
- inserire nella sezione “nomi/conti”:
nel campo GPA10099 l’importo del recupero accantonato da erogare al cessionario
- Eseguire la quadratura della collezione (Opz.5/2) e la successiva
elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere
all’unità organizzativa “gestione attività contabili”.
6. tassazione
L’Istituto, quale sostituto di imposta ai sensi della vigente normativa
fiscale, è tenuto ad assoggettare a ritenuta alla fonte le somma pagate
a titolo di TFR anche quando il relativo credito sia stato ceduto ad un
soggetto terzo, di conseguenza l’imposta sarà detratta dall’importo
lordo complessivo del TFR e posta a carico del lavoratore.
Per chiarezza dell’informazione si precisa che, sia nel caso in cui
residui una somma da versare in favore del lavoratore, sia nel caso in
cui il pagamento sia effettuato esclusivamente a favore del
cessionario, il CUD sarà rilasciato al lavoratore.
7. documenti per l’istruttoria della domanda
Ad integrazione di quanto previsto al par. 3.3. della circolare n.
74/2008, il cessionario del credito per TFR per ottenere l’intervento
del Fondo dovrà presentare:
Il Direttore Generale
Nori
[1] Cfr. Cass., sez. lav., sentenze nn. 21143/2010, 25256/2010,
25257/2010, 25258/2010, 25259/2010, 25260/2010, 25261/2010, 25262/2010.
[2] il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
[3] Art. 1264 c.c.
[4] La garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito è dipesa
da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le azioni
di recupero del credito presso il debitore ceduto (datore di lavoro
insolvente).