INPS

Ufficio di Segreteria

del Direttore Generale

 

 

 

 

 

 

Roma, 05-04-2007

 

 

 

Messaggio n.  8870

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

legge 6 dicembre 2006, n.290, art.6, comma 1 bis. Applicazione delle ordinanze di protezione civile ai datori di lavoro privato aventi sede legale ed operativa nei territori colpiti da calamità naturali. Recupero dei contributi sospesi

 

 

Con riferimento alla circolare n. 65 del 23 marzo 2007, si precisa che i datori di lavoro dovranno provvedere al pagamento delle somme oggetto di restituzione entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Si comunica inoltre che il T.A.R. della regione Molise ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n.290/2006, ove venisse interpretata nel senso di conferire solo ai datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto di beneficiare della sospensione dei contributi.

Nelle more della pronunzia della Corte, limitatamente al punto 4 della stessa circolare, il recupero della quota a carico dei lavoratori è temporaneamente sospeso. Vale peraltro in proposito il limite del 1° gennaio 2008, termine già individuato dal legislatore per tutti gli altri soggetti debitori.

 

                                                                       Il Direttore generale

                                                                              Crecco